Codice di Procedura Civile art. 257 bis - Testimonianza scritta 1 .

Antonio Scarpa

Testimonianza scritta 1.

[I]. Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

[II]. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

[III]. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

[IV]. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio2.

[V]. Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

[VI]. Quando il testimone non trasmette le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma3.

[VII]. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

[VIII]. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 46, comma 8, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Per il modello di testimonianza scritta v. d.m. 17 febbraio 2010 (G.U. 1° marzo 2010, n. 49).

[2] Comma modificato dall'art. 3, comma 2, lett. v), num. 1) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha sostituito le parole: «o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio» alle parole: «, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice»ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

[3] Comma modificato dall'art. 3, comma 2, lett. v), num. 2) d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha sostituito le parole: «non trasmette» alle parole: «non spedisce o non consegna»; ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023

Inquadramento

L'art. 257-bis, introdotto dalla l. n. 69/2009 e quindi operante peri soli giudizi iniziati a far tempo dal 4 luglio 2009, ha introdotto (similmente a quanto previsto dall'art. 816-ter, comma 2, per il giudizio arbitrale) la « testimonianza scritta »: si prevede che il giudice, su accordo delle parti, valutando la natura della causa ed ogni altra circostanza, possa disporre di assumere il testimone, anche fuori della circoscrizione del tribunale, chiedendogli di rispondere per iscritto ed entro un termine fissato ai quesiti sui quali debba essere interrogato.

Condizioni di ammissibilità

La condizione imprescindibile per l'ammissibilità della testimonianza è che vi sia su di essa l'accordo delle parti, il che rende di per sé improbabile il frequente ricorso allo strumento.

L'accordo deve provenire dalle sole parti ritualmente costituite, può essere espresso o tacito, nei processi con pluralità di parti connotati da un semplice cumulo soggettivo può anche riguardare solo alcune delle parti costituite (E. Fabiani, 823).

Il giudice deve inoltre tener conto della «natura della causa», evitando, quindi, di avvalersi della testimonianza scritta per i fatti complessi o quando voglia valutare l'attendibilità del teste (Asprella, 1797).

La stessa dottrina dubita dell'incostituzionalità dell'art. 257-bis per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost., ritenendosi soluzione preferibile quella di attribuire alla testimonianza scritta il valore di mera prova atipica, ovvero di argomento di prova (Asprella, 1797).

È peraltro evidente che l'art. 257-bis non abbia introdotto un nuovo mezzo di prova ma, più limitatamente, soltanto una differente modalità di assunzione (o formazione) della prova testimoniale (Fabiani, 823).

La giurisprudenza aveva, in passato, affermato, invero, che la prova testimoniale potesse ammettersi solo in quanto raccolta dal giudice con le garanzie, i limiti e l'assunzione di responsabilità stabiliti dall'ordinamento. Pertanto, l'attestazione verbale di un fatto non poteva essere effettuata nel processo mediante l'esibizione di un documento nel quale essa fosse trasfusa, salvo che risultasse venuta meno la possibilità della diretta escussione del teste da parte del giudice (Cass. III, n. 5267/1980).

Tuttavia, si era anche osservato come nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Sicché il giudice potrebbe comunque legittimamente porre a base del proprio convincimento gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo essi efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, e perciò rimanendo rimessi alla libera valutazione del magistrato (Cass. III, n. 12763/2000).

Modalità

Il testimone rende la deposizione mediante compilazione del modello di testimonianza in ogni sua parte, dando risposta separata a ciascuno dei quesiti e precisando quali cui non sia in grado di rispondere, con le relative ragioni; parimenti, il testimone deve specificare i motivi per i quali intenda astenersi; deve sottoscrivere quindi il foglio con firma autenticata su ogni facciata e spedirlo a mezzo di posta raccomandata o consegna alla cancelleria del giudice richiedente. La mancata spedizione o consegna delle risposte nel termine stabilito rende il teste passibile di pena pecuniaria. Se la testimonianza concerne documenti di spesa già depositati agli atti, essa può essere resa anche mediante dichiarazione sottoscritta trasmessa direttamente al difensore della parte interessata. Il giudice può in ogni caso, dopo aver preso visione delle risposte, disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.

L'art. 103-bis disp. att., rubricato « Modello di testimonianza », prevede poi in cosa consista il modello di testimonianza, il quale comprende altresì l'indicazione del procedimento per cui la prova è resa e dell'ordinanza di ammissione, le generalità e di dati anagrafici del teste, l'ammonimento e la formula del giuramento.

Il decreto legislativo (d.lgs. n. 164/2024) concernente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022, è intervenuto sull’articolo in commento e sull’art. 103-bis disp. att., contemplando la possibilità che il modello di testimonianza sia compilato come documento informatico sottoscritto digitalmente, e  trasmesso non più al cancelliere, bensì direttamente al difensore della parte interessata, che poi lo depositerà nel fascicolo informatico.

Bibliografia

Capelli, Il principio di unità e infrazionabilità della prova come limite alle prove nuove in appello, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001, 211 ss.; Giabardo, Nota in tema di prova testimoniale civile, in Giur. it. 2013, 1863; Pisapia, Appunti in tema di deduzioni e preclusioni istruttorie nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2000, 567 ss.; Querzola, La capacità a testimoniare tra diritto sostanziale e diritto processuale, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1998, 1393 ss.; Taruffo, Cultura e processo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2009, 63 ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario