Codice di Procedura Civile art. 218 - Scritture di comparazione presso depositari.Scritture di comparazione presso depositari. [I]. Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporne il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato. [II]. Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario [98 att.]. BibliografiaLuiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006. |