Codice di Procedura Civile art. 204 - Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani.

Antonio Scarpa

Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani.

[I]. Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.

[II]. Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare.

[III]. Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.

Inquadramento

Gli artt. 203 e 204 disciplinano le ipotesi di prova delegata, allorché i mezzi di prova debbano assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, o all'estero.

Rogatorie

L'assunzione per rogatoria del teste straniero non è subordinata alla sua preventiva ed infruttuosa citazione dinanzi al giudice italiano, atteso che nessuna norma di legge prevede tale onere ed inoltre che dalla disciplina contenuta nell'art. 203, riguardante l'analoga ipotesi dell'assunzione della prova fuori della circoscrizione del tribunale si ricava l'esistenza di un diritto del cittadino di essere sentito davanti al giudice del luogo di residenza, diritto che non può negarsi allo straniero, con riguardo al maggiore disagio che a quest'ultimo comporterebbe la comparizione dinanzi al giudice che procede (Cass. I, n. 11446/1993).

Disposta la rogatoria all'estero, spetta all'interessato richiedere copia della relativa ordinanza e sollecitare l'espletamento delle pratiche necessarie perché l'assunzione delle prova avvenga tramite le vie diplomatiche o direttamente dall'autorità straniera (quando ciò sia previsto dalle convenzioni internazionali in materia) (Cass. III, n. 3942/1975; Cass. III, n. 6276/1980).

Il termine fissato dal giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga (da rivolgersi all'autorità delegante, ex art. 203, comma 4, richiamato, in tema di rogatorie ad autorità estere o consolari, dal comma 3 dell'art. 204) deve essere presentata prima della scadenza del termine stesso, giusta disposto dell'art. 154, con la conseguenza che l'istanza presentata successivamente alla sua scadenza comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima (Cass. VI, n. 4448/2013; Cass. III, n. 3406/2004).

Il giudice delegato ai sensi dell'art. 203, essendo investito fino alla scadenza del termine fissato per l'assunzione dei poteri spettanti al giudice istruttore, è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni che sorgono durante il relativo espletamento, mentre, una volta scaduto detto termine, il potere ritorna al G.I., che può anche revocare l'ordinanza — non impugnabile — con cui il giudice delegato abbia dichiarato la decadenza dalla prova (Cass. II, n. 14349/2004).

A norma dell'art. 204, è pienamente legittima l'audizione in qualità di teste del cittadino straniero (non potendo ritenersi il disposto di tale norma limitato ai soli cittadini italiani residenti all'estero), senza che l'assunzione di detta prova sia subordinata alla preventiva ed infruttuosa citazione dello straniero dinanzi al giudice italiano (Cass. I, n. 15096/2001; Cass. I, n. 11446/1993).

Ai fini dell'assunzione all'estero della prova civile, la mancata informazione delle parti circa il tempo ed il luogo dell'assunzione della prova non contrasta con l'ordine pubblico interno, sempre che l'autorità che abbia disposto la rogatoria non abbia avanzato, su istanza di una di esse, un'espressa domanda di informazione al riguardo, dal momento che il concetto di ordine pubblico interno concerne i principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche le modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, dovendosi escludere, peraltro, atteso l'impulso officioso caratterizzante tutto il subprocedimento di commissione rogatoria, la possibilità di comminatorie di decadenza per il mancato espletamento dell'attività istruttoria demandata dal giudice italiano all'autorità giudiziaria straniera (Cass. VI, n. 17299/2013; si veda anche Cass. I, n. 7789/1991).

I principi che informano il rito del lavoro non precludono l'espletamento mediante rogatoria alle autorità estere, ai sensi dell'art. 204 (Cass. L, n. 11906/1992)

Si ricordi, peraltro, come la materia dell'esecuzione dei provvedimenti istruttori all'estero sia poi disciplinata dal Regolamento CE n. 1206/2001/CE (relativo al; la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale), entrato in vigore dal 1° luglio 2001, nonché da numerose convenzioni internazionali, tra le quali si ricordano la Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954, nonché la successiva Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970.

Bibliografia

Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010.

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