Codice di Procedura Civile art. 226 - Contenuto della sentenza.

Antonio Scarpa

Contenuto della sentenza.

[I]. Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 20 euro [179]1.

[II]. Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 537 ​del codice di procedura penale2.

 

[1] Comma così modificato dall'art. 3, comma 16, lett. b), numero 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito la parola «tribunale» alla parola «collegio» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[2] Comma così modificato dall'art. 3, comma 16, lett. b), numero 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito la parola «tribunale» alla parola «collegio»  e le parole «di cui all'articolo 537» alle parole «di cui all'articolo 480» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022 , comesostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento.

Gli artt. da 225 a 227 fissano il procedimento di decisione sulla querela di falso e definiscono il contenuto della relativa sentenza, nonché le modalità della sua esecuzione.

Contenuto ed effetti della sentenza

La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. All'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnes, e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa (Cass. I, n. 13190/2006), in senso contrario, Cass. III, n. 8688/2024, secondo cui nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104, la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto).

Del pari, la querela di falso proposta in via incidentale ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue altresì la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass. I, n. 8362/2000). Ad esempio, si è deciso che il giudicato formatosi nel procedimento introdotto in via principale con querela di falso proposta avverso un atto pubblico di compravendita ha valore di giudicato esterno rispetto al successivo procedimento promosso per ottenere l'annullamento del medesimo atto negoziale (Cass. II, n. 6609/1982).

Proprio perché scopo della querela di falso e quello di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, ove non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (Cass. II, n. 8925/2001).

La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell'apparenza e della tutela dell'affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all'esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione (Cass.  VI, n. 7243/2017).

La sentenza che invece rigetta la querela di falso deve contenere la condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226, anche quando le ragioni della pronuncia riposino solo sulla carenza di sufficienti prove della falsità, perché la citata norma non distingue, nell'ambito delle sentenze di rigetto, quelle di rigetto per insufficienza di prove (che, del resto, non corrispondono ad una autonoma fattispecie giuridica di diritto processuale) avendo la funzione preventiva, piuttosto che punitiva, di responsabilizzare fortemente chi possa determinarsi a querelare di falso, onde evitare l'abuso di questo strumento di protezione, che investe atti di fede privilegiata (Cass. III, n. 11347/1992).

Il giudicato formatosi sulla pronuncia di inammissibilità di una querela di falso non comporta, tuttavia, il divieto di riproposizione della domanda in un altro giudizio (Cass. lav. n. 19039/2024).

Bibliografia

Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006.

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