Codice di Procedura Civile art. 286 - Notificazione nel caso d'interruzione.

Antonio Scarpa

Notificazione nel caso d'interruzione.

[I]. Se dopo la chiusura della discussione [275; 117 att.] si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio [75, 110].

[II]. Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente [170].

Inquadramento

Gli artt.285 e 286 regolano i modi di notificazione della sentenza.

Notificazione ed eventi interruttivi

Nel caso in cui si verifichi la morte (o la perdita della capacità di una parte) dopo la chiusura della discussione, ma prima della notificazione della sentenza, l'altra parte può provvedere alla notificazione, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, agli eredi della parte defunta (o al rappresentante della parte divenuta incapace), e non al procuratore di quest'ultima, atteso che l'impugnazione va proposta da e contro i soggetti reali del rapporto e non sussiste la c.d. stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento, né si verifica in tal caso alcuna ultrattività della procura conferita al suo difensore. A tal fine, la formula utilizzata dall'art. 286, secondo cui la notificazione «si può fare anche a norma dell'art. 303», va interpretata nel senso che la parte ha la facoltà di notificare la sentenza agli eredi singolarmente e personalmente nel loro domicilio oppure ad essi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto (Cass. II, n. 20491/2011), ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al domicilio eletto dal "de cuius" presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio. In tal caso, infatti, non trova applicazione la particolare disciplina di cui all'art. 330, comma 2, ma quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 286  e 328, comma 2, attesa l'evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare l'impugnazione medesima (Cass. I, n. 5511/2016).

La notifica della sentenza ex art. 285 presso il difensore della società estinta, a seguito di fusione per incorporazione, è inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non esistendo alcuna norma che investa il predetto della difesa della società incorporante (Cass. I, n. 13685/2023).

L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere, comunque, rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 (Cass. lav., n. 30698/2017).

Bibliografia

Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, II, Torino, 2010.

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