Le clausole antistallo “generiche” nelle società per azioni
14 Ottobre 2026
Nelle società per azioni - e in generale in ogni tipo di società - può capitare che il capitale sociale appartenga in misura uguale a due soli soci o a due gruppi di soci. In questi casi la società può trovarsi in una situazione di stallo decisionale (c.d. deadlock) dell’assemblea o dell’organo amministrativo posto che, non essendo nessun socio o schieramento nelle condizioni di prevalere sull’altro, si crei una vera e propria paralisi della società tanto da comprometterne non solo la continuità aziendale ma la sua stessa permanenza in vita, finanche con lo scioglimento della stessa per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Per tali motivi i soci possono cautelarsi inserendo nello statuto o in un patto parasociale delle clausole (le clausole antistallo) finalizzate a sbloccare eventuali situazioni di paralisi decisionale in cui la società dovesse venire a trovarsi. Tale tipo di clausola può attivarsi automaticamente al versificarsi di determinate situazioni oppure la sua attivazione può essere subordinata ad un preliminare atto formale che ne annunci l’innesco come, per esempio, una notifica scritta. Il legislatore non ha previsto una norma specifica sulla clausole antistallo, sicché la loro base normativa è data dall’autonomia contrattuale prevista dall’art. 1322 c.c., dalla sua esecuzione nel rispetto del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., nonché dalle norme di diritto societario in tema di atto costitutivo e patti parasociali. Secondo la giurisprudenza di merito la paralisi decisionale dell’organo gestorio legittima l’inserimento nello statuto di una clausola antistallo da ritenersi «indubbiamente meritevole di tutela da parte dell’ordinamento ponendosi a presidio della continuità della società e dei valori alla stessa connessi, che trascendono l’interesse delle parti del contratto sociale rispetto ai rischi di inattività (e, in ultima istanza, di scioglimento ex art. 2484 n. 2 c.c.) derivanti dallo stallo medesimo» (Trib. Milano 18 aprile 2024, in Memento Pratico, Società Commerciali, 2027, Lefebvre Giuffrè). Secondo la prassi notarile (Massime e Studi Notarili Consiglio Firenze, Pistoia e Prato del 1° gennaio 2020 - numero 72) «sono legittime le clausole statutarie che, pur non incidendo sulle partecipazioni dei soci prevengono e/o risolvono lo stallo decisionale (dell’organo amministrativo o di quello assembleare dei soci) avvalendosi di tecniche composite ed utilizzando termini (iniziali o finali) e/o condizioni (sospensive o risolutive). L’autonomia statutaria dovrà esattamente: a) qualificare il concetto di stallo ed i suoi presupposti, precisando se operi con riferimento all’organo amministrativo e/o a quello assembleare/ai soci; b) individuare lo strumento di prevenzione/gestione/risoluzione dello stallo; c) determinarne l’ambito temporale e l’esatta operatività.». Orbene, fatte queste necessarie premesse, la risposta al quesito non può che essere negativa posto che, come sopra detto, la clausola antistallo deve contenere una precisa definizione sia dello stallo che dei suoi presupposti. Il Consiglio Nazionale del Notariato (Cons. Naz. Notariato - studio n. 126/2025) ha, infatti, chiarito che la clausola che definisce lo stallo deve valorizzare: 1) la definitività dello stallo (non occasionale e transeunte); 2) l’oggetto dello stallo che deve riguardare dissidi su decisioni essenziali per la società; 3) la particolarità e peculiarità delle decisioni su cui si stalla. Per esempio, deve stabilire preventivamente la presenza di un certo numero di riunioni dell’assemblea o del c.d.a. senza esito, o invalide per mancanza del raggiungimento del quorum necessario, oppure la determinazione delle materie oggetto della discussione, o la fissazione di un valore minimo in termini economici della decisione da prendere. Nella pratica, uno stallo senza una precisa qualificazione potrebbe anche essere ritenuto insussistente: in un caso la giurisprudenza di merito ha ritenuto, per esempio, che lo stallo decisionale, inerente il limitato profilo della designazione del difensore (in una causa), non sia di consistenza tale da doversi ricondurre ai casi dell’art. 2484 c.c., data l’assai limitata portata della decisione rispetto alle strategie commerciali, gestionali, amministrative dell’impresa: per cui non si ravvisano gli estremi perché si avvii il procedimento di scioglimento della società (Trib. Genova 28 dicembre 2017, in Memento Pratico, Società Commerciali, 2027, Lefebvre Giuffrè).). In conclusione, una clausola antistallo di carattere generale, valida per tutte le ipotesi di stallo decisionale, non appare ammissibile, posto che essa deve contenere una precisa definizione sia dello stallo che dei suoi presupposti. Come si evince dalla giurisprudenza di merito e dalla prassi notarile sopra indicate, la clausola de qua deve prevedere sia la definitività dello stallo, sia l’oggetto attinente a decisioni essenziali per la società, sia la particolarità e peculiarità su ci si stalla. Essa non potrebbe, quindi, avere carattere di genericità tale da eludere i suddetti presupposti. |