Revoca dell’assegno al figlio maggiorenne tra principio di autoresponsabilità e onere della prova
13 Ottobre 2026
In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, una volta raggiunta l’età matura si presume l’idoneità al reddito e il diritto al mantenimento “può” permanere solo se il richiedente provi, anche per presunzioni, non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di avere curato con ogni possibile impegno la propria formazione e la ricerca di un’occupazione stabile e adeguata. In difetto di tale prova – come nel caso di figlia ventiduenne che ha abbandonato gli studi, svolge lavoro part-time di due ore al giorno dopo precedenti impieghi e indennità di disoccupazione – l’obbligo del genitore deve ritenersi cessato e l’assegno di mantenimento va revocato. |