ASD: le note di credito abbattono l'imponibile

La Redazione
16 Ottobre 2026

In materia di ASD che abbiano optato per il regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991, le note di credito emesse ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 devono essere considerate in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA dovuta, anche se il contribuente è esonerato dagli ordinari obblighi di tenuta e registrazione dei registri IVA.

Sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 possono optare, alle condizioni normativamente stabilite, per il regime fiscale agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 che prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991 sono esonerate, agli effetti fiscali, anche dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto, pur potendo procedere alla emissione dei documenti fiscali sono esonerati dall’obbligo di loro annotazione nei registri e, dunque, a fronte della emissione di una nota di credito non può essere loro imposto alcun obbligo di registrazione in virtù del regime di esonero.

Fermo restando che, comunque, devono applicare "per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali" le disposizioni previste dall'articolo 74, sesto comma, del d.PR. 26 ottobre 1972, n. 633 a mente del quale, agli effetti della determinazione dell'IVA, la detrazione di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione, in via generale, pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Poiché nel determinare tale imponibile il contribuente è tenuto a considerare anche le variazioni in aumento o diminuzione disciplinate dall’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 ne consegue che, così come l’importo delle note di addebito, di cui al primo comma della norma, deve essere sommato all’imponibile totale delle fatture emesse, quello delle note di accredito di cui al secondo comma, deve essere considerato in diminuzione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.