Codice di Procedura Civile art. 186 - Pronuncia dei provvedimenti.

Antonio Scarpa

Pronuncia dei provvedimenti.

[I]. Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi [176 2].

Inquadramento

La norma in esame fissa quale regola generale la pronuncia in udienza dei provvedimenti del giudice sulle istanze delle parti, stabilendo, peraltro, una possibile deroga che ammette la riserva di pronuncia da sciogliere nei cinque giorni successivi.

Riserva di pronuncia

Con riferimento alla riserva di pronuncia di cui all'art. 186, la disposizione limita l'oggetto delle stessa ai “provvedimenti opportuni” da rendere sulle domande ed eccezioni delle parti, dopo averne sentite le ragioni. Ciò non costituisce, comunque, un vincolo all'ambito della decisione da assumersi, sicché, qualora il giudice estenda l'ambito del provvedimento riservato al di là dell'oggetto della riserva che eventualmente abbia individuato prima di riservarsi, si può porre soltanto un problema di violazione del contraddittorio in danno delle parti, per non avere esse avuto la possibilità di interloquire, e tale violazione andrà fatta valere con i mezzi di tutela eventualmente possibili secondo la natura e lo stato del procedimento (Cass. III, n. 24278/2007).

L'irregolare utilizzazione dell'istituto della riserva in controversia soggetta al rito del lavoro non consente di considerare pronunciata in udienza, e quindi conosciuta dalle parti, un'ordinanza emessa fuori udienza, non letta alle stesse e, proprio perché non pubblicizzata attraverso la lettura, depositata in cancelleria. Conseguentemente, il mancato avviso al difensore, nella specie della parte appellata, dell'ordinanza, emessa fuori udienza e depositata in cancelleria, determina, la nullità del provvedimento nonché la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza (Cass. lav., n. 24159/2006).

Bibliografia

Caponi, Il processo civile telematico tra scrittura e oralità, in Riv. trim. dir e proc. civ. 2015, 305 ss.; Cordopatri, Per la chiarezza delle idee in tema di forma del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo e del suo regime impugnatorio, in Riv. trim. dir e proc. civ., 2014, 785 ss.; Didone, Le ordinanze anticipatorie di condanna e la nuova trattazione della causa, in Giur. mer. 2008, 333 ss.; Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Mirenda, Le ordinanze ex art. 186-bis, ter e quater c.p.c., in Giur. mer. 1999, 189 ss.; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010; Saletti, voce Estinzione del processo: 1) dir. proc. civ., in Enc. giur., XIII, Roma, 1989; Scrima, Le ordinanze ex art.186-bis e ter c.p.c., in Giur. mer. 1998, 137 ss.

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