Codice di Procedura Civile art. 43 - Regolamento facoltativo di competenza.Regolamento facoltativo di competenza. [I]. Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [277, 279 2] può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza [47] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito 1. [II]. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento [47]. [III]. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa [325] riprendono a decorrere dalla comunicazione [133 2, 136] dell’ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 2. [1] Comma così modificato dall'art. 45, comma 5, lett, a), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole "La sentenza" con le parole "Il provvedimento" e la parola "impugnata" con la parola "impugnato". [2] Comma così modificato dall'art. 45, comma 5, lett, b), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole : "della sentenza" con le parole: "dell’ordinanza". InquadramentoA differenza del provvedimento cui si riferisce il precedente art. 42, la norma in commento contempla l'ipotesi che il giudice abbia simultaneamente deciso la questione di competenza ed il merito. In tale ipotesi la parte soccombente da entrambi i versanti ha facoltà di scelta tra l'intraprendere la strada del regolamento di competenza, limitando così l'impugnazione al solo capo della pronuncia ad essa relativo, ovvero il proporre gli ordinari mezzi di impugnazione, censurando la pronuncia con riguardo sia alla statuizione concernente la competenza che il merito. Il regolamento di competenza previsto dalla disposizione è in tal senso facoltativo, fermo restando che, ove la parte interessata intenda impugnare la sola statuizione sulla competenza deve necessariamente avvalersi del regolamento (Cass. n. 1933/1999; Cass. n. 8427/1995). E cioè, l'art. 43, che disciplina il regolamento facoltativo di competenza in relazione alle sentenze che abbiano pronunciato sulla competenza insieme con il merito, non attribuisce una assoluta ed indiscriminata facoltà di scelta tra il regolamento e l'impugnazione ordinaria, ma consente quest'ultima soltanto quando, secondo il testuale dettato della norma, «insieme con la pronunzia sulla competenza, si impugna quella sul merito». Pertanto, ove la sentenza sia impugnata limitatamente alla prima pronunzia, l'unico mezzo di impugnazione ammesso è il regolamento di competenza (Cass. n. 10932/2020). Concorso tra regolamento facoltativo e altre impugnazioniL'impugnazione ordinaria ad iniziativa di una delle parti a ciò legittimata, perché soccombente, non impedisce alle altre parti, pure legittimate ad impugnare, di avvalersi del regolamento di competenza (Cass. n. 3885/1997). Sicché i due strumenti possono concorrere. La simultanea proposizione del regolamento e di una impugnazione ordinaria può presentarsi inoltre in ipotesi di processo con pluralità di parti. CasisticaPer l'individuazione dei casi in cui il giudice di merito ha deciso anche sul merito v. pure sub art. 42. Può qui aggiungersi che, quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con il gravame, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l'ammissibilità dell'appello sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile é soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Suprema Corte sarà investita ai sensi del n. 2 dell'art. 360, mentre, se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l'appello, il mezzo di impugnazione é il regolamento facoltativo di competenza (Cass. n. 18618/2017). È inoltre ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza (Cass. n. 21422/2016). Ogni giudice, anche qualora dubiti della sua competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione (Cass. S.U., n. 29/2016). In tale prospettiva, la pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza — fondata sulle previsioni costituzionali riguardanti il diritto alla tutela giurisdizionale, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, i principi del giusto processo, l'attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed il suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati — può essere derogata solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del «giusto processo», oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione: perciò, qualora una sentenza di primo grado, recante l'espressa affermazione della giurisdizione dell'adito giudice ordinario e la successiva declinatoria della sua competenza, sia stata impugnata con regolamento di competenza, da qualificarsi come facoltativo, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l'art. 43, comma 3, primo periodo, può rilevarne d'ufficio il difetto da parte di quel del giudice ai sensi dell'art. 37 attesi i concorrenti principi di pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, di economia processuale, di ragionevole durata del processo e l'attribuzione costituzionalmente riservata alla Suprema Corte di tutte le predette questioni, nonché il rilievo che la sua statuizione sulla sola questione di competenza risulterebbe inutiliter data se l'impugnazione riguardante la questione di giurisdizione ne sancisse la carenza per quel giudice (Cass. S.U., n. 29/2016). In pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa (Cass. n. 23309/2015). È inammissibile il regolamento di competenza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia affermato o negato la propria competenza, posto che, stante la particolare natura e struttura del processo di esecuzione, va esclusa l'applicabilità nel medesimo, in via generale, delle impugnazioni previste per il processo di cognizione, sicché gli eventuali vizi possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, potendosi considerare l'errore sulla competenza come rientrante nel concetto di irregolarità di cui all'art. 617 (Cass. n. 21665/2015). Nel caso in cui, a seguito di conflitto positivo di competenza conseguente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e all'apertura della procedura di concordato preventivo da parte di due distinti tribunali, penda regolamento di competenza d'ufficio, la corte d'appello, davanti alla quale sia stata reclamata, anche per ragioni di competenza, la sentenza dichiarativa di fallimento, deve applicare analogicamente l'art. 48 e dichiarare sospeso l'intero procedimento e non solo la questione di competenza, sicché, qualora, in sede di regolamento, venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, è nulla la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato in via non definitiva sul merito prima di dichiarare sospeso il processo sulla questione di competenza (Cass. S.U., n. 9936/2015). Il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla traslatio iudicii e, pertanto, non è impugnabile con regolamento di competenza (Cass. n. 8757/2015). È ammissibile il regolamento di competenza promosso di ufficio dal giudice togato, adito in riassunzione, avverso la declinatoria di competenza del giudice di pace, ove lo ritenga competente per materia, poiché l'art. 46 preclude l'applicazione, nei giudizi innanzi al giudice di pace, delle disposizioni (artt. 42 e 43) relative al solo regolamento su istanza di parte (Cass. n. 25232/2014). L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indipendentemente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto (Cass. n. 22532/2014). In tema di esecuzione di sequestro conservativo di crediti, regolata dalle norme sul pignoramento presso terzi, l'ordinanza del giudice che dichiara la propria competenza e raccoglie la dichiarazione positiva del terzo non assume valore di sentenza sulla competenza, sicchè non è impugnabile con il regolamento di competenza ma solo con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 21255/2014). Nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche a seguito della nuova formulazione degli artt. 43 e 47, la facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza presuppone che l'ordinanza sia stata depositata in cancelleria completa di motivazione, sicché è inammissibile ove proposta avverso il solo dispositivo letto in udienza, prima del deposito della relativa motivazione, dovendosi coordinare il principio che fonda la legittimazione all'impugnazione sulla soccombenza con quello secondo il quale l'impugnazione deve indicare le censure che si addebitano alla motivazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 16594/2014). In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 introdotta dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (Cass. n. 11331/2014). In tema di arbitrato, la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato irrituale non è impugnabile per regolamento di competenza, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819-ter (Cass. n. 10300/2014). Il provvedimento con il quale il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, abbia rigettato l'eccezione di improponibilità o di inammissibilità della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di pagamento di indennità risarcitoria, escludendone la devoluzione al giudice della procedura concorsuale cui era stata assoggettata la società datrice di lavoro, non attiene alla competenza ma al rito, con la conseguenza che non può essere impugnato con regolamento di competenza (Cass. n. 9030/2014). Ai fini della competenza territoriale, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto integra una presunzione semplice e, come tale, suscettibile di prova contraria, con la conseguenza che il foro territoriale può essere correttamente radicato nel luogo ove il convenuto abbia il domicilio effettivo, individuato in relazione allo svolgimento della parte più rilevante della sua attività economica e professionale (Cass. n. 9028/2014). Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza, l'atto di riassunzione ex art. 50 — posto in essere malgrado la pendenza di impugnazione avverso la suddetta decisione — innanzi al giudice indicato come competente è nullo in quanto effettuato durante la sospensione del processo, senza che assuma rilievo la corretta individuazione del giudice davanti al quale è compiuto poiché la successiva conferma di tale designazione da parte della Corte di cassazione non ha efficacia sanante (Cass. n. 6512/2014). La conversione in regolamento di competenza del ricorso ordinario per cassazione proposto contro la sentenza di appello che abbia statuito esclusivamente sulla competenza può operare solo quando tale ricorso abbia i requisiti formali e sostanziali di quello nel quale dovrebbe convertirsi e risulti, quindi, notificato, in conformità dell'art. 47, comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, decorrente dalla ricezione dell'avviso previsto nell'art. 133 (Cass. n. 5598/2014). L'interventore volontario non ha interesse a dolersi del mancato accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale (derogabile), sollevata dalla sola parte convenuta dinanzi al giudice di primo grado, e non può pertanto impugnare per incompetenza la pronuncia — pur nel merito a lui sfavorevole — del giudice da esso stesso adito, per mancanza di soccombenza in punto di competenza (Cass. n. 680/2014). BibliografiaAcone, Regolamento di competenza, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1989; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2012; Consolo-Luiso-Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996; Gioia, Decisione delle questioni di giurisdizione, in Consolo-De Cristofaro (a cura di), La riforma del 2009, Milano, 2009; Ricci, Difetto di giurisdizione e (così detta) translatio iudicii, in Riv. dir. proc. 2008, 701; Trisorio Liuzzi, Regolamento di giurisdizione, in Dig. civ., XVI, Torino, 1997. |