Codice di Procedura Civile art. 375 - Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio 1 2[I]. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater3. [II] La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360 4; 1-bis) dichiarare l'improcedibilità del ricorso 5 [2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata6;] 7 [3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia8;] 9 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma 10; 4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale 11; 4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma 12; 4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza 13; [5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.]141516
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 24 marzo 2001, n. 89. [2] Rubrica cosi sostituita dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), lett. f), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". Il testo della rubrica era il seguente: « Pronuncia in camera di consiglio». [3] Comma anteposto dall' art. 3, comma 28, lett. a), n. 1) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". [4] Numero così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. e), numero 1), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;». Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge n. 69 del 2009, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. [5] Numero inserito dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), lett.a) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". [6] Numero così sostituito dall'art. 91 lett. a)d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell' art. 27 d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica « ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Il testo dei numeri da 2) a 4) era il seguente: « 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332; 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390; 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione ». [7] Numero abrogato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), numero 1), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. A norma del comma 2 dell'art. 1-bis cit., « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio». [8] Numero così sostituito dall'art. 91 lett. a)d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell' art. 27 d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica « ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Il testo dei numeri da 2) a 4) era il seguente: « 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332; 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390; 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione ». [9] Numero abrogato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), numero 1), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. A norma del comma 2 dell'art. 1-bis cit., « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio». [10] Numero così sostituito dall'art. 91 lett. a)d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell' art. 27 d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica « ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Il testo dei numeri da 2) a 4) era il seguente: « 2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332; 3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390; 4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione ». Successivamente il numero è stato modificato dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), lett. b), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, che ha aggiunto le seguenti parole: «, salva l'applicazione del primo comma». Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". [11] Numero inserito dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". [12] Numero inserito dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". [13] Numero inserito dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), lett. c) d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". [14] Numero così sostituito dall'art. 91 lett. a) d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006 e successivamente sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. e), numero 2), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis». Ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della medesima legge n. 69 del 2009, le disposizioni si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente il numero è stato soppresso dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), lett. d), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". [15] Seguivano tre commi abrogati dall'art. 91 lett. a) d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, cit., a far data dal 2 marzo 2006, il cui testo recitava: «La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.- La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. - Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma». Per la disciplina transitoria v. il secondo comma dell'art. 27. [16] Seguiva un comma abrogato abrogato dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 2), lett. e), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.- 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". Il testo del comma, come aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), numero 2), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197, era il seguente: «La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio». InquadramentoIl procedimento camerale, pur previsto nel codice del 1940, era in fatto inutilizzato. Oggi, esso è divenuto la regola. La norma in commento, fatta oggetto della riforma del 2022 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), stabilisce in tal senso che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza (solo) quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'art. 391-quater. Viceversa, la stessa Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: i) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; ii) dichiarare l'improcedibilità del ricorso; iii) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l'applicazione del primo comma; iv) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale; v) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l'applicazione del primo comma; vi) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza. Al di là di tale elencazione, la sostanza dell'intervento è consistita nella soppressione della c.d. «sesta sezione», ossia della struttura che in Cassazione funzionava meglio. In sintesi, la norma in commento, nel testo novellato, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380-bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate (Cass. S.U., n. 4331/2024). Non sussiste, nell’applicazione del procedimento camerale, contrasto con l'art. 6 Cedu: sia per la giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo (Corte EDU 12 maggio 2009, Gasparini; Corte EDU 8 maggio 2010, Udorovic) , sia per la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 80/2011), sia per la Corte di cassazione (Cass. n. 19947/2008). Si è ritenuto che la pronuncia in camera di consiglio conseguente all’adunanza non partecipata sia incompatibile con l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge a norma dell’art. 363, comma 3, c.p.c., presupponendo quest’ultima la particolare importanza della questione giuridica esaminata (Cass. n. 5665/2018). BibliografiaAmoroso G., La Corte di cassazione ed il precedente, in Aa.Vv., La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana, Bari, 2015, 47; Briguglio A., Appunti sulle sezioni unite civili, in Riv. dir. proc., 2015, 16; Briguglio, in Commentario alla riforma del processo civile a cura di A. Briguglio E B. Capponi, vol. 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