Codice di Procedura Civile art. 4 - [Giurisdizione rispetto allo straniero] 1 .[Giurisdizione rispetto allo straniero] 1.
[1] Articolo abrogato dall'art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 649. Il testo precedente recitava: «Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano». Per l'ambito della giurisdizione italiana, v. ora artt. 3 s. l. 31 maggio 1995, n. 218. InquadramentoL'art. 4, nella formulazione oggi abrogata, manifestava la tendenziale chiusura dell'ordinamento interno nei riguardi delle giurisdizioni straniere, facendo proprio il criterio della cittadinanza, secondo cui la giurisdizione spettava al Paese di cittadinanza del convenuto, e predisponendo però ampie deroghe a favore della giurisdizione italiana nei casi elencati dalla norma. La materia è stata profondamente innovate dalla legge di riforma del diritto internazionale privato del 1995, la quale, però, trova un'applicazione soltanto residuale, ove non operino disposizioni convenzionali e comunitarie, frammentate, queste ultime, in diversi Regolamenti, le quali pongono una disciplina alquanto complessa, di cui possono qui indicarsi soltanto le linee generali. La disciplina internaAbrogato l'art. 4, l'art. 3 l. n. 218/1995, ha eletto a criterio base per la ripartizione della giurisdizione quello del domicilio (si discute se entro detta nozione debba ricomprendersi il domicilio eletto) o della residenza del convenuto: secondo la norma, la giurisdizione sussiste infatti quando il convenuto ha in Italia il proprio domicilio o la propria residenza (da verificarsi alla stregua della legge italiana: Cass. n. 309/1999; Cass. n. 25275/2006). Secondo la giurisprudenza, assume dunque rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero (Cass. n. 2060/2003; Cass. n. 4807/2005; Cass. n. 6585/2006; Cass. n. 15666/2006; Cass. n. 12907/2011; contra isolatamente Cass. n. 46/2001). Sussiste inoltre la giurisdizione, secondo la medesima norma, quando il convenuto ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77, quale l'institore (Cass. S.U., n. 4181/1994; Cass. n. 10312/2006). In caso di persona giuridica occorre aver riguardo alla sede principale oppure a quella secondaria a cui sia preposto un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Va subito detto che il citato art. 3 (come le altre disposizioni, di seguito elencate, recate dalla legge di riforma del diritto internazionale privato) opera in via residuale, solo in mancanza, cioè, di norme convenzionali (le quali prevalgono su detta disposizione per espressa previsione dell'art. 2 l. n. 218/1995) o comunitarie (le quali prevalgono sulla disposizione interna di rango ordinario in forza della gerarchia delle fonti come ricostruita dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia). La l. n. 218/1995 detta, oltre a quelli di ordine generale appena indicati (domicilio, residenza, presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio), ulteriori criteri di collegamento: i) la giurisdizione italiana sussiste quando è contemplata da specifiche norme di legge (art. 3, comma 1, v. anche artt. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 32, 37, 40, 42, 44, 50 l. n. 218/1995); ii) la giurisdizione italiana sussiste in applicazione dei criteri di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II (concernenti la materia assicurativa ed i contratti dei consumatori) della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con l. n. 804/1971, come modificata; iii) nelle sole materie escluse dall'ambito di applicazione della citata Convenzione la giurisdizione italiana sussiste in applicazione dei criteri stabiliti (non solo nel codice di rito: v. es. art. 4 l. n. 898/1970, sul divorzio, che contempla la competenza del tribunale del luogo in cui il ricorrente ha la residenza, qualora il convenuto sia irreperibile oppure abbia la residenza all'estero) per il radicamento della competenza territoriale (ivi compreso l'art. 18 nella sua integralità: Cass., n. 10954/1996; Cass., n. 9033/1997; il punto è discusso in dottrina); iv) l'art. 5 della citata legge esclude la giurisdizione italiana per le controversie concernenti beni immobili situati all'estero; v) l'art. 6 consente al giudice italiano di decidere incidentalmente sulle questioni preliminari la cui soluzione sia necessaria per la decisione della domanda; l'art. 7, comma 3, l. n. 218/1995, prevede però che il giudice possa disporre la sospensione della causa qualora quella pendente all'estero sia stata iniziata prima (v. sub art. 3); vi) l'art. 9 prevede la giurisdizione italiana in materia di volontaria giurisdizione (oltre che in applicazione delle regole generali) quando il provvedimento di tutela richiesto riguardi un cittadino italiano (anche non residente), oppure una persona straniera residente in Italia, oppure ancora quando riguardi situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana; vii) l'art. 10 prevede la giurisdizione del giudice italiano in materia cautelare nel caso in cui sia competente per il merito, anche se il provvedimento va eseguito all'estero, ovvero nel caso in cui il provvedimento richiesto debba essere eseguito in Italia, anche se non vi è giurisdizione sul merito; viii) l'art. 22, comma 2, prevede, in tema di scomparsa e morte presunta, la giurisdizione italiana (in alternativa ai criteri ordinari) quando l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana, quando l'ultima residenza era in Italia oppure quando l'accertamento della scomparsa, dell'assenza e della morte può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano; ix) l'art. 32, in materia di nullità, annullamento, scioglimento del matrimonio e separazione personale, riconosce la giurisdizione del giudice italiano (oltre che in applicazione dei criteri ordinari) quando uno dei coniugi è cittadino italiano oppure quando il matrimonio è stato celebrato in Italia; x) l'art. 40, in materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato o l'adottante, o fra gli adottanti e i parenti di questi, riconosce la giurisdizione italiana (oltre che in applicazione dei criteri ordinari e, peraltro, nei limiti previsti dalle Convenzioni internazionali applicabili) quando l'adozione sia stata effettuata in base al diritto italiano; xi) l'art. 44, in materia di protezione degli incapaci maggiori di età, riconosce la giurisdizione italiana (oltre che in applicazione dei criteri ordinari), in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti che siano necessari in relazione alla persona o ai beni dell'incapace che si trovino in Italia; analogamente l'art. 66 prevede la giurisdizione del giudice italiano a modificare o ad integrare un provvedimento emesso da un giudice straniero (ma avente effetti in Italia), su questioni di capacità di uno straniero; xii) l'art. 42, in materia di protezione dei minori, si limita a rinviare alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con l. 24 ottobre 1980, n. 742; xiii) l'art. 50, in materia successoria, riconosce la giurisdizione italiana (in alternativa ai criteri ordinari) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; se la successione si è aperta in Italia; se la maggior parte dei beni ereditari è in Italia; se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana (salvo in caso di beni immobili situati all'estero); se la domanda concerne bene situati in Italia. Merita inoltre rammentare che l'art. 120 d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale) prevede la giurisdizione italiana per le controversie in materia di diritti di proprietà industriale registrati o in corso di registrazione in Italia. La disciplina comunitariaSi è accennato che le norme in materia di giurisdizione della l. 31 maggio 1995, n. 218, hanno applicazione residuale, ove non siano applicabili nome convenzionali o comunitarie. Occorre in particolare rammentare la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con l. n. 804/1971, e la Convenzione di Lugano 16 settembre 1988, resa esecutiva con l. n. 198/1992, la cui disciplina è confluita (ma la prima è rimasta in vigore per la Danimarca, la seconda per Islanda e Svizzera) nel Reg. CE n. 44/2001, da ultimo modificato dal Reg. UE n. 1215/2012 (su cui in dottrina v. Silvestri, 677). Il Reg. CE n. 44/2001, così come il Reg. UE n. 1215/2012, è dedicato alla materia civile e commerciale (ivi comprese le azioni di mero accertamento e di accertamento negativo concernenti l'ambito regolato: Cass. n. 19601/2008; Cass. n. 27045/2008; Cass. n. 5108/2003), esclusa dunque quella fiscale, doganale e amministrativa. Dall'ambito di applicazione del regolamento esulano altresì stato e capacità delle persone, regime patrimoniale fra i coniugi, testamenti e successioni, fallimenti, concordati e procedure concorsuali, sicurezza sociale (per cui v. art. 4 Reg. CE n. 1408/1971), arbitrato. L'applicazione della disciplina dettata dalla l. n. 218/1995, è limitata da ulteriori disposizioni convenzionali o comunitarie di cui si dirà. Lo stesso Reg. CE n. 44/2001 non si applica neppure alle controversie riguardanti attività, quantunque dannose, costituenti espressione della sovranità dei singoli Stati (Cass. n. 5044/2004; ; v. pure Cass. S.U., n. 4461/2009; Cgce 1 febbraio 2007, n. 292/2005); per converso si applica alla rivalsa promossa da un soggetto pubblico nei confronti di un privato (Cgce 14 novembre 2002, n. 271/2000) e, più in generale, alle controversie relative ad un contratto di diritto privato, del quale sia parte uno Stato (Cgce 5 febbraio 2004, n. 265/2002; Cgce 15 marzo 2003, n. 266/2001). Detto Regolamento, all'art. 2 (art. 4 Reg. UE n. 1215/2012), devolve la competenza giurisdizionale al giudice dello Stato membro in cui il convenuto abbia il proprio domicilio (da scrutinarsi in applicazione della lex fori), indipendentemente dalla cittadinanza e dal domicilio dell'attore (Cgce 1 luglio 2000, n. 412/1998). Nell'ipotesi di pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati, spetta all'attore la scelta del foro (Cgce 11 ottobre 2007, n. 98/2006). Con riguardo alle società ed altre persone giuridiche si considera la sede statutaria, il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale, il luogo in cui si trova il centro di attività principale. In aggiunta al criterio menzionato, gli artt. 5,6 e 7 prevedono ulteriori fori alternativi. Vale innanzitutto considerare, in materia contrattuale, secondo l'art. 5 (art. 7 Reg. UE n. 1215/2012), il luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. La menzionata previsione ha fatto venir meno talune questioni in precedenza agitate nel dibattito giurisprudenziale: allo stato occorre far riferimento al luogo in cui sono stati o dovevano essere consegnati i beni o prestati i servizi sia che si versi in causa di adempimento che di risoluzione, ovvero di risarcimento del danno. Per luogo di esecuzione, ai sensi dell'art. 5, deve intendersi il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni o i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere rispettivamente consegnati o prestati (la previsione non si applica pertanto alle obbligazioni di non fare per la quale non è configurabile un luogo di esecuzione: Cgce 19 febbraio 2002, n. 256/2000). Per la giurisprudenza, tale luogo va anzitutto determinato in relazione a quanto stabilito dalle parti nel contratto (Cgce 25 febbraio 2010 n. 381/2008; Cass. n. 6598/2009; Cass. n. 14208/2005). In difetto si applica la legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito (es. Cass. n. 19603/2008, in cui il luogo di esecuzione di un'obbligazione fondata su un assegno fatto valere quale promessa di pagamento è stato desunto dall'art. 1182 c.c.). È stato peraltro in seguito specificato che il luogo di esecuzione della prestazione di consegna di beni va individuato, qualora dall'esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, non in base al diritto sostanziale applicabile al contratto, ma nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell'operazione di vendita (Cass. n. 13941/2014, sulla scia di Cass. n. 24279/2014, che richiama Cgue 25 febbraio 2010, n. 381/2008 e Cgue 9 giugno 2011, n. 87/2010). Il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, in relazione a contratti di prestazione di servizi, si identifica con il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati, sicché la controversia insorta in ordine all'adempimento di tali contratti (in particolare di agenzia) stipulati tra una società italiana ed una società francese con sede in Francia, deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice italiano allorché le prestazioni relative ad entrambi i contratti siano svolte o da svolgersi in Italia (Cass. n. 26746/2007). Rientrano nella «materia contrattuale», ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. a), Reg. CE n. 44/2001, le azioni dirette a ottenere l'annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto (Cgue 20 aprile 2016, n. C-366). In materia di obbligazioni alimentari l'art. 5, comma 2, Reg. CE n. 44/2001 prevede la giurisdizione del giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti. Detto precetto va interpretato (in conformità a Cgce 20 marzo 1997, n. 295/1995) nel senso che il criterio in esso indicato è utilizzabile soltanto dal creditore, in una prospettiva di maggiore tutela del soggetto debole del rapporto (Cass. n. 11526/2003). In materia di illeciti civili dolosi o colposi, la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La nozione di illecito civile è intesa in senso ampio, tale da estendersi a qualsiasi controversia in materia di obbligazioni non inquadrabile in ambito contrattuale (Cass. n. 13662/2004; Cass. n. 1179/2000), ivi compresa la responsabilità precontrattuale (Cass. n. 2926/2012; Cgce 17 settembre 2002, n. 334/00). In essa rientrano le fattispecie della responsabilità del produttore nei confronti dei terzi danneggiati non entrati in diretta relazione con il primo (Cgce 17 giugno 1992, n. 26/1991). Il luogo del fatto generatore del danno è in tal caso costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi (Cgue 16 gennaio 2014, n. 45/2013). E' stato chiarito che: 1) l'art. 5, punto 3, Reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che non può essere considerato quale «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell'attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro; 2) nel contesto della verifica della competenza giurisdizionale a norma del Reg. n. 44/2001 , il giudice adito deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto (Cgue 16 giugno 2016, n. 12). In precedenza, l'art. 5 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 identificava il luogo dell'evento dannoso in quello della condotta e del danno-evento, essendo irrilevante il luogo del danno-conseguenza, sicché è stata ad esempio negata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda extracontrattuale se all'estero è avvenuta la condotta pregiudizievole essendo irrilevante che in Italia abbia sede la vittima secondaria, danneggiata solo in via mediata (Cass. n. 8571/2015; in precedenza Cass. n. 2060/2003; Cass. n. 13662/2004; Cass. n. 13390/2003).Qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, la giurisdizione si radica davanti al giudice del luogo in cui essa è situata. La nozione di succursale, di agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività presuppone l'esistenza di un centro operativo, che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione di una casa madre, sia provvisto di direzione ed attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, i quali siano perciò dispensati dal rivolgersi alla casa madre; inoltre, la controversia deve riguardare gli atti relativi alla gestione di tali enti, o gli impegni assunti dagli stessi in nome della casa madre e da adempiere nello Stato in cui essi sono stabiliti (Cass. n. 22731/2012; Cgce 19 luglio 2012, n. 154/2011). L'art. 5 Reg. CE n. 44/2001 prevede infine, ai nn. 6 e 7 fori alternativi in materia di trust e di pagamento per l'assistenza o il salvataggio di un carico o di pagamento di un nolo. Gli artt. 8 ss. Reg. CE n. 44/2001 (artt. 10 ss. Reg. UE n. 1215/2012) dettano speciali disposizioni in materia di contratto di assicurazione (in deroga alla regola generale), distinguendo a seconda che sia convenuto l'assicuratore o l'assicurato. Altrettanto fanno gli artt. 15 ss. Reg. CE n. 44/2001 (artt. 17 ss. Reg. UE n. 1215/2012) con riguardo ai contratti conclusi da consumatori e gli artt. 18 ss. Reg. CE n. 44/2001 (artt. 20 ss. Reg. UE n. 1215/2012) in materia di contratti individuali di lavoro. L'art. 6 Reg. CE n. 44/2001 regola i casi di connessione. Ha in proposito chiarito la S.C. che l'art. 6, n. 1, Reg. CE n. 44/2001, nel prevedere che la persona, fisica o giuridica, domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro «in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato» non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo; resta però affidata alla lex fori la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, ove diverse da quello individuato in base alla norma del Regolamento, giacché la violazione di questa rileva, ai fini dell'esclusione della giurisdizione, soltanto ove una tale violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro individuato in base alle norme del Regolamento (Cass. S.U. n. 26145/2017). L'art. 8, n. 1, del Regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 6, n. 1, del Regolamento comunitario n. 44/2001) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra (Cass. S.U., n. 24110/2020). Con riguardo a specifici casi l'art. 22 Reg. CE n. 44/2001, pone competenze esclusive, le quali escludono quella di ogni altro Stato. Ciò accade per le controversie in materia di diritti reali immobiliari o di contratti di affitto (per le quali è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile; cfr. Cass. S.U., n. 373/1999), in materia di validità, invalidità o scioglimento delle società o delle persone giuridiche (per le quali è competente il giudice del luogo in cui si trova la sede della società o dell'ente), in materia di validità delle trascrizioni e delle iscrizioni nei pubblici registri (per le quali è competente il giudice del luogo in cui è stata eseguita la trascrizione o l'iscrizione), in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi e disegni (per le quali è competente il giudice del luogo in cui è stata effettuata la registrazione), e, infine, in materia di esecuzione delle decisioni giurisdizionali (per le quali è competente il giudice del luogo in cui deve essere eseguita la singola decisione). L'art. 31 Reg. CE n. 44/2001, si occupa dei provvedimenti cautelari e provvisori, riconoscendo la possibilità di chiedere provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro, presso un giudice appartenente a quest'ultimo, anche qualora sia competente a decidere nel merito l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Oltre al Reg. CE n. 44/2001, occorre ricordare, in tema di giurisdizione, il Reg. CE n. 2201/2003 in materia matrimoniale e di potestà dei genitori, che distingue tra le controversie relative allo scioglimento del matrimonio (divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio: in dottrina, v. sull'argomento Ziino, 537) e controversie relative alla responsabilità genitoriale; al fallimento ed alle procedure concorsuali è dedicato il Reg. CE n. 1346/2000; alle obbligazioni alimentari il Reg. CE n. 4/2009; alla materia successoria il Reg. UE n. 650/2012 (v. Ballarino, 2013, 1116). BibliografiaBalena, I nuovi limiti della giurisdizione italiana (secondo la legge 31 maggio 1995 n. 218), in Foro it. 1996, V, 209; Ballarino, Manuale breve di diritto internazionale privato, Padova, 2008; Ballarino, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Riv. dir. int. 2013, 1116; Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, Padova, 1943; Carbone, La (nuova) disciplina italiana della deroga alla giurisdizione, in Dir. comm. int. 1995, 553; Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1934; Comoglio, Art. 2. Inderogabilità convenzionale della giurisdizione, in Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella (a cura di), Commentario del codice di procedura civile, Torino, 2012; De Cristofaro, Art. 2. Inderogabilità convenzionale della giurisdizione, in Consolo (diretto da), Codice di procedura civile commentato, I, Milano, 2013; De Cristofaro, Art. 3. Pendenza di lite davanti a giudice straniero, in Consolo (diretto da), Codice di procedura civile commentato, I, Milano, 2013; Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2012; Silvestri, Recasting Brussels I: il nuovo regolamento n. 1215 del 2012, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2013, 677; Taruffo e Varano, Manuale di diritto processuale civile europeo, Torino, 2011; Verde, Profili del processo civile, I, Parte generale, Napoli, 1999; Ziino, La giurisdizione sulle cause matrimoniali e sulle domande connesse secondo la normativa europea, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2014, 537. |