Codice di Procedura Civile art. 227 - Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela.Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela. [I]. L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato [324]. [II]. Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale 1.
[1] Ora art. 675 c.p.p. InquadramentoGli artt. da 225 a 227 fissano il procedimento di decisione sulla querela di falso e definiscono il contenuto della relativa sentenza, nonché le modalità della sua esecuzione. Esecutività della sentenzaL'art 227 condiziona l'esecutività della sentenza al suo passaggio in giudicato esclusivamente per la parte di essa che attiene specificamente ai provvedimenti in tema di falso. Solo l'attuazione dei provvedimenti accessori di rettificazione ai sensi dell'art. 226, comma 2, in relazione all'art. 480 — ora 537 — c.p.p. (coi quali il giudice dispone il ripristino nel testo originario, attingendo ad elementi estranei al documento), è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'autorità di accertamento, negativo o positivo, del falso, nonché l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio (Cass. III, n. 891/2014). Un orientamento più risalente riteneva che l’art. 227 condizionasse l'esecutività della sentenza al suo passaggio in giudicato anche per le statuizioni direttamente conseguenziali ai provvedimenti in tema di falso, come, ad esempio, per quelli di risarcimento danni da falso (Cass. III, n. 1457/ 1962). BibliografiaLuiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006. |