Codice di Procedura Civile art. 525 - Condizione e tempo dell'intervento 1 2 .

Rosaria Giordano

Condizione e tempo dell'intervento12.

[I]. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione [530]. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante [160 att.].

[II]. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529 3.

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 48 l. 14 luglio 1950, n. 581 Il testo precedente recitava: «[I]. Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile. [II]. Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante. [III]. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi euro 5.164,57, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529.

[2] L'originario primo comma è stato abrogato, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 11.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

[3] Comma da ultimo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 11.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 72 l. 26 novembre 1990, n. 353.

Inquadramento

La norma si limita a stabilire il momento entro il quale nell'espropriazione mobiliare l'intervento dei creditori può considerarsi tempestivo.

A tal fine, occorre considerare, per i beni di valore inferiore a 20.000 euro, il momento in cui è presentata l'istanza di vendita o assegnazione (che sarà autorizzata con decreto, senza previa convocazione del debitore in udienza) e, per i beni di valore superiore, l'udienza di autorizzazione alla vendita o all'assegnazione.

Termine per l'intervento tempestivo

L'intervento nell'espropriazione mobiliare — che deve avvenire sulla scorta dei presupposti generali e secondo le modalità indicate dall'art. 499 — è tempestivo se ha luogo non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o dell'assegnazione ovvero, per i beni di valore inferiore a 20.000 euro (per i quali non è prevista detta udienza), entro il momento nel quale è presentato ex art. 529 il ricorso per la vendita o l'assegnazione.

Bibliografia

Andrioli, Intervento dei creditori, in Enc. dir., XXII, Milano 1972, 486; Bonsignori, L'esecuzione forzata, Torino 1991; Castoro, Il processo d'esecuzione nel suo aspetto pratico, 14a edizione, Milano, 2017; Garbagnati, Il concorso dei creditori nel processo d'espropriazione, Milano, 1959; Saletti, Le (ultime) novità in tema di esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 2006, 194 ss.; Tarzia, L'oggetto del processo d'espropriazione, Milano, 1961.

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