Codice di Procedura Civile art. 406 - Procedimento.

Mauro Di Marzio

Procedimento.

[I]. Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo [311, 359].

Inquadramento

Stabilisce l'articolo in commento che l'opposizione di terzo si svolge secondo le regole stabilite per il giudizio innanzi al giudice competente. Il procedimento è dunque unitariamente disciplinato sia per la revocazione ordinaria che per quella revocatoria, nonostante la profonda differenza che corre tra le due figure. Perciò se l'opposizione del terzo è proposta al giudice di pace, si applica la disciplina contenuta negli artt. 311-321; se è proposta al tribunale, si applicano gli artt. 163 ss. se il tribunale aveva pronunciato come giudice di primo grado, e gli artt. 342 ss. se aveva pronunciato come giudice di appello. Dinanzi alla Corte di appello e alla Corte di cassazione si applicano gli artt. 342 ss. e 360 ss. In particolare per l'opposizione di terzo contro le sentenze della corte di cassazione v. subart. 391-ter.

Nondimeno, è stato evidenziato che la rigida applicazione delle norme stabilite per il procedimento dinanzi al giudice competente condurrebbe a serie incongruenze. In particolare, con riguardo al giudizio di appello (in cui vige l'art. 345, con il divieto di nova ivi previsto), è stato affermato che l'opponente può dedurre i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, mentre le altre parti possono a loro volta dedurre ogni prova utile a dimostrare l'infondatezza dell'impugnazione (Olivieri, 126).

Si trova affermato, in giurisprudenza, che ne giudizio di opposizione di terzo il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche le prove raccolte nel precedente giudizio ove li ritenga tali da integrare gli estremi degli indizi gravi, precisi e concordanti, idonei da soli o in concorso con altri elementi a dare la dimostrazione dei fatti controversi (Cass. n. 5126/2000; Cass. n. 2059/1971).

Sembra tuttavia da ritenere che, nel caso di opposizione svolta dal litisconsorte pretermesso, gli atti compiuti nella precedente fase siano nulli. In dottrina si precisa che la nullità risponde alla regola generale stabilita dall'art. 157, sicché le prove raccolte nel primo giudizio possono utilizzarsi se la parte pretermessa non abbia sollevato la relativa eccezione (Olivieri, 127).

Quanto all'applicabilità degli artt. 331 e 332 occorre distinguere. Il primo è senz'altro applicabile, tenuto conto della struttura soggettivamente complessa del processo di opposizione, che si svolge nel litisconsorzio necessario del terzo con tutte le parti (Cass. n. 6416/1998; Cass. n. 8103/1997; Cass. n. 4382/1982). Il secondo non può trovare applicazione, giacché, in caso di cause scindibili, l'impugnazione contro il capo che pregiudica il terzo non può toccare gli altri capi.

Si ritiene altresì applicabile l'art. 333 dettato per le impugnazioni incidentali, sia pure in un contesto particolare, ossia nel caso in cui un altro terzo decida di impugnare la sentenza già opposta ai sensi dell'art. 404 (Olivieri, 127).

In pendenza di opposizione di terzo non è esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. S.U., n. 6023/1979).

In tema di adozione di minori, l'accoglimento dell'opposizione di terzo, proposta dalla madre naturale in ordine al procedimento di adottabilità della propria figlia, dal quale era stata pretermessa, non richiede l'apertura di un nuovo procedimento, essendo legittima una nuova pronuncia sostitutiva della prima, in quanto le fasi rescindente e rescissoria si svolgono davanti allo stesso giudice; inoltre, tale pronuncia può essere basata anche su prove raccolte nel precedente giudizio, ove siano tali da integrare gli estremi necessari a dare dimostrazione di fatti controversi (Cass. n. 11415/2012).

Ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art. 90 l. n. 353/1990, (secondo la quale ai «giudizi pendenti» alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data), nel caso di opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 la costituzione dell'opponente deve avvenire alla stregua della disciplina di cui all'art. 348, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 54 l. n. 353/1990 cit., ancorché l'opposizione venga introdotta con citazione notificata in epoca successiva al 30 aprile 1995. Trattandosi, infatti, di impugnazione — sia pure straordinaria, perché proponibile da soggetto estraneo al giudizio nel quale fu emessa la sentenza impugnata e nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa —, sussiste il collegamento con il precedente giudizio, con la conseguente necessità di fare riferimento a quest'ultimo per stabilire se ricorra o meno la pendenza alla data di entrata in vigore della riforma del rito civile (Cass. n. 11291/2007).

Si è da ultimo chiarito che nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata inter alias non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato. Sicché, ove l'accertamento del diritto del terzo debba avvenire (ovvero sia opportuno che avvenga) nei confronti di altri soggetti, il giudice deve (o, rispettivamente, può) disporre, a norma dell'art. 102 (ovvero dell'art. 107), la loro partecipazione al processo, a prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati parte del giudizio precedente, atteso che il principio secondo cui l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, va coordinato con la natura del diritto (autonomo ed incompatibile) che il terzo, con prevalenza rispetto a quello risultante dalla sentenza impugnata, ha fatto valere (Cass. n. 21641/2019).

Bibliografia

Carratta, Litisconsorte pretermesso e rimedi esperibili: un discutibile revirement della Cassazione, in Giur. it. 2015, 1377; Cecchella, L’opposizione del terzo alla sentenza, Torino, 1995; Costantino, Sui rimedi utilizzabili dal litisconsorte necessario pretermesso. Recensione ad saggio in veste di sentenza, in Foro it. 2015, 2062; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984; Luiso, Opposizione di terzo, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990; Olivieri, Opposizione di terzo, in Dig. civ., XIII, Torino, 1995; Proto Pisani, Ancora (dopo decenni) sulla opposizione di terzo ordinaria, in Foro it., 2015, 2062; Vaccarella, Lezioni sul processo civile di cognizione, Bologna, 2006.

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