Codice di Procedura Civile art. 412 - Risoluzione arbitrale della controversia 1 .Risoluzione arbitrale della controversia1. [I]. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. [II]. Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: 1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato; 2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità , nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. [III]. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile. [IV]. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.  [1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 1973, n. 533,  dall'art. 38 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente dall'art. 31, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183. V. anche il nono comma dell'art. 31 della l. n. 183, per il quale le disposizioni del presente articolo, nonché degli artt. 411, 412, 412-ter e 412-quater si applicano anche alle controversie di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165. Il testo dell'articolo recitava: «Verbale di mancata conciliazione - [I]. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411. [II]. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta. [III]. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale. [IV]. Delle risultanze del verbale di cui al comma 1 il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio». InquadramentoL'art. 412 ha introdotto nell'ordinamento una rilevante novità , consentendo di convertire il tentativo di conciliazione in arbitrato, indipendentemente dalla previsione di esso nella contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dal previgente art. 412-ter. Non vi è, tuttavia, alcun obbligo in tal senso, mentre la scelta di accedere alla arbitrato è rimessa alla concorde volontà delle parti. L'arbitrato cui la norma allude ha natura irrituale: in tal senso è da intendere il riferimento agli effetti di cui all'art. 1372 c.c. La disposizione prevede che il termine per la decisione non possa superare i sessanta giorni dal conferimento dell'incarico e che le parti, nel rivolgersi agli arbitri (ovvero alla commissione di conciliazione, cui l'arbitrato è deferito, commissione la cui imparzialità è garantita dalla rappresentanza dei rappresentanti sindacali delle parti contrapposte e dalla terzietà dell'organo pubblico, osserva Cecchella, 379) debbano indicare le norme che intendono invocare chiedere espressamente, se lo ritengono, la decisione secondo equità . Il lodo può essere impugnato unicamente avanti al tribunale nella cui circoscrizione aveva sede l'arbitrato, entro il termine di trenta giorni della notificazione. Non è precisato se, in mancanza di notificazione, trovi applicazione il termine «lungo». Il giudizio di impugnazione si svolge in unico grado, delle forme del rito del lavoro. In assenza di impugnazione o in caso di rigetto, il lodo è depositato in cancelleria. Il giudice, controllatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo. BibliografiaAndrioli, Barone, Pezzano e Proto Pisani, Le controversie in materia di lavoro, Bologna-Roma, 1987; Arieta e De Santis, Diritto processuale societario, Padova, 2004, Asprella, La nuova modalità di pronuncia della sentenza nel rito del lavoro, in Giust. civ. 2010, 133; Balena, La riforma del processo di cognizione, Napoli, 1994; Borghesi, La giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato, Padova, 2002; Carratta, Art. 1, in Chiarloni (a cura di), Il nuovo processo societario, Bologna, 2004; Cecchella, La risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro, dopo la riforma del 2010: la conciliazione, in Riv. arb. 2011, 373; Cinelli, Dal «collegato 2010» alle «manovre» dell’estate 2011: quali scenari per la giustizia del lavoro?, in Riv. it. dir. lav. 2011, 559; Costantino, Il nuovo processo commerciale: la cognizione ordinaria di primo grado, in Riv. dir. proc. 2003, 387; De Cristofaro, Il nuovo regime delle alternative alla giurisdizione statale (Adr) nel contenzioso del lavoro: conciliazione facoltativa ed arbitrato liberalizzato, in Lav. giur. 2011, 57; Fabbrini, Diritto processuale del lavoro, Milano, 1974; Ferroni, Ancora sull’interesse ad agire in mero accertamento nel rapporto di lavoro, in Giust. civ. 1986, I, 248; Lambertucci, La nuova disciplina della conciliazione delle controversie di lavoro nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. collegato lavoro): prime riflessioni, in Riv. it. dir. lav 2011, 581; Luiso, Il processo del lavoro, Torino, 1992; Menchini, Considerazioni sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di art. 409, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1983, 505, Montesano e Arieta, Trattato di diritto processuale civile, II, 1, Padova, 2002; Montesano e Vaccarella, Diritto processuale del lavoro, Napoli, 1996; Noviello, Sordi, Apicella, Tenore, Le nuove controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso, 2ª ed., Milano, 2001; Proto Pisani, In tema di contraddittorietà tra dispositivo letto in udienza e dispositivo contenuto nella sentenza depositata nel processo del lavoro, in Foro it. 1981, I, 737; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991; Proto Pisani, Controversie individuali di lavoro, Torino, 1993; Proto Pisani, Appunti sull’appello civile (alla stregua della l. 353/1990), in Foro it. 1994, V, 193; Rizzardo, Accertamento pregiudiziale ai sensi dell’art. 420-bis: la Suprema Corte detta le regole per le istruzioni per l’uso, in Corr. giur. 2008, 1253; Santagada e Sassani, Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, Roma, 2010; Sassani, Mero accertamento del rapporto di lavoro, interesse ad agire ed art. 34, in Giust. civ. 1984, I, 626; Tarzia, Manuale del processo del lavoro, 5ª ed., Milano, 2008; Tesoriere, Diritto processuale del lavoro, 4ª ed., Padova, 2004; Tizi, Osservazioni in tema di mutamento di rito ex art. 426, inGiust. civ. 2001, I, 2134; Tombari Fabbrini, Correzione di errori materiali e processo del lavoro, in Foro it. 2004, I, 1230; Trisorio Liuzzi, Tutela giurisdizionale delle locazioni, Napoli, 2005; Vaccarella, Capponi e Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992; Verde e Olivieri, Processo del lavoro e della previdenza, in Enc. dir. XXXVI, Milano, 1987; Vidiri, Art. 420-bis: norma utile o eterogenesi dei fini?, in Giust. civ. 2009, I, 167. |