Codice di Procedura Civile art. 40 - Connessione.Connessione. [I]. Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [31 ss.], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio [152 2, 153] per la riassunzione [50; 125 att.] della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito [39 3]1. [II]. La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza [183], e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. [III]. Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte [31 ss., 103 1, 104 1, 274] o successivamente riunite [274 ss.], debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442. In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione2. [IV]. Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore3 . [V]. Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 4394. [VI]. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo5 . [VII]. Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale6.
[1] Comma così modificato dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza". [2] Comma inserito dall'art. 5 l. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) che ha aggiunto dopo il primo periodo il seguente: «In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.» .Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [3] Comma inserito dall'art. 5 l. 26 novembre 1990, n. 353. [4] Comma inserito dall'art. 5 l. 26 novembre 1990, n. 353. [5] Comma aggiunto dall'art. 19 l. 21 novembre 1991, n. 374 e successivamente così modificato dall'art. 55 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. [6] Comma aggiunto dall'art. 19 l. 21 novembre 1991, n. 374 e successivamente così modificato dall'art. 55 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. InquadramentoLa disposizione in commento, frutto di successivi interventi di novellazione succedutisi negli anni '90 del secolo scorso, da ultimo modificata dall’art. 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, reca una complessa disciplina collocata su piani distinti: per un verso essa detta regole volte a consentire la trattazione congiunta di più cause connesse, prevedendo i necessari adattamenti sia in ordine alla competenza che al rito; per altro verso, pone precetti concernenti la riunione delle cause separatamente pendenti dinanzi a diversi uffici giudiziari. Cause connesse proposte separatamenteMentre gli artt. 31 e 33 disciplinano il cumulo iniziale di cause connesse, e gli artt. 32, 34, 35 e 36 regolano il cumulo successivo, ma pur sempre derivante dall'inserimento ab origine di domande ulteriori in un processo già pendente, i primi due commi della norma in esame stabiliscono le regole necessarie allo svolgimento del simultaneus processus tra cause connesse proposte ab origine avanti a diversi uffici giudiziari. La disposizione non identifica espressamente la ragione di connessione in presenza delle quali le cause separatamente proposte possono essere unificate e decise in un solo processo: si ritiene in dottrina che debba aversi riguardo alla connessione per l'oggetto o per il titolo (artt. 31-36), e non alla mera connessione soggettiva di cui all'art. 104 (Franchi, in Comm. Allorio, 1973, 418). Anche in giurisprudenza si esclude l'applicabilità dell'art. 40 in ipotesi di connessione meramente soggettiva (Cass. n. 15302/2004), mentre si afferma, più in generale, che per dar luogo alla competenza per connessione ai sensi dell'art. 40 non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che, tra esse, intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 ss., che giustificano i relativi effetti modificativi della competenza legati all'opportunità di consentire la trattazione congiunta delle cause (Cass. n. 23890/2006, che ha escluso quale motivo di connessione, rilevante ai fini dello spostamento di competenza, la pendenza, dinanzi a diversi uffici giudiziari, di due cause aventi entrambe a fondamento un medesimo fatto dannoso). In senso diverso è stato tuttavia affermato che, se due distinti soggetti propongano dinanzi a giudici diversi separate domande di risarcimento del danno, fondate sui medesimi fatti materiali, il giudice adito per secondo può ordinare la riunione della causa a quella pendente dinanzi al giudice adito per primo, anche in deroga all'ordinaria competenza per territorio, ove sussista il cd. nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità (Cass. n. 19588/2012; v. pure Cass. n. 1732/2001; Cass. n. 14357/2000). Il congegno previsto dai primi due commi della disposizione in esame può essere azionato non soltanto ad eccezione di parte ma anche d'ufficio entro lo sbarramento temporale previsto dal comma 2. La connessione è dichiarata con ordinanza, contenente la fissazione ex art. 50 del termine per la riassunzione dinanzi al giudice indicato. Detta ordinanza può essere impugnata con regolamento di competenza. Il giudice destinatario della rimessione è quello della causa principale per la causa accessoria, e negli altri casi, quello preventivamente adito, con la precisazione che la prevenzione si determina in applicazione della regola posta dall'art. 39, u.c. Per detti spostamenti vale richiamare le regole già esaminate nel commento agli artt. 31 ss., non senza osservare che il criterio della prevenzione pone seri problemi applicativi e di coordinamento. Nulla quaestio, infatti, se il giudice preventivamente adito è competente per entrambe le cause o se, comunque, si tratta di derogare esclusivamente alla competenza territoriale semplice del giudice adito per secondo. Se, però, i due giudici non sono entrambi competenti, e non si versa in ipotesi di competenza per territorio semplice, il criterio della prevenzione non può linearmente operare. In giurisprudenza, difatti, viene ribadita la prevalenza delle regole di competenza inderogabile sulle ragioni di connessione previste dall'art. 40 (Cass. n. 18824/2004; in materia di opposizione a decreto ingiuntivo v. Cass. n. 16454/2015; Cass. n. 272/2015). Ai fini della riunione è inoltre richiesto che la connessione venga eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza, trovando in ogni caso la riunione un limite nello stato della causa principale o preventivamente proposta, ove detto stato non consenta una adeguata trattazione e decisione delle cause connesse. Gli effetti della connessione sul ritoI commi 3 e 4 della disposizione in esame mirano ad omogeneizzare il rito applicabile alle cause connesse, eliminando in tal modo un ostacolo al simultaneus processus. I menzionati commi si riferiscono tanto alle cause cumulativamente proposte quanto a quelle successivamente riunite, e quindi regolano non solo l'ipotesi che il cumulo si sia realizzato per effetto di riunione, ma anche l'ipotesi in cui il cumulo abbia avuto luogo originariamente attraverso la proposizione della domanda connessa nel processo già pendente. La deroga al rito è inoltre consentita solo nei casi di connessione previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 (c.d. connessione forte), escluso dunque l'art. 33. In giurisprudenza è stata esclusa l'applicazione della disposizione in discorso: al cumulo tra la domanda di divorzio e quelle aventi ad oggetto la proprietà di beni (Cass. n. 4367/2003); al cumulo tra la domanda di divorzio e quella di scioglimento della comunione legale su un bene (Cass. n. 2155/2010; Cass. n. 266/2000); al cumulo tra la domanda di separazione giudiziale dei coniugi e quella di accertamento della proprietà della casa coniugale (Cass. n. 20460/2008); al cumulo tra la domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio e quella di riconoscimento del diritto a una quota del trattamento di fine rapporto (Cass. n. 17404/2004). Le cause connesse vengono trattate con rito ordinario, salvo che il rito speciale altrimenti applicabile non sia il rito del lavoro in materia di lavoro (e non in altre materie, come in caso di controversia locatizia disciplinata in rito dall'art. 447-bis). L’ultima novella della disposizione, che ha aggiunto un ulteriore periodo al comma 3, contempla l’ipotesi della connessione tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello del lavoro, sancendo la prevalenza del rito semplificato. Secondo il comma 4, qualora le cause siano soggette a differenti riti speciali, la trattazione simultanea deve avvenire secondo il rito cui è soggetta la causa in ragione della quale viene determinata la competenza o, in mancanza, secondo il rito previsto per la causa di maggior valore. Il comma 5 regola il passaggio da un rito all'altro attraverso gli artt. 426, 427 e 439. Connessione e cause di competenza del giudice di paceGli ultimi due commi regolano la competenza per connessione fra cause di competenza del giudice di pace e del tribunale. Le regole ivi previste si aggiungono a quelle sulla competenza per connessione previste dagli artt. 31 ss. In particolare, il comma 6 è dedicato al cumulo delle cause connesse avanti al giudice togato, mentre il comma 7 riguarda la separata introduzione delle cause connesse ed il loro successivo cumulo dinanzi al tribunale. In forza di tali disposizioni il cumulo si realizza presso il giudice togato in deroga alla competenza del giudice di pace. La S.C. ha chiarito che la disciplina in questione non ha intaccato l'inderogabilità della competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, in ipotesi di riconvenzionale di competenza del giudice togato, il giudice di pace non può rimettere le cause al giudice superiore ma è tenuto a disporre la separazione e a provvedere sull'opposizione (Cass. n. 20324/2006; Cass. n. 22276/2012; Cass. n. 272/2015). Egualmente non è derogabile per connessione la competenza per materia del giudice di pace (Cass. n. 23937/2010; Cass. n. 6595/2002). In particolare, ove il giudice di pace, adito con domanda rientrante nella sua competenza per materia (nella specie, relativa al rispetto delle distanze legali nella piantagione di alberi), sia investito, in via riconvenzionale, di una domanda eccedente la sua competenza per valore o per materia (nella specie, di accertamento di usucapione), egli è tenuto, non operando la translatio iudicii a norma dell'art. 36, a trattenere la causa principale, separando la causa riconvenzionale per la quale non è competente; né possono assumere rilevanza, in contrario, le disposizioni del sesto e del settimo comma del novellato art. 40, poiché esse non prevedono l'ipotesi in cui le predette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, nel qual caso rimane ferma la competenza funzionale e inderogabile del medesimo per la causa principale (Cass. n. 23937/2010; Cass. n. 6595/2002). Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora siano state proposte una domanda principale di valore non eccedente € 1.100,00 e una riconvenzionale, connessa ex art. 36, eccedente la competenza del giudice di pace, non può il giudice medesimo separare la riconvenzionale e rimettere essa sola al giudice superiore, dovendo, viceversa, rimettere al tribunale l'intera causa, ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7, in modo che la domanda principale e la riconvenzionale siano trattate in simultaneus processus e decise entrambe con pronuncia secondo diritto, impugnabile, in tutti i capi, con l'appello (Cass. n. 1848/2013). BibliografiaBove, Giurisdizione e competenza nella recente riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009 n. 69), in Riv. dir. proc. 2009, 1295; Corsini, Il difetto di giurisdizione italiana: modi e tempi di proposizione dell'eccezione dopo la legge n. 218/1995, in Giur. it. 1999, 295; Gioia, Decisione delle questioni di giurisdizione, in Consolo e De Cristofaro (a cura di), La riforma del 2009, Milano, 2009; Merlin, Su alcune ricorrenti questioni in tema di procedimento monitorio, continenza e azione in prevenzione del debitore, in Giur. it. 1989, I, 2; Ricci, La riforma del processo civile, Torino, 2009; Ronco, I mutamenti nel sistema della competenza, in Giur. it. 2009, 1570; Sorace, Litispendenza (diritto processuale civile), in Enc. dir., XXIV, Milano 1974, 840; Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione, Milano, 2009. |