Codice di Procedura Civile art. 507 - Forma dell'assegnazione.Forma dell'assegnazione. [I]. L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione [484, 487] contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [162 att.]. InquadramentoL'assegnazione avviene con ordinanza del giudice dell'esecuzione. Tale ordinanza non sarà revocabile, in quanto produce effetti immediati, nell'ipotesi di assegnazione satisfattiva (Castoro, 370). Il rimedio generale esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione è l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 1670/2000), ferma l'ammissibilità dell'appello ove la stessa abbia assunto un contenuto decisorio su diritti (Cass. n. 14/2000). Provvedimento di assegnazioneL'assegnazione si realizza mediante un provvedimento del giudice dell'esecuzione, avente veste formale di ordinanza, e nel quale devono essere indicati l'assegnatario, il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore, ed eventualmente il terzo proprietario, il bene assegnato ed il prezzo di assegnazione. La S.C. ha chiarito che il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l'eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato (Cass. III, n. 23971/2023). Regime impugnatorio Secondo le regole generali, le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono revocabili sino a quando non abbiano avuto esecuzione. Peraltro, l'efficacia immediata dell'assegnazione satisfattiva implica che la relativa ordinanza non sia revocabile da parte del giudice dell'esecuzione (Castoro, 370). Resta ferma la possibilità di correzione degli errori materiali delle ordinanze di assegnazione (Cass. n. 7399/1992). Rimedio generale per contestare i vizi delle ordinanze di assegnazione è l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 1670/2000). L'ordinanza è tuttavia impugnabile con l'appello, qualora abbia assunto in concreto un contenuto decisorio, per aver inciso su posizioni sostanziali del debitore e del creditore (Cass. n. 14/2000). BibliografiaBonsignori, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, Milano, 1962; Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Cerino Canova, Offerte dopo l'incanto, Padova, 1975; Chiovenda, Sulla natura giuridica dell'espropriazione forzata, in Saggi di diritto processuale civile, II, Milano, 1993, 459; De Stefano, Assegnazione nell'esecuzione forzata, Enc. dir., III, Milano, 1958, 278; Garbagnati, Intorno alla rivendita forzata immobiliare, Milano, 1936; Saletti, Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari, in Riv. dir. proc. 2003, 1052 ss.; Sassani, Sulla portata precettiva dell'art. 2929 c.c., in Giust. civ. 1985, I, 3138; Satta, L'esecuzione forzata, Torino, 1963; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. giur. 2015, n. 3, 390; Travi, Vendita dei beni pignorati, Nss. D.I., XX, Torino, 1975, 636. |