Codice di Procedura Civile art. 211 - Tutela dei diritti del terzo.Tutela dei diritti del terzo. [I]. Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi [118 1]. [II]. Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio [105] prima della scadenza del termine assegnatogli [677 3-4]. Inquadramento.Il terzo, nei cui confronti sia stata ordinata l'esibizione di prove necessarie alla definizione della controversia, può intervenire nel giudizio, ai sensi dell'art. 211, comma 2, al fine di contestare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'ordine, e così assume la posizione di parte di un rapporto processuale inscindibile per ragioni istruttorie (Cass. I, n. 4231/1977). BibliografiaLuiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006. |