Codice di Procedura Civile art. 322 - Conciliazione in sede non contenziosa 1 .Conciliazione in sede non contenziosa 1. [I]. L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. [II]. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. [III]. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 31 l. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo precedente recitava: «Processo verbale di conciliazione. [I]. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore. [II]. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio». InquadramentoNegli artt. 319, 320, 321 e 322 , sono dettate una serie di disposizioni in tema di costituzione delle parti, trattazione e decisione della causa e conciliazione non contenziosa, che delineano un procedimento speciale ispirato agli obiettivi di concentrazione e celerità della trattazione. Conciliazione in sede non contenziosaL'art. 322 delinea un procedimento preventivo, di natura non contenziosa, in quanto diretto in via esclusiva alla conciliazione delle parti e ad evitare l'instaurarsi del processo. Ove la conciliazione sia impedita dalla mancata presentazione della controparte, il giudice di pace, una volta constatato l'insuccesso dell'attivata procedura d'indole amministrativa, anche se essa inerisca a materia civile rientrante nella sua competenza giurisdizionale e la controparte, pur debitamente invitata, non si sia presentata, non può, dichiarata la contumacia di questi, trattare e definire la lite secondo le regole proprie dei procedimenti giudiziari contenziosi, senza che il passaggio alla fase contenziosa sia preceduto dalla domanda della parte che aveva instato per la conciliazione e senza che l'introduzione e la conduzione della nuova e diversa fase avvengano in forme processuali idonee ad assicurare, nei confronti della controparte, il rispetto dei principi della domanda e del contraddittorio (Cass. I, n. 22818/2011). Avverso il provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal giudice di pace all'esito del procedimento azionato ex art. 322 è inammissibile il ricorso per cassazione, trattandosi di procedura di natura non contenziosa, in quanto diretta in via esclusiva alla conciliazione delle parti (Cass. VI, n. 17031/2014). BibliografiaChiarloni, Il giudice di pace, in Le riforme del processo civile, a cura di Sergio Chiarloni, Bologna, 1992; Chiarloni, Giudice di pace, in Dig. civ., Torino, 1993; Proto Pisani, Il giudice di pace tra mito e realtà, in Foro it. 1989, V, 1 ss.; Rota, Il giudice di pace, in Le riforme della giustizia civile, a cura di Taruffo, Torino, 2000, 61 ss. |