Codice di Procedura Civile art. 79 - Istanza di nomina del curatore speciale.

Antonio Scarpa

Istanza di nomina del curatore speciale.

[I]. La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

[II]. Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

Inquadramento

Se l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 si manifesta nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 (Cass. III, n. 7362/2015). Tale orientamento è stato confermato da recente giurisprudenza di legittimità che ha stabilito la non violazione dell’art. 80 c.p.c. poiché, anche prima della novella del 2021, la nomina del curatore speciale poteva, appunto, essere effettuata in corso di causa qualora l’esigenza era insorta nel corso del giudizio (Cass. I, n. 21979/2024).

Il curatore speciale assume la veste di mandatario di colui nel cui interesse sia nominato e non quella di ausiliario del giudice (Cass. n. 14447/2006).

L’interesse da porre a base dell’istanza è esclusivamente quello della parte rappresentata e non anche quello delle altre parti (Cass. I, n. 1808/1979).

 

Bibliografia

Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2007, 147; Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006.

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