Codice di Procedura Civile art. 80 - Provvedimento di nomina del curatore speciale.Provvedimento di nomina del curatore speciale. [I]. L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede 12. [II]. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato [136] al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta3.
[1] Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 31, l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del comma 37 del medesimo articolo, la presente disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 206, cit. [2] Comma modificato dall'art. 60 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. [3] Seguiva un terzo comma soppresso dall'art. 3, comma 5, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Si riporta il testo anteriore alla suddetta soppressione: «Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina». InquadramentoLa disposizione in commento regola dal punto di vista procedurale, unitamente all'art. 79, la nomina del curatore speciale prevista dall'art. 78, al cui commento si rinvia. Il giudice competente a nominare il curatore si individua in funzione della competenza stabilita per la causa di merito: è perciò competente a seconda dei casi il giudice di pace o il presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. In caso di giudizio da introdurre dinanzi alla Corte di cassazione la nomina del curatore speciale compete al Primo presidente (Cass. n. 6780/1988). Così, il curatore fallimentare, anche se cessato dall'incarico e sostituito da un nuovo professionista, ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione del compenso, deve previamente richiedere, a pena di inammissibilità del ricorso, al primo presidente della corte di cassazione - e non al giudice delegato - la nomina del curatore speciale del fallimento, nei cui confronti sussiste comunque un potenziale conflitto di interessi, atteso che il compenso del curatore fallimentare, da liquidare in ogni caso al termine della procedura (salvo acconti), è unico anche nel caso in cui si siano succeduti più professionisti nell'incarico (Cass. n. 7070/2022). La disposizione in esame va coordinata, con riguardo ai minori, con la previsione dettata dall'art. 38 disp. att. c.c. L'opinione dottrinale secondo cui in corso di lite la competenza alla nomina del curatore speciale spetta invece al giudice titolare della causa (Mandrioli, in Comm. Allorio, I, 2, 1973, 924) è stata accolta dalla S.C., la quale ha affermato che, allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50-bis) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 (Cass. n. 7362/2015). Tale soluzione è stata recepita ora dal legislatore con l'ultimo periodo del comma 1, il quale precisa che la competenza del giudice che procede alla nomina del curatore sussiste anche nel caso di procedimento cautelare. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. In forza del secondo comma della disposizione, il decreto di nomina del curatore speciale va comunicato d'ufficio al pubblico ministero affinché provveda alle opportune iniziative volte a ristabilire la normale rappresentanza o assistenza. Il provvedimento di nomina (o di diniego di nomina) del curatore speciale (che ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione: Satta, I, 1959, 271), come reiteratamente affermato dalla S.C., è privo sia del requisito della definitività, poiché non si sottrae alla più generale disciplina della revocabilità dettata dall'art. 742, che di quello della decisorietà, per la sua natura di procedimento «unilaterale» disciplinato in ragione dell'interesse di una sola parte (Cass. n. 23030/2007; Cass. n. 6771/2001; Cass. n. 11947/1998; Cass. n. 6943/1983), circostanza da cui consegue l'inammissibilità del relativo ricorso per cassazione (Cass. n. 13099/2010). Quanto agli effetti della mancata nomina del curatore, è stato stabilito che, in tema di adozione, la mancata partecipazione del curatore speciale del minore al giudizio di primo grado costituisce una questione di nullità relativa della sentenza, come tale non rilevabile d'ufficio, ma denunciabile soltanto dalla parte interessata regolarmente costituitasi nel giudizio di appello, così pienamente realizzando il contraddittorio, sia pure in secondo grado (Cass. n. 18575/2015). Le previsioni dell'abrogato terzo comma erano da porre il correlazione con la novella dell'art. 78, che prevedeva la nomina del curatore speciale del minore, da disporsi anche d'ufficio, in taluni casi ivi considerati. BibliografiaLiebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi, Milano, 2007, 147; Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006. |