Codice di Procedura Civile art. 265 - Giuramento.Giuramento. [I]. Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento [2736 n. 2 c.c.] le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace [171 3]. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241. [II]. Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può, o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli. Inquadramento.Gli articoli da 263 a 266 disciplinano il procedimento di rendiconto, il quale consiste nella formazione di uno stato attivo e passivo fondato sui relativi documenti giustificativi (art. 263, comma 1). La relativa domanda comporta che, se il conto è approvato, il giudice emette un'ordinanza di pagamento delle somme che costituisce titolo esecutivo (art. 263, comma 2). In ogni caso, il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso (art. 264, comma 3). L’istruzioneIl soggetto obbligato alla presentazione del conto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l’istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265, o con quello suppletorio), rimanendo esclusa la possibilità di una pronunzia di non «liquet», che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall’obbligo di presentazione del conto (Cass. I, n. 21090/2004). In particolare, il giuramento previsto dal comma 1 dell’art. 265 può essere deferito anche quando il conto sia stato presentato ma le sue carenze siano tali da renderlo totalmente inadeguato alla rappresentazione, in termini contabili, dei rapporti derivati dall’attività gestoria e del suo esito. In tal caso, però, il giuramento non può avere ad oggetto singole partite del conto, sia perché esse non coincidono con il risultato complessivo della gestione, sia perché, essendo il conto presentato dal gestore totalmente inidoneo alla ricostruzione dell’attività svolta, la certezza raggiunta in ordine a tali specifici punti non potrebbe condurre all’accertamento delle somme dovute. È invece consentito che il giuramento previsto dal comma 2 dell’art. 265 abbia ad oggetto singole partite, perché, in relazione a tale ipotesi, non è in discussione l’idoneità del conto ad assolvere le finalità che gli sono affidate dalla legge, trattandosi di disposizione intesa ad agevolare l’attività probatoria del gestore in relazione alla dimostrazione dell’esistenza di spese per le quali «non si può o non si vuole rilasciare ricevuta» (Cass. I, n. 7527/1997). BibliografiaLuiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010. |