Codice di Procedura Civile art. 515 - Cose mobili relativamente impignorabili 1 .

Rosaria Giordano

Cose mobili relativamente impignorabili 1.

[I]. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo [817 1 c.c.], possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

[II]. Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

[III]. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro 2.

 

[1] In questo articolo e negli artt. 521 4, 530 1, 3, 4, 5, 531 3, 532 1-2, 533 1, 3, 534 1-2, 535 2, 538 2, 541, 542 1-2, 552 1, 553 1, 554 1, 609 2, 610, 611 2, 612 1-2, 613, 614 1-2, le parole « giudice dell'esecuzione » sono state sostituite alla parola « pretore » dall'art. 93 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

[2] L'art. 4 l. 24 febbraio 2006, n. 52 ha aggiunto il terzo comma.

Inquadramento

La norma in commento prevede due fattispecie di impignorabilità relativa nell'interesse della produzione agricola nazionale.

In particolare le cose che servono alla coltivazione del fondo possono essere pignorate solo se non vi siano altri beni mobili pignorabili all'interno della medesima procedura (Trib. Trani 15 ottobre 2008). In tale ipotesi il giudice dell'esecuzione potrà comunque evitarne il pignoramento ove si tratti di cose necessarie per la coltivazione del fondo o consentirne comunque l'uso con le opportune cautele.

A seguito della riforma di cui alla l. n. 52/2006 sono stati inclusi tra i beni relativamente pignorabili anche gli strumenti indispensabili all'esercizio della professione e del commercio, in precedenza assolutamente impignorabili. Il pignoramento è oggi consentito nei limiti di un quinto ove non sia sufficiente a soddisfare il creditore il valore degli altri beni pignorati.

Impignorabilità relativa nell'interesse della produzione agricola nazionale

La disposizione in esame sancisce l'impignorabilità relativa delle cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio o la coltivazione del medesimo, in quanto possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili.

A riguardo, in sede applicativa si è affermato che non si può ritenere che l'esclusione della pignorabilità dei particolari beni mobili possa operare anche a fronte dell'esistenza di altri beni, bensì utilmente espropriabili, ma non nell'ambito dello stesso pignoramento già in corso di esecuzione (Trib. Trani 15 ottobre 2008).

Nell'ipotesi in cui non vi siano altri beni mobili pignorabili, il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Il giudice dell'esecuzione può dare analoghe disposizioni in ordine alle cose destinate al servizio o alla coltivazione del fondo dal semplice coltivatore (Castoro, 429).

Beni relativamente impignorabili: strumenti indispensabili per l'esercizio della professione e del commercio

La l. n. 52/2006 ha inoltre reso gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore solo relativamente impignorabili (mentre in precedenza rientravano nella previsione di cui alla lettera d) dell'art. 514 e quindi erano assolutamente impignorabili), nel senso che possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito del creditore pignorante, con la particolarità che il predetto limite non si applica ai debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività del debitore il capitale investito risulta prevalente rispetto al lavoro. Si rinvia al Commento all'art. 514.

Bibliografia

Bonsignori, L'esecuzione forzata, II ed., Torino, 1996; Bonsignori, Pignoramento, Nss. D.I., XIII, Torino, 1966, 75 ss.; Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Gobio Casali, Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521-bis c.p.c., in judicium.it; Martinetto, Insequestrabilità ed impignorabilità, Nss. D.I., VIII, Torino 1962, 744; Picardi, L'ufficiale giudiziario: una figura ambigua, in Studi in onore di Mario Vellani, II, Milano, 1998, 721; Tarzia, Indicazione del bene da pignorare e opposizione per impignorabilità, in Giur. it. 1964, I, 2, 315; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. giur. 2015, n. 3, 390; Verde, Pignoramento mobiliare, Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983, 822; Ziino, Sub artt. 514, 515, 517, 518, 520, 521, 524, in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani e Monteleone, Padova, 2007, 279 e ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario