Codice di Procedura Civile art. 425 - Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali 1 2 .

Mauro Di Marzio

Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali 12.

[I]. Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte [446].

[II]. Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

[III]. A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

[IV]. Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

 

[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 1973, n. 533.

Inquadramento

La disposizione in esame attribuisce al giudice la facoltà, da esercitarsi su istanza di parte, di chiedere informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali indicate dagli interessati (Cass. n. 276/1990).

Spetta naturalmente al giudice valutare motivatamente la rilevanza della richiesta di informazioni od osservazioni (Cass. n. 5554/1982). Colui che abbia proposto istanza per l'acquisizione di informazioni ed osservazioni, orali o scritte, del rappresentante dell'associazione sindacale è tenuta ad indicare specificamente i quesiti cui tali informazioni ed osservazioni debbono riferirsi, essendo ciò necessario affinché il giudice possa valutare la rilevanza o meno dell'oggetto delle medesime e, conseguentemente, disporre motivatamente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Cass. n. 51/1985).

Le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell'art. 425, vengono fornite in giudizio dall'associazione sindacale, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice (Cass. n. 11464/2004; Cass. n. 3004/2005; Cass. n. 7115/2005). In particolare, le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell'art. 425, possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale possono costituire fonte di prova sull'oggetto della controversia sindacale che sta alla base del contratto, ma non sono elementi valutabili per stabilire la comune intenzione delle parti, se provenienti da uno solo dei contraenti; né le stesse hanno rilevanza alcuna in sede di valutazione della conformità, o meno, delle clausole contrattuali a principi di diritto (Cass. n. 9578/2002).

La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio iura novit curia), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4 (Cass. n. 19507/2014; Cass. n. 6394/2019).

Nel rito del lavoro, la facoltà di richiedere osservazioni scritte ed orali alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo può essere esercitata solo nel giudizio di primo grado e non anche in appello, e presuppone che la norma contrattuale presenti aspetti oscuri ed ambigui o ponga una questione interpretativa seriamente opinabile (Cass. n. 10711/2010).

Le informazioni e osservazioni, che, ai sensi dell'art. 425, possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., ma, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice (Cass. n. 6204/2010).

Bibliografia

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