Codice di Procedura Civile art. 147 - Tempo delle notificazioni 1 2

Mauro Di Marzio

Tempo delle notificazioni12

[I]. Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

[II]. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari3.

[III]. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 74.

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 21 lett. d)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.».

[2] V. art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale la disposizione del presente articolo « si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo ». Ma successivamente Corte cost. 9 aprile 2019, n. 75 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 16-septies «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta».

[3] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[4] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 11, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La disposizione in commento fissa l'orario entro il quale le notificazioni possono essere eseguite: ossia tra le ore 7 e le ore 21. La disposizione mira a tutelare il diritto al riposo del destinatario della notificazione e, ove diversi, dei consegnatari degli atti da notificare. La norma è stata novellata dalla riforma del 2022, che vi ha aggiunto due commi, al fine di disciplinare il tempo della notificazione eseguita con la posta elettronica certificata, per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019 che, con riferimento alla notifica di un atto in materia civile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Si è previsto che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata possono essere eseguite senza limiti orari e che si perfezionano in momenti diversi per il notificante (al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione) e per il destinatario (nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e, se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7). Occorre dunque prestare attenzione in tutti i casi in cui si debba osservare un termine a comparire, nel qual caso, se si notifica dopo le 21, la notificazione si ha per eseguita per il destinatario il giorno successivo.

Si ritiene che la disposizione non trovi applicazione nei casi in cui la notificazione non presupponga un accesso da parte dell'ufficiale giudiziario nelle private abitazioni, così come, ad es., nelle ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale (Balena, 259; Punzi, 641).

L'applicabilità della disposizione è stata, altresì esclusa, per la medesima ragione, allorché la notificazione debba essere eseguita con le formalità di cui all'art 140, rimanendo sostituito, in tal caso, l'orario dell'art. 147 dello stesso codice da quello di apertura degli uffici ove devono essere compiute le formalità di notificazione (Cass. n. 3478/1979).

Con riguardo alle notificazioni da eseguire nei confronti delle pubbliche amministrazioni si registrano due orientamenti. Secondo l'uno, le notificazioni debbono essere eseguite durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici (Cass. n. 853/1972). Secondo l'altro le notificazioni alle amministrazioni dello Stato possono essere effettuate secondo i disposti dell'art. 144 e negli orari previsti dall'art. 147, senza che essi debbano limitarsi al solo tempo in cui l'ufficio è aperto al pubblico (Cass. n. 158/1977).

È controverso inoltre se l'inosservanza degli orari stabiliti dalla norma comporti l'invalidità della notificazione e, in particolare, se la notificazione eseguita oltre il prescritto orario nell'ultimo giorno utile per l'impugnazione di un atto comporti l'inammissibilità del gravame. Secondo un successivo orientamento la notificazione eseguita l'ultimo giorno utile per la sua proponibilità, ma oltre l'orario stabilito, determina la decadenza dal diritto di proporre impugnazione senza che la radicale inefficacia dell'atto possa essere sanata dalla comparizione dell'intimato (Cass.  S.U. , n. 946/1954; Cass. n. 665/1958). Secondo un altro orientamento, ove il destinatario della notificazione di un'impugnazione cui l'atto sia consegnato l'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione stessa, oltre i limiti di tempo stabiliti, non rifiuti la consegna ma l'accetti, sia pure con riserva, l'irregolarità della notificazione non impedisce il completamento della fattispecie notificatoria, risultando realizzati sia lo scopo immediato di essa (legale ed effettiva conoscenza dell'atto medesimo) sia quello mediato, ossia la costituzione del rapporto giuridico processuale (Cass. n. 1422/1980).

È stato infine affermato che la notificazione del ricorso per cassazione effettuata mediante tempestiva consegna dell'atto ad un ufficiale giudiziario incompetente, il quale lo abbia poi recapitato al destinatario oltre il termine previsto per la predetta impugnazione, non può considerarsi tardiva, dovendo il principio di scissione degli effetti della notificazione trovare applicazione anche nei casi di nullità di quest'ultima, qualora la stessa sia stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimate (Cass. n. 22995/2014).

In tema di notificazione con modalità telematica, la S.C. ha stabilito che l'art. 16-septies d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente (Cass. n. 30766/2017;  Cass. n. 21445/2018; Cass. n. 393/2019).

La disposizione in discorso è stata sospettata di incostituzionalità (App. Milano 16 ottobre 2017, in ilprocessocivile.it). Dopodiché, come accennato, Corte cost. n. 75/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies citato, nella parte  in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. È stato quindi affermato che, in tema di notificazione con modalità telematica, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, disposta dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, non trova applicazione l'art. 147 c.p.c. - secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 - trattandosi di disposizione da interpretare, alla luce della sentenza n. 75 del 2019 della Corte cost., in chiave funzionale alla tutela del diritto del riposo del destinatario, diritto che non è attinto dall'effettuazione di una notificazione telematica, con conseguente applicazione della regola generale sui termini per le impugnazioni e fissazione della scadenza alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile (Cass. n. 1383/2022).

Bibliografia

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