Codice di Procedura Civile art. 209 - Chiusura dell'assunzione.

Antonio Scarpa

Chiusura dell'assunzione.

[I]. Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.

Inquadramento

Una volta assunte le prove ammesse, ovvero una volta verificata la superfluità di quelle ancora da assumere, o, ancora, verificatasi la decadenza, il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione.

Chiusura dell'istruzione

L'art 209 conferisce al giudice istruttore il potere di dichiarare chiusa l'assunzione della prova non solo quando i mezzi ammessi siano stati completamente espletati o quando la parte ne sia stata dichiarata decaduta, ma anche quando egli ravvisi superflua l'ulteriore assunzione, in base ai risultati già raggiunti. Ai fini della legittimità dell'esercizio, ad opera del giudice istruttore, del potere di dichiarare chiusa l'assunzione della prova, ai sensi di cui all'art. 209, ultima parte, non rileva che non vi sia stata richiesta di chiusura anticipata dell'assunzione medesima da parte dei difensori delle parti o che sia in corso di espletamento l'esame di un teste (Cass. I, n. 2255/1971).

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza (Cass. II, n. 22843/2006).

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione (Cass. III, n. 11810/2016). Così anche la mancata assunzione di prove testimoniali precedentemente ammesse e poi ritenute superate da altre risultanze probatorie non comporta alcuna nullità della sentenza, atteso che la riduzione, ex art. 245, delle liste testimoniali può essere esercitata anche nel corso dell'espletamento della prova, come si evince dall'art. 209 dello stesso codice, e con provvedimento che può essere dato anche per implicito, mediante sospensione degli esami testimoniali e chiusura dell'istruttoria (Cass. lav., n. 1176/1985).

Bibliografia

Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010.

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