Codice di Procedura Civile art. 223 - Processo verbale di deposito del documento.

Antonio Scarpa

Processo verbale di deposito del documento.

[I]. Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato [100 att.].

[II]. Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.

[III]. Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica [261 1].

Inquadramento.

Sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, previsti negli artt. 223 e 224, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione della attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia (Cass. II, n. 19727/2003).

Bibliografia

Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006.

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