Codice di Procedura Civile art. 518 - Forma del pignoramento 1 .

Rosaria Giordano

Forma del pignoramento 1.

[I]. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale [126] nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto [161 2 att.]. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

[II]. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

[III]. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

[IV]. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

[V]. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

[VI]. Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. [Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore ]2.

[VII]. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

 

[1] Articolo sostituito dall'art. 6 l. 24 febbraio 2006, n. 52. Il testo precedente recitava: «L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.- Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. - Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. - Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione».

[2] Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, lett. i) , d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , che ha sostituito il secondo periodo con le parole «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.» alle parole «Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna» e ha soppresso il sesto periodo tra parentesi quadre Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Precedentemente il comma è stato sostituito dall'art. 18 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, modificato in sede di conversione dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. A norma del comma 3, del medesimo art. 18 , le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo precedente recitava: «Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria». Il terzo periodo del comma era già stato sostituito dall'art. 25 l. 12 novembre 2011, n. 183, ed il testo recitava: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi». Tale modifica entrava in vigore a partire dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. A norma dell'art. 27, comma 1, lett. b), n. 2)  del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), d.l. 8 agosto 2025, n. 117, conv., con modif. in l. 3 ottobre 2025, n. 148, tale disposizione entra in vigore il 31 ottobre 2026. 

Inquadramento

Il pignoramento mobiliare è effettuato dall'ufficiale giudiziario, previa ingiunzione al debitore presente, descrivendo i beni oggetto dello stesso e il loro stato, nonché il valore di presumibile realizzo.

Per la determinazione del valore dei beni può essere nominato uno stimatore ed a tal fine disposto un rinvio nel termine — talvolta ritenuto perentorio — di trenta giorni.

Sino alla riforma del 2014, l'ufficiale giudiziario doveva depositare direttamente in cancelleria il verbale delle operazioni, il titolo ed il precetto al fine della formazione del fascicolo dell'esecuzione.

Attualmente è lo stesso creditore ad essere onerato, nel termine di quindici giorni dalla restituzione dell'atto pignorato da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'iscrizione a ruolo della procedura, a pena di inefficacia del pignoramento.

Descrizione e stima delle cose pignorate

La norma in commento, nell'individuare le formalità del pignoramento mobiliare, prevede che l'ufficiale giudiziario rediga processo verbale di descrizione dei beni pignorati e dello stato degli stessi, anche mediante rappresentazione fotografica o ripresa audiovisiva.

Al contempo, l'ufficiale giudiziario dovrà determinare il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati, con l'ausilio, ove necessario, di un esperto.

Per consentire all'esperto di fornire le proprie determinazioni, l'ufficiale giudiziario può differire le operazioni per trenta giorni. Peraltro, sulla questione è stato affermato, in sede applicativa, che è inammissibile il pignoramento mobiliare nel caso in cui l'ufficiale giudiziario, ritenuto opportuno il differimento delle operazioni di stima e la nomina di un esperto, non abbia comunque portato a termine le operazioni di descrizione del bene entro il termine perentorio di trenta giorni fissato dall'art. 518, poiché in caso di differimento della descrizione ultima dei beni in presenza di ragioni di opportunità tali da consigliare la loro protrazione, l'ufficiale giudiziario è comunque tenuto ad adempiere senza indugio entro il termine stabilito dalla legge anche nell'ipotesi in cui il ritardo sia imputabile allo stimatore, il quale a sua volta abbia richiesto un ulteriore termine per l'espletamento dell'incarico (Trib. Bologna 3 maggio 2006, Giur. mer., 2006, n. 9, 1935, con nota di Sanzo).

Ingiunzione al debitore

Se il debitore è presente alle operazioni di pignoramento, l'ufficiale giudiziario dà atto al medesimo dell'ingiunzione ex art. 492.

Se, invece, il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139, comma 2 (ossia ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) ed in mancanza delle stesse affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Sul punto si è ritenuto che è nulla la notificazione del pignoramento effettuato in assenza del debitore con l'affissione dell'avviso alla porta dell'immobile, se non è accompagnata dalla comunicazione della notizia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (Trib. Perugia 14 maggio 1990, Arch. civ., 1990, 1147).

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione mobiliare

Nel sistema tradizionale, l'ufficiale giudiziario era tenuto a depositare entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni  il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione che provvedeva a formare il fascicolo d'ufficio.

Peraltro, per giurisprudenza costante della S.C., il deposito tardivo del verbale di pignoramento non determinava alcuna nullità e, quindi, non impediva il prosieguo del processo esecutivo, salva la possibilità per il debitore, qualora soltanto dal suo esame fossero emerse irregolarità o nullità del pignoramento non conosciute o non potute conoscere anteriormente, di farle valere con l'opposizione agli atti avverso il pignoramento (v., tra le altre, Cass. n. 15633/2010). In senso analogo si era precisato che, tuttavia, se l'ufficiale giudiziario non deposita il verbale di pignoramento ed il titolo esecutivo, ne deriva l'impossibilità di provvedere sull'istanza di vendita (cfr. Cass. n. 15278/2003; Cass. n. 6675/1992)

In dottrina era stato osservato che il termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 518 per il deposito da parte dell'ufficiale giudiziario del verbale di pignoramento è — sempre nel sistema antecedente alla novella operata dalla l. n. 52/2006 — meramente ordinatorio, sicché la relativa violazione non comporta alcun effetto sul pignoramento, v., per tutti,  Satta III, 263).

Tuttavia, come evidenziato nel Commento all'art. 488 (al quale si rinvia), poiché accade spesso che dopo la notifica del precetto il creditore perde interesse ad intraprendere la procedura esecutiva per un accordo con il debitore o per la scarsa appetibilità dei beni, poteva verificarsi che la cancelleria formasse un fascicolo dell'esecuzione cui il creditore non avrebbe mai dato impulso con tempestiva richiesta di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

Tale sistema è stato modificato per tutte le forme di espropriazione forzata dall'art. 18 d.l. n. 132/2014.

Pertanto, che nell'espropriazione mobiliare presso il debitore l'ufficiale giudiziario, compiute le operazioni, consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto. Sarà quindi il creditore stesso ad essere onerato, entro i 15 giorni successivi dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva per espropriazione (secondo modalità telematiche dal 31 marzo 2015) compilando la nota di iscrizione a ruolo e depositando copia conforme del titolo esecutivo e del precetto.

Se entro il termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario il creditore non provvede all'iscrizione a ruolo della procedura ne deriverà l'inefficacia del pignoramento, atto che potrebbe ritenersi reclamabile ex art. 630 ove equiparato ad una forma di estinzione dell'esecuzione per inattività delle parti ovvero opponibile ai sensi dell'art. 617 applicando le regole generali (si veda Commento sub art. 488).

Bibliografia

Bonsignori, L'esecuzione forzata, II ed., Torino, 1996; Bonsignori, Pignoramento, Nss. D.I., XIII, Torino, 1966, 75 ss.; Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Gobio Casali, Prime osservazioni sul nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ex art. 521-bis c.p.c., in judicium.it; Martinetto, Insequestrabilità ed impignorabilità, Nss. D.I., VIII, Torino 1962, 744; Picardi, L'ufficiale giudiziario: una figura ambigua, in Studi in onore di Mario Vellani, II, Milano, 1998, 721; Tarzia, Indicazione del bene da pignorare e opposizione per impignorabilità, in Giur. it. 1964, I, 2, 315; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. giur. 2015, n. 3, 390; Verde, Pignoramento mobiliare, Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983, 822; Ziino, Sub artt. 514, 515, 517, 518, 520, 521, 524, in La riforma del processo civile, a cura di Cipriani e Monteleone, Padova, 2007, 279 e ss.

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