Codice di Procedura Civile art. 500 - Effetti dell'intervento 1 .

Rosaria Giordano

Effetti dell'intervento 1.

[I]. L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata [510 2, 541, 542, 596], a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti [526, 551 1, 564].

 

[1] Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 7-bis d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 1 3 lett. d) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: «[I]. L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, può anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti».

Inquadramento

L'intervento nell'espropriazione forzata individuale consente al creditore intervenuto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla «domanda proposta nel corso di un giudizio» idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. III, n. 26929/2014).

Peraltro, diventerà rilevante in sede distributiva la distinzione tra creditori privilegiati e chirografari ed, all'interno di tale categoria, tra creditori tempestivi e tardivi. In particolare, sui beni oggetto della causa legittima di prelazione avranno diritto a soddisfarsi per primi e sino all'intero i creditori privilegiati, sebbene intervenuti tardivamente, e solo sulla parte eventualmente residua i creditori chirografari.

Inoltre i creditori chirografari non tempestivamente intervenuti potranno soddisfarsi solo dopo gli altri creditori, compresi quelli chirografari.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che se sopravviene la caducazione del titolo del procedente in un momento successivo all'intervento di un creditore titolato, la procedura esecutiva può proseguire sulla scorta del titolo esecutivo del creditore intervenuto.

Diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato

Il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla «domanda proposta nel corso di un giudizio» idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. n. 26929/2014).

L'intervento nel processo esecutivo si sostanzia nel diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato.

A riguardo, peraltro, occorre distinguere tra creditori tempestivi e tardivi, nonché tra creditori chirografari e privilegiati.

In concreto, invero, la differenza tra tempestività e tardività dell'intervento si apprezza con riguardo ai creditori chirografari che, se intervenuti tardivamente, potranno soddisfarsi soltanto in via successiva e residuale rispetto agli altri creditori.

Diversamente, i creditori privilegiati continueranno a vantare, a prescindere dalla tempestività dell'intervento, una causa legittima di prelazione sul bene anche in sede di distribuzione del ricavato.

Sempre con riferimento alla posizione dei creditori chirografari, è previsto che il creditore pignorante, con atto notificato ovvero all'udienza in cui deve essere disposta la vendita o l'assegnazione, può indicare ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitandoli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, diversamente, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se entro trenta giorni dalla notificazione o dall'udienza di cui sopra, i creditori intervenuti muniti di titolo non estendono, senza giusto motivo, il pignoramento ai beni indicati dal creditore procedente ovvero, se privi di titolo, non anticipano al creditore pignorante le spese occorrenti per l'estensione del pignoramento, il creditore pignorante avrà diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione (Castoro, 299).

Per altro verso, nella recente giurisprudenza di legittimità si è precisato che nell'ipotesi in cui il titolo del creditore intervenuto, provvisoriamente sospeso, riacquisti efficacia esecutiva in data anteriore all'approvazione del definitivo progetto di distribuzione, l'effetto preclusivo della partecipazione alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita deve ritenersi limitato alle distribuzioni avvenute "medio tempore", dal momento che l'esigenza di rispetto del principio della "par condicio creditorum" e la necessità di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante (per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato) impongono di riconoscere la legittimazione dell'interveniente a concorrere alle ulteriori fasi distributive (Cass. n. 4043/2021).

Caducazione del titolo del procedente e prosecuzione dell'esecuzione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.

Consegue a tale impostazione che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante (Cass. S.U., n. 61/2014).

La decisione delle Sezioni Unite ha sconfessato il diverso orientamento che si era formato nella giurisprudenza di legittimità per il quale, sulla premessa che i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra l'intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene, il pignoramento autonomamente eseguito avesse un effetto indipendente sia da quello che lo ha preceduto, sia da quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento. Pertanto, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493, se, da un lato, il titolo esecutivo consente  al creditore intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore procedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore procedente travolge ogni intervento, titolato o meno, qualora non sia stato « integrato » da pignoramenti successivi (Cass. n. 3531/2009).

Peraltro, come è stato da ultimo precisato dalla stessa S.C.,  nel caso in cui, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l'originaria mancanza del diritto di procedere all'esecuzione determina l'invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato su un diverso credito dello stesso pignorante o di terzi (Cass. III, n. 23477/2022)

Bibliografia

Andrioli, Intervento dei creditori, in Enc. dir., XII, Milano, 1972, 515; Capponi, L'intervento del creditore sequestrante nel processo di espropriazione del bene successivamente pignorato, in Riv. dir. proc. 1987, 848; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Travi, Intervento dei creditori nell'esecuzione, in Nss. D.I., VIII, Torino, 1962, 976; Valcavi, Alcune questioni in materia di intervento nell'espropriazione forzata, in Riv. dir. proc. 1960, 56; Verde, Intervento e prova del credito nell'espropriazione forzata, Milano, 1968; Ziino, Commento all'art. 499, in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani e Monteleone, Padova, 2007, 248 ss.

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