Codice di Procedura Civile art. 11 - Cause relative a quote di obbligazione tra più parti.InquadramentoLa norma in commento fissa il criterio di determinazione del valore della causa nel caso in cui più litisconsorti agiscano o vengano convenuti per l'adempimento per quote di un'unica obbligazione (Gionfrida, 64). In giurisprudenza si osserva che tale disposizione, secondo cui, se è chiesto da più persone o contro più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione, configura un'eccezione alla regola, in tema di cumulo soggettivo, desumibile dal combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 103, comma 1, in base alla quale, agli effetti della competenza per valore, le singole domande proposte da un solo attore nei confronti di più convenuti (litisconsorzio facoltativo passivo) o da più attori nei confronti di un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) o di più convenuti (litisconsorzio facoltativo misto), non si sommano (Cass. n. 20338/2007; Cass. n. 2946/1980). Secondo l'opinione prevalente, l'applicazione della disposizione in commento presuppone che nello stesso processo siano richieste tutte le quote dell'obbligazione, mentre nel caso in cui oggetto della controversia siano soltanto alcune di esse, il valore della causa va commisurato alla loro somma (Andrioli, I, 1957, 67; Gionfrida, 64; Segrè, 157). Anche la giurisprudenza ritiene che il valore della causa vada determinato sulla base del valore dell'intera obbligazione solo quando la domanda sia stata spiegata da più persone o contro più persone per le rispettive quote dell'intera obbligazione (Cass. n. 4205/1987; Cass. n. 11333/2003). Viceversa, quando un soggetto è convenuto per il pagamento di un importo dovuto insieme ad altri, il valore della causa si determina con riguardo a quanto dovuto dal singolo convenuto, che altrimenti sarebbe esposto per il compenso stabilito con riferimento all'importo dovuto da tutti i soggetti convenuti nello stesso giudizio per scelta del creditore (Cass. n. 14118/2016, concernente In tema di liquidazione degli onorari di avvocato). Nel caso di cessione di quote di società di persone, la competenza per valore sulla domanda di rimborso pro quota, proposta nei confronti degli ex soci cedenti resisi garanti nei confronti della società, è determinata ai sensi dell'art. 11, in quanto il debito di ciascuno ha la sua fonte nell'obbligazione unitaria facente capo ad essa (Cass. n. 11400/2024). La regola trova applicazione in caso di unico rapporto obbligatorio frazionato tra più obbligati o verso più creditori, non quando le domande proposte da o contro più soggetti si fondano su titoli autonomi (Cass. n. 20338/2007). Nella pronuncia si è osservato che il fatto che, ai sensi dell'art. 752 c.c., i coeredi «contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie...» e che, ai sensi dell'art. 754 c.c., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori « non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte», a norma dell'art. 1314 c.c., e non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno (pro quota) ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del de cuius, la quale determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'art. 11 (che pone una regola derogatoria a quella di cui all'art. 10, comma 2, e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili) trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia richiesto, con domande proposte sin dall'inizio nello stesso processo, l'adempimento pro quota dell'unica obbligazione del de cuius, essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa determinato, dunque, dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento (Cass. n. 20338/2007). La regola enunciata dall'art. 11 presuppone l'unicità del rapporto obbligatorio e la divisibilità dell'obbligazione. Esula quindi dall'ambito della norma l'ipotesi in cui tra il creditore ed i vari debitori sussistano autonome e distinte ragioni obbligatorie, se pure dipendenti da identico titolo, poiché in tal caso le singole domande debbono essere separatamente considerate ai fini della competenza per valore (Cass. n. 9596/1993). In particolare, i crediti di rimborso spettante verso gli altri condomini a quelli che abbiano pagato un debito condominiale, pur trovando causa in tale unica obbligazione assunta verso il terzo costituiscono pur sempre distinte obbligazioni onde la inapplicabilità del cumulo previsto dall'art. 11 ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. n. 3435/2001). Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità (Cass. n. 1201/2010). Allo stesso modo, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (Cass. n. 6363/2010). L'operatività dell'eccezione dettata dall'art. 11 presuppone inoltre che l'adempimento per quote di una medesima obbligazione sia chiesto, ab origine, con un'unica domanda giudiziale, e va esclusa, pertanto, nel caso in cui l'adempimento delle quote sia stato chiesto da o nei confronti di più soggetti con giudizi separati, successivamente riuniti a norma dell'art. 274 (litisconsorzio facoltativo successivo): in tale ipotesi, infatti, il provvedimento discrezionale di riunione lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non può dar luogo a spostamenti di competenza per valore (Cass. n. 2946/1980). BibliografiaAsprella, Articolo 7, in Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella (a cura di), Commentario del codice di procedura civile, I, Torino, 2012; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, 2, Padova, 2004; D'Onofrio, Commento al codice di procedura civile, I, Torino, 1953; Gionfrida, Competenza in materia civile, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961; Levoni, Competenza nel diritto processuale civile, in Dig. civ. III, Torino, 1988, 110; Segrè, Della competenza per materia e valore, in Comm. c.p.c. Allorio, I, 1, Torino, 1973; Trisorio Liuzzi, Le novità in tema di competenza, litispendenza, continenza e connessione, in Foro it. 2009, 255 ss. |