Imposta di registro: l’esenzione vale anche per la riscossione affidata al concessionario privato
26 Ottobre 2026
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Mantova, Sezione I, 14 settembre 2026, est. Morlini (il provvedimento è in fase di oscuramento). Tutte le attività riscossive sono soggette all’esenzione dall’imposta di registro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate dall’agente nazionale della riscossione o dal concessionario locale. Una tale conclusione è fondata, in parte, sul dato normativo ricavabile dall’art. 66, comma 2, d.lgs. n. 112/1999 e dall’art. 5 della tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986 (non potendo giungersi a diverse conclusioni sulla base della Circolare del Ministero della Giustizia 30/10/2024) e, in parte, sulla base di un ragionamento logico-razionale: poiché il concessionario locale esercita funzioni analoghe a quelle dell’agente nazionale della riscossione, riservare il trattamento di favore unicamente ai giudizi in cui risulti coinvolto ADER sarebbe una disparità di trattamento fiscale difficile da giustificare. |