Codice di Procedura Civile art. 33 - Cumulo soggettivo.

Mauro Di Marzio

Cumulo soggettivo.

[I]. Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio [43 c.c.] di una di esse, per essere decise nello stesso processo [40, 103 1].

Inquadramento

La disposizione in commento consente lo svolgimento del simultaneus processus tra più cause vertenti tra più soggetti, a condizione che esse (secondo la formula adottata anche dall'art. 103) siano connesse per l'oggetto o per il titolo (connessione, quest'ultima, che ricorre quando le cause hanno in tutto o in parte in comune la causa petendi), con conseguente possibilità di derogare alla competenza territoriale altrimenti prevista dalla legge. Ad esempio, il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell'appalto cui è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni o, in subordine, con il subentrante nell'appalto, può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata, ricorrendo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell'art. 33 (Cass. n. 12232/2018; v. pure Cass. n. 11076/2015).

Tenuto conto della formulazione letterale della norma, la deroga convenzionale alla competenza per territorio non opera dunque nel caso di cumulo meramente soggettivo di domande (Cass. n. 576/2013).

La norma trova applicazione soltanto nei riguardi del litisconsorzio facoltativo passivo (Franchi, in Comm. Allorio, 1973, 322) in un ambito pressoché coincidente con quello coperto dagli artt. 103 e 105, comma 1: e, cioè, in caso di litisconsorzio facoltativo iniziale ovvero di intervento litisconsortile del terzo che faccia valere la titolarità di una situazione sostanziale connessa per il titolo o per l'oggetto con quella intercorrente fra le parti in causa. La coincidenza non è però totale, restando esclusa l'ipotesi di connessione per identità delle questioni da risolvere (art. 103, comma 1, ultima parte).

In particolare, l'art. 104, là dove prevede che nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte possa aversi deroga alla competenza per valore, implica la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre (Cass. n. 15252/2020).

Limiti alla modificazione della competenza

Ricorrendo le condizioni previste dalla norma, essa consente di derogare soltanto alla competenza territoriale semplice, e non a quella inderogabile (Cass. n. 10123/2000, concernente l'accertamento dell'obbligo del terzo; Cass. n. 13796/2004, concernente cumulo oggettivo di più cause una delle quali devoluta al foro erariale; Cass. n. 12428/2004, in tema di impugnazione del provvedimento di espulsione). Viceversa, attraverso l'applicazione dell'art. 33 può derogarsi al foro convenzionale, che, anche se pattuito come esclusivo, è per l'appunto derogabile per connessione oggettiva, con l'ulteriore conseguenza che la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19, in quanto richiamati dall'art. 33 ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (Cass. n. 26910/2020Cass. n. 20310/2016; Cass. n. 18967/2012; Cass. n. 20635/2004).

Inoltre la modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, incide, per espressa previsione normativa, non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e 19), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass. n. 9369/2000; Cass. n. 12974/2004). Tuttavia, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attore dall'art. 33 risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l'ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato (Cass. n. 12444/2013).

La modificazione della competenza, incidendo soltanto sul foro generale delle persone fisiche o giuridiche, non opera qualora una delle cause sia soggetta a una competenza territoriale esclusiva (quali quelle di cui agli artt. 21-24). Per l'effetto, con riguardo alla competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l'art. 22, essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi: lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è infatti possibile perché l'art. 33 riguarda il foro generale delle persone fisiche (Cass. n. 4862/2007; Cass. n. 25269/2010).

Ulteriore limite all'applicazione dell'art. 33 discende dall'applicazione del principio secondo cui la modificazione della competenza non ha luogo nel caso di convenuto fittizio. Si trova infatti più volte ribadito che non è sufficiente l'interesse nella causa, per attribuire la qualità di convenuto e fondarvi uno spostamento di competenza, ma è necessario che il convenuto abbia un interesse reale a contraddire le domande dell'attore; con la conseguenza che la competenza per connessione deve essere esclusa dal giudice, quando una delle azioni appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine di derogare alla competenza territoriale (Cass. n. 25891/2012; Cass. n. 11314/2010; Cass. n. 5243/2004).

La dottrina non concorda, ritenendo che la soluzione giurisprudenziale non si armonizzi con la regola secondo cui la competenza si determina dalla domanda (De Petris, 11; Franchi, in Comm. Allorio, 1973, 328).

Con riguardo agli effetti del cumulo oggettivo sulla competenza per valore, non v'è dubbio che nessuna modificazione possa giustificarsi in applicazione dell'art. 33.

In giurisprudenza si esclude inoltre che possa applicarsi al litisconsorzio facoltativo passivo il criterio di cumulo del valore previsto dall'art. 10, comma 2 (Cass. n. 1152/1995).

Secondo l'art. 40 la modificazione del rito per ragioni di connessione non opera nell'ipotesi di connessione oggettiva. Tale norma consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. «per subordinazione» o «forte» (artt. 31,32,34,35 e 36), e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103, e soggette a riti diversi (Cass. n. 20638/2004; Cass. n. 18870/2014).

Bibliografia

Balbi, Connessione e continenza nel diritto processuale civile, in Dig. civ., III, Torino 1988, 457; De Petris, Connessione (diritto processuale civile), in Enc. dir., IX, Milano 1961, 10; Fabbrini, Connessione (diritto processuale civile), in Enc. giur., VIII, Roma, 1988.

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