Codice di Procedura Civile art. 257 - Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame.Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame. [I]. Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre [ 421 2]. [II]. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame. InquadramentoGli articoli da art. 250 a 257 dettano le modalità di intimazione e di assunzione dei testimoni, specificano le conseguenze della mancata comparizione, del rifiuto di deporre e dalla falsità della testimonianza, e accordano al giudice la facoltà di assumere nuovi testi ovvero di rinnovare l’esame dei testimoni già sentiti. Teste di riferimento e rinnovazione dell’esameIl potere officioso del giudice di disporre l'assunzione del teste di riferimento ai sensi dell'art. 257, comma 1, comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emergeva già dalle allegazioni di una delle parti (Cass. III, n. 18324/2015). L'integrazione ex officio della prova testimoniale ai sensi dell'art. 257, comma 1, costituisce una facoltà discrezionale che il giudice può esercitare quando ritenga che dall'escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possa trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. lav., n. 10238/2009). Parimenti discrezionale è l'esercizio da parte del giudice, anche nel procedimento d'appello, del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni, al qual fine non c'è necessità d'istanza di parte, spettando al giudice il completo esame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse (Cass. III, n. 18468/2015; Cass. III, n. 27286/2022). E' stato affermato che se un testimone nulla riferisce su circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, ma che non formarono oggetto dei capitoli ammessi, il giudice non può, senza contraddirsi, dapprima omettere di chiedere chiarimenti al testimone e poi rigettare la domanda ritenendo rilevanti e non provate le circostanze taciute (Cass. III, n. 18896/2015). BibliografiaCapelli, Il principio di unità e infrazionabilità della prova come limite alle prove nuove in appello, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 211 ss.; Giabardo, Nota in tema di prova testimoniale civile, in Giur. it. 2013, 1863; Pisapia, Appunti in tema di deduzioni e preclusioni istruttorie nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2000, 567 ss.; Querzola, La capacità a testimoniare tra diritto sostanziale e diritto processuale, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1998, 1393 ss.; Taruffo, Cultura e processo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2009, 63 ss. |