Imposta di registro: l’esenzione vale anche per la riscossione affidata al concessionario privato

La Redazione
26 Ottobre 2026

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Mantova chiarisce se l'’esenzione dall’imposta di registro per gli atti giudiziari scaturenti da ricorsi ex art. 615 c.p.c. per impugnazioni di ruoli esattoriali aventi ad oggetto cartelle di pagamento per la riscossione di crediti relativi a sanzioni amministrative concernenti il codice della strada riguardi solo le controversie in cui è parte AdE-R o anche quelle in cui è parte il concessionario privato.

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Mantova, Sezione I, 14 settembre 2026, est. Morlini (il provvedimento è in fase di oscuramento).

Tutte le attività riscossive sono soggette all’esenzione dall’imposta di registro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate dall’agente nazionale della riscossione o dal concessionario locale. Una tale conclusione è fondata, in parte, sul dato normativo ricavabile dall’art. 66, comma 2, d.lgs. n. 112/1999 e dall’art. 5 della tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986 (non potendo giungersi a diverse conclusioni sulla base della Circolare del Ministero della Giustizia 30/10/2024) e, in parte, sulla base di un ragionamento logico-razionale: poiché il concessionario locale esercita funzioni analoghe a quelle dell’agente nazionale della riscossione, riservare il trattamento di favore unicamente ai giudizi in cui risulti coinvolto ADER sarebbe una disparità di trattamento fiscale difficile da giustificare.

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