Revoca dell’assegno al figlio maggiorenne tra principio di autoresponsabilità e onere della prova

La Redazione
13 Ottobre 2026

Il Tribunale, investito della richiesta paterna di revoca dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, occupata solo part-time dopo vari impieghi e percettrice di indennità di disoccupazione, applica il principio di autoresponsabilità e, in difetto di prova sull’incolpevole mancato reperimento di un lavoro adeguato, revoca il contributo.

In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, una volta raggiunta l’età matura si presume l’idoneità al reddito e il diritto al mantenimento “può” permanere solo se il richiedente provi, anche per presunzioni, non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di avere curato con ogni possibile impegno la propria formazione e la ricerca di un’occupazione stabile e adeguata. In difetto di tale prova – come nel caso di figlia ventiduenne che ha abbandonato gli studi, svolge lavoro part-time di due ore al giorno dopo precedenti impieghi e indennità di disoccupazione – l’obbligo del genitore deve ritenersi cessato e l’assegno di mantenimento va revocato.

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