Codice di Procedura Civile art. 136 - Comunicazioni.Comunicazioni. [I]. Il cancelliere1 fa le comunicazioni [133 2, 134 2, 163-bis 3, 168-bis 5, 181, 267 2, 289 2, 420 11, 485 2, 574 1, 630 2, 631 1, 709] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [71], alle parti [170, 176 2, 267 2], al consulente [192 1; 90 1, 91 2 att.], agli altri ausiliari del giudice [68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma 2 di comunicazione. [II]. La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici3. [III]. Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e' trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalita' previste dall'articolo 149-bis.
[1] L'art. 3, comma 1, lett. p), n. 1, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso le parole «, con biglietto di cancelleria, ». Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Precedentemente, l'art. 16, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif, in l. 17 dicembre 2012, n. 221, aveva soppresso, dopo le parole «con biglietto di cancelleria», le parole «in carta non bollata». [2] L'art. 3, comma 1, lett. p), n. 1, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso la parola « abbreviata ». Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. [3] Comma da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p), n. 2, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il testo precedente, come sostituito dall'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere, ai sensi dell'art. 36 , della stessa legge, dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012, era il seguente: « Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il comma era stato sostituito dapprima dall'art. 7 l. 7 febbraio 1979, n. 59 e successivamente dall'art. 21 lett. b) n. 1l. 28 dicembre 2005, n. 263. Ai sensi dell'art. 2 4 l. n. 263, cit., le modifiche apportate agli artt. 92, 136, 145, 147, 149, 155, 163-bis, 170, 186-bis, 186-ter, 186-quater, 255, 256, 269, 283, 293, 642, 787 e 788 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Fino a tale data, il testo del secondo comma in vigore era: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario». [4] Comma da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.Il testo precedente, come sostituito dall'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere, ai sensi dell'art. 36 , della stessa legge, dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012, era il seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica» . Il comma era stato aggiunto dall'art. 2 1 lett. b) n. 2 l. n. 263, cit., con effetto a partire dal 1° marzo 2006. Successivamente l'art. 3, comma 11, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha soppresso le parole «viene trasmesso a mezzo telefax, o» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". [5] Seguiva un comma abrogato dall'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere, ai sensi dell'art. 36 , della stessa legge, dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Il testo era il seguente: «Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma». Il comma era stato aggiunto dall'art. 2, comma 35-ter, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modif., in l. 14 settembre 2011 n. 148 . InquadramentoLa comunicazione consiste in un atto del cancelliere diretta a portare a conoscenza di determinati soggetti del processo (le parti, il pubblico ministero, gli ausiliari del giudice, i testimoni), taluni provvedimenti, o fatti, che li interessano. In caso di comunicazione rivolta alle parti, destinatario della comunicazione è di regola il difensore (art. 170). Nel caso di parte dotata di più difensori è sufficiente che la comunicazione sia effettuata nei confronti di uno solo, presumendosi il conferimento del mandato congiunto (Cass. n. 11344/2004). Essa mirava a dare a mezzo del cancelliere un' informazione « abbreviazione » (così la norma esame nel testo antecedente alla modifica disposta dal c.d. Correttivo alla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 164/2024), che il destinatario poteva approfondire prendendo poi diretta cognizione del provvedimento o, in generale, degli atti di causa ( Balena , 276): ed in ciò consisteva la principale differenza rispetto alla notificazione, che si attua attraverso la consegna di copia dell'atto. Tale caratteristica, tuttavia, aveva perso di concreto rilievo, già prima dell'ultimo citato intervento di riforma, c.d.Correttivo, dal momento che l'art. 45 disp. att. era stato a propria volta modificato nel senso che, in caso di comunicazione di un provvedimento, essa ha ad oggetto «il testo integrale del provvedimento comunicato». Sulla norma ha come si diceva inciso il citato Correttivo, nel senso che segue: 1) al primo comma parola «abbreviata»; 2) sostituendo il secondo comma col seguente: «La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 3) sostituendo il terzo comma col seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'art.149-bis». Tale modificazione normativa , oltre ad aver comportato la soppressione dell'ormai superato precetto concernente il carattere abbreviato della comunicazione, discende dalla considerazione che la comunicazione di cancelleria, nell'ambito del processo telematico, è tecnicamente identica ad una notifica tramite Pec, sicché non vi è ragione di differenziare la disciplina delle comunicazioni telematiche rispetto alle notifiche a mezzo Pec: di qui la previsione secondo cui quando la comunicazione non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali; diversamente, se la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto è inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia. Le concrete modalità per l'inserimento dell'atto nel portale sono regolate dall'art. 149-bis come modificato dallo stesso Correttivo. Forme di comunicazioneLa comunicazione, fino al Correttivo, si attuava a mezzo biglietto di cancelleria, che, secondo i commi 2 e 3 della disposizione, poteva essere consegnato a mano o inviato a mezzo Pec e, salvo che la legge disponesse diversamente, e solo in via residuale, qualora non fosse possibile impiegare la Pec, era rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. Già prima del Correttivo, in altri termini, l’obbligo di impiego della Pec era ben più incisivo di quanto non apparisse dalla lettura della norma, giacché essa andava integrato con l’ulteriore disposizione secondo cui: «Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica» (art. 16, comma 4, d.l.n. 179/2012, conv., con mod., in l.n. 221/2012). È stato in proposito stabilito che la Pec alla quale effettuare la comunicazione è quella di cui l'avvocato è tenuto a munirsi. Perciò, in tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, il difensore esercente il patrocinio non può indicare per le comunicazioni la Pec di altro avvocato senza specificare di volersi domiciliare presso di lui; ciò in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancellazione deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito registro, a prescindere dall'indicazione espressa della Pec, cosicché non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una Pec diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliazione (Cass. n. 4920/2021;Cass. n. 30720/2022). D'altronde, le comunicazioni ai soggetti tenute a munirsi di Pec, che non vi hanno ottemperato, ovvero la cui Pec non funziona per causa loro imputabile (v. Cass. n. 15070/2014), sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria(art. 16, comma 6, d.l.n 179/2012). Oggi, all’esito del Correttivo (d.lgs. n. 164/2024), si distingue a seconda la comunicazione via Pec non possa essere eseguita o non abbia esito positivo per causa non imputabile ovvero per causa imputabile al destinatario: nel primo caso, se la causa non è imputabile, il cancelliere trasmette l’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, nel secondo caso provvede mediante inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici, cui la norma si riferisce. Atti, provvedimenti ed eventi soggetti a comunicazioneIn linea generale è prevista la comunicazione ad opera del cancelliere: io) per le frasi(articolo 133), nei confronti delle parti costituite; ii) per le ordinanze pronuncia fuori udienza, salvo che la legge non ne prescriva la notificazione (art. 134,comma 2; così ad esempio per le ordinanze di cui agli artt. 179, 192, comma 1, 237, comma 2, 292, comma 1; iii) per alcuni decreti,(artt. 163-bis, comma 3; 168-bis, comma 5; 289, comma 2; 739. Tra gli altri casi di provvedimenti da comunicare possono ricordarsi ulteriormente gli artt. 181,comma 1; 181, comma 2; 183, comma 7; 269, comma 2; 280, comma 2; 308; 348, comma 2; 377, comma 2; 485, comma 2; 630; 631. Non vi è, viceversa, una regola in forza della quale ogni e qualunque provvedimento del giudice deve essere comunicato (Cass. n. 20213/2012in tema di riassunzione del processo interrotto). L'obbligo di comunicazione non sussiste, in linea generale, per i provvedimenti adottati in udienza, in ossequio alla regola stabilita dall'art.176,comma 2 (ma v.Cass. SU, n. 26278/2013, secondo cui l'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notifica del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancellazione). La comunicazione, come accennato, non ha ad oggetto soltanto provvedimenti, ma anche eventi diversi del processo (v. artt. 71, 267, 525). Un cenno merita il caso della riapertura del verbale di udienza, da comunicarsi alla parte assentatasi (Cass. n. 3303/1997;Cass. n. 6520/1991,Nuova giur. civ. comm., 1992, I, 259, con nota di Mazza). Altro caso ricorrente è quello del rinvio d'ufficio dell'udienza. In tale ipotesi non occorre alcuna comunicazione soltanto se il rinvio è alla prima udienza utile successiva, ex articoli 57e82 spettacoli att.: altrimenti ne discende nullità del rinvio e degli atti successivi (Cass. n. 5758/2009). L'obbligo di comunicazione non è rispettato con l'affissione di un avviso all'interno dell'ufficio giudiziario, ovvero con l'annotazione sul ruolo di udienza e sul fascicolo d'ufficio (Cass. n. 16960/2003), oppure con l'affissione alla porta della sala d'udienza (Cass. n. 7353/2009). La nullità, tuttavia, rimane sanata se il contraddittorio si ricostituisce. Attuazione della comunicazione cartaceaNel quadro della disciplina previgente, il cancelliere doveva procurarsi la prova della comunicazione, con il che aveva luogo il perfezionamento dell’adempimento, in applicazione dell’art. 45 disp. att.. Nel contrasto tra la copia conservata agli atti dell'ufficio della copia consegnata al destinatario prevaleva quest'ultima (Cass. n. 6857/1983). Ai fini della prova, erano ritenute ammissibili forme di comunicazione equipollenti (sottoscrizione «per presa visione»: Cass. n. 11319/2004; attestazione di «fatto avviso»: Cass. n. 19727/2003,e simili), purché provenienti dal cancelliere (Cass. n. 3728/2013). Comunicazione mediante posta elettronicaGuardando al dato giurisprudenziale formatosi prima del recentissimo correttivo, occorre rammentare che, qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo Pec di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all'indirizzo Pec di altro difensore. (Cass. n. 2942/2019, che ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello sebbene il decreto di fissazione di udienza, di cui all'art. 435, fosse stato comunicato all'indirizzo Pec di un codifensore diverso da quello indicato).Inoltre, nel giudizio di cassazione, in tema di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale, l'indicazione, nel ricorso, del codice fiscale del difensore, pur in mancanza di quello del relativo indirizzo di Pec, comporta l'automatica domiciliazione nel proprio indirizzo di Pec figurante obbligatoriamente dal "Reginde", sicché correttamente la cancelleria, a norma del combinato disposto degli art. 366, ultima virgola, e 136, comma 2, procedere all'individuazione della Pec dal "Reginde" e all'esecuzione della comunicazione presso la relativa casella; Pertanto, nell'ipotesi in cui la comunicazione inviata all'esito di tale individuazione non vada a buon fine per rifiuto da parte della casella di Pec del destinatario, la mancata consegna dell'avviso deve ritenersi imputabile al difensore e la cancellazione non è onerata di procedere al rinnovo dell'atto attraverso una nuova comunicazione a mezzo posta, che, se effettuata tardivamente, resta irrilevante (Cass. n. 4920/2021). La notifica di un'ordinanza fuori udienza effettuata a mezzo e-mail semplice è valida unicamente qualora il destinatario confermi, con metodi non automatici, la ricezione della stessa in un breve lasso temporale (Cass. n. 12205/2013). Con riguardo all'impiego del fax come mezzo di comunicazione, la norma in commento è stata marginalmente novellata dalla riforma del 2022.L'intervento normativo, in ottica di riordino, si limita ad adeguare la disposizione alla tecnologia in uso. Al terzo comma si è ritenuto di sopprimere la possibilità di trasmettere il biglietto di cancelleria a mezzo telefax, trattandosi di modalità ormai desueta, e di lasciare soltanto la possibilità di chiedere all'ufficiale giudiziario di procedere alla notifica. In giurisprudenza viene fatta applicazione dell'art. 2712 c.c., nel tema di riproduzioni meccaniche(Cass. n. 6911/2009). In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo fax, l'attestato del cancelliere che il messaggio è stato trasmesso con successo è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salva prova contraria (Cass. n. 8013/2013;Cass. n. 7302/2014). Contenuto ed effetti della comunicazioneL'art. 45 disp. att. oggi dispone che il biglietto contiene «il testo integrale del provvedimento comunicato». Il codice di rito prevede inoltre espressamente, in taluni casi, che la comunicazione comporti il decorso del termine perentorio per lo svolgimento di una successiva attività processuale. Così decorrono dalla comunicazione: a) il termine per il regolamento di competenza, ex art. 47; b) il termine per l'impugnazione da parte del pubblico ministero delle sentenze pronunciate in causa matrimoniale, ex art.72; c) il termine per il reclamo al collegio ex artt. 178 e 308; d) il termine per la riassunzione del processo ex art. 367;e) il termine per l'inizio del giudizio di merito e per il reclamo ex artt. 669-ottanta e 669-terdecies.
Effetti della mancata comunicazioneLa mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti del giudizio di primo grado, dell'ordinanza pronunciata dal giudice fuori dell'udienza determina la nullità della sentenza (per violazione del principio del contraddittorio), ove la parte cui l'ordinanza non è stata comunicata sia assente nell'udienza di discussione (Cass. n. 3377/1983; in senso parzialmente diverso Cass. n. 8174/2006). Allo stesso modo è causa di nullità del giudizio e della sentenza che lo conclude l'omissione della comunicazione prescritta dall'art. 71, da indirizzarsi al pubblico ministero nelle cause in cui questi può intervenire (Cass. n. 21092/2007). In altri casi l'omessa comunicazione del provvedimento fa sì che esso non esplichi gli effetti che della comunicazione sarebbero stati propri: se, ad esempio, è omessa la comunicazione del deposito della sentenza, non decorre il termine per la proposizione del regolamento di competenza. È importante ancora sottolineare che la prova dell'effettuazione di una valida comunicazione è posta a carico della parte la quale invochi gli effetti (ad esempio il decorso del termine per impugnare) che da essa discendono (Cass. n. 6239/1996). Comunicazioni e notificazioni di cancelleria in CassazioneA partire dal 15 febbraio 2016, è divenuta operativa, a seguito dell'emanazione del d.m. giustizia 19 gennaio 2016 che ha accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte di cassazione, la disciplina dettata dall'art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012, n. 221: con la conseguenza che, a partire da quella data, nei procedimenti civili di cassazione 'le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (comma 4), rimanendo salva la possibilità di eseguire le comunicazioni e le notificazioni «mediante deposito in cancelleria» se non sia possibile ricorrere alla posta elettronica certificata «per cause imputabili al destinatario» (comma 6), e rendendosi applicabile la disciplina dell'art. 136, comma 3, e degli artt. 137 ss. «quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario», ai sensi del comma 8 (Cass. n. 6369/2017, che ha ritenuto pienamente rituale la notificazione per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore della ricorrente del decreto del presidente di fissazione dell'adunanza camerale con la proposta di definizione ravvisata dal relatore, non essendo configurabile alcuna invalidità per la mancata notifica di detto decreto a mezzo ufficiale giudiziario presso lo studio del domiciliatario). BibliografiaBalena, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ. XII, Torino, 1995; Buoncristiani, Ufficiale giudiziario, in Enc. dir. XLV, Milano, 1992; Campus, Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle “forme che non sfuggono alla disponibilità del notificante”, in Studium juris 2003, 694; Caponi, La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile, in Foro it. 2006, V, 165 ss.; Conte, Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 e 4, comma 3, l. 890/82: una “rivoluzione copernicana”?, in Corr. giur. 2003, 41; Corsini, Art. 149, in Chiarloni (a cura di), Le recenti riforme del processo civile, I, Bologna, 2007, 117; Di Marzio-Matteini Chiari, Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014; Frassinetti, La notificazione nel processo civile, Giuffrè, 2012; Martinetto, Notificazione (dir. proc. civ.), in Nss.D.I., XI, Torino, 1965, 398; Poli, Sulle novità di notifiche “in proprio” degli avvocati a mezzo Pec: riflessioni a prima lettura, in Foro it. 2013, V, 154; Punzi, Notificazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 652; Redenti, Struttura della citazione e delle notificazioni, in Giur. it. 1949, I, 1, 646; Vitucci, Domicilio speciale (elezione di), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 900; Vullo, Il momento determinante della giurisdizione italiana, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2004, 1239. |