Codice di Procedura Civile art. 264 - Impugnazione e discussione.Impugnazione e discussione. [I]. La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo. [II]. Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente. [III]. In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2], il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso [109 att.]. Inquadramento.Gli articoli da 263 a 266 disciplinano il procedimento di rendiconto, il quale consiste nella formazione di uno stato attivo e passivo fondato sui relativi documenti giustificativi (art. 263, comma 1). La relativa domanda comporta che, se il conto è approvato, il giudice emette un'ordinanza di pagamento delle somme che costituisce titolo esecutivo (art. 263, comma 2). In ogni caso, il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso (art. 264, comma 3). Profili processualiLa domanda di rendiconto reca ineludibilmente in sé anche quella di condanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute, essendo il rendiconto finalizzato proprio all’emissione di titoli di pagamento. Pertanto, non viola l’art. 112, il giudice che condanni il soggetto oblato alla corresponsione di tali somme anche senza un’espressa domanda al riguardo (Cass. II, n. 2148/2014). La disposizione dell’art. 264, secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all’art. 263 e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l’adozione dei provvedimenti all’uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova (Cass. III, n. 19991/2012). La sottoscrizione di colui che renda il conto deve considerarsi requisito essenziale del medesimo, con la conseguenza che il documento che ne risulti privo non può ritenersi idoneo a fondare il legittimo instaurarsi del procedimento di cui agli artt. 263 ss. (Cass. II, n. 25349/2009). Parimenti, la mancata produzione dei documenti giustificativi, privando di attendibilità il conto, equivale all’omessa presentazione dello stesso, con conseguente impossibilità della sua impugnativa ai sensi dell’art. 264 (Cass. II, n. 25349/2009). Il potere del giudice istruttore di ordinare, con provvedimento non impugnabile, il pagamento di somme, ai sensi degli artt. 263, comma 2 e 264, comma 3, postula infatti che il conto sia stato presentato e che non vi sia contestazione sulla debenza di quelle somme. In mancanza di tali presupposti, come nel caso in cui sia stata prodotta una documentazione priva dei caratteri del conto in senso tecnico e si discuta tra le parti circa l’avvenuta «solutio» dei debiti fatti valere in causa, il suddetto ordine deve ritenersi emesso in radicale carenza di potere (Cass. I. n. 5075/1989). La parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l’udienza fissata per la discussione finché, secondo le norme del codice di rito, non vi sono preclusioni alla produzione di documenti ovvero alle deduzioni e alle osservazioni, anche con memoria scritta, che non necessita di autorizzazione del giudice per esser presentata (Cass. II, n. 137/1998). BibliografiaLuiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010. |