Codice di Procedura Civile art. 129 - Doveri di chi interviene o assiste all'udienza.Doveri di chi interviene o assiste all'udienza. [I]. Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. [II]. È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo. InquadramentoLa disposizione in commento fissa le regole di comportamento da osservarsi da parte di coloro che partecipano alle udienze. La norma pone il divieto di portare con sé armi o bastoni; obbliga a stare a capo scoperto ed in silenzio; vieta di fare segni di approvazione o di disapprovazione e produrre in qualsiasi modo disturbo. L'ambito di applicazione di tale previsione viene riferito dalla dottrina non solo all'udienza di discussione, ma anche alle udienze istruttorie e di trattazione, limitatamente al comportamento delle parti processuali, dal momento che a dette udienze non partecipa il pubblico (Cormio, in Comm. Allorio, 1973, 1384). BibliografiaMarengo, Udienza civile, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992; Montesano, Le disposizioni generali del codice di procedura civile, Roma, 1984; Sorace, Processo verbale (dir. proc. civ.), in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991. |