Codice di Procedura Civile art. 162 - Pronuncia sulla nullità.Pronuncia sulla nullità. [I]. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende [159, 291, 350 1, 354 4]. [II]. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell'articolo 60, numero 2. InquadramentoLa rinnovazione è volta a produrre la sostituzione dell'atto nullo con uno conforme a legge, eliminando l'ostacolo al corso del processo. Nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162, perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini (Cass. n. 19218/2019). Deve ordinarsi la rinnovazione d'ufficio degli atti di istruzione probatoria nulli, come il giuramento decisorio (Cass. n. 11945/1999), ed in genere quelli nulli per mancato rispetto del contraddittorio (Cass. n. 5803/1988). In appello vanno rinnovati gli atti del giudizio di primo grado svoltosi a seguito di citazione nulla (Cass. n. 11292/2005; Cass. n. 1935/2003). L'addebito delle spese di rinnovazione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario rappresenta una deroga eccezionale al principio stabilito dall'art. 90 in tema di anticipazione delle spese e, come tale, non può essere estesa al di là dei casi espressamente previsti (Martinetto, in Comm. Allorio, 1973, 1653). BibliografiaAndrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979; Anzilotti, De Rossi, Inesistenza o nullità della notificazione: incertezze della giurisprudenza, in Foro pad. 1995, 182; Auletta, Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili, Padova, 1999; Balena, Elementi di diritto processuale civile, I, Bari, 2007, 283; Carnacini, Ancora una vittima della notificazione per posta, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1957, 1180; Ciaccia Cavallari, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano, 1981; Furno, Nullità e rinnovazione degli atti processuali civili, in Studi in onore di Enrico Redenti, I, Milano, 1951; Giordano, Le Sezioni Unite restringono la categoria dell'inesistenza della notificazione, in Giust. civ. 2004, I, 1712; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1980; Oriani, Nullità degli atti processuali, in Enc. giur., XXI, Roma, 1988; Picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2013; Poli, Sulla sanabilità dei vizi degli atti processuali, in Riv. dir. proc. 1995, 473; Redenti, Atti processuali civili, in Enc. dir. IV, Milano, 1959; Satta, Sull'inesistenza degli atti processuali civili, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1956, 337. |