Codice di Procedura Civile art. 540 - Pagamento del prezzo e rivendita.

Rosaria Giordano

Pagamento del prezzo e rivendita.

[I]. (1).

[II]. Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

[III]. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

(1) Comma abrogato, in sede di conversione, dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24. Il testo recitava: «La vendita all'incanto si fa per contanti».

Inquadramento

Il pagamento del prezzo, che non deve più necessariamente avvenire per contanti, può essere immediato ed anche rateale, per le vendite mobiliari di valore superiore ad Euro 20.000.

Se l'aggiudicatario è inadempiente viene disposto un nuovo incanto a spese e sotto la responsabilità dello stesso, all'esito del quale sarà tenuto quindi al pagamento dell'eventuale differenza tra il prezzo conseguito nell'incanto precedente e quello inferiore dell'incanto successivo.

In questo caso sarà pronunciato decreto ex art. 177 disp. att., costituente titolo esecutivo (Castoro, 524).

Inadempimento dell'aggiudicatario

Abrogato il comma 1 della disposizione in commento nella parte in cui stabiliva che il prezzo di vendita dovesse essere pagato in contanti, la stessa si limita oggi a dettare previsioni in ordine alle conseguenze dell'omesso versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario inadempiente.

A riguardo occorre peraltro tener conto della possibilità, introdotta dal d.l. n. 83/2015, sia per l'espropriazione immobiliare che per quella mobiliare, di una rateizzazione nel pagamento del prezzo che può essere autorizzata dal giudice dell'esecuzione per un periodo massimo di mesi dodici e ciò ove il prezzo sia superiore a 20.000 euro nella vendita mobiliare (Castoro, 543).

Si prevede che se l'aggiudicatario è inadempiente si procede a nuova vendita a spese e sotto la responsabilità dello stesso.

Ciò implica che trovino applicazione analogica gli artt. 587 e 177 disp. att. dettati per l'esecuzione immobiliare: pertanto, se la nuova vendita avviene ad un prezzo inferiore rispetto a quello conseguito nell'incanto precedente, la differenza, unitamente alle spese, sarà posta a carico dell'aggiudicatario.

Nell’ipotesi di vendita rateale saranno trattenute, poi, alla procedura anche le rate già versate prima dell’inadempimento.

Tuttavia, in un risalente precedente di legittimità, si è ritenuto, in senso almeno in parte difforme, che l'Obbligo posto dagli artt. 540, 574 e 587 a carico dell'aggiudicatario che non abbia soddisfatto, nel termine, al pagamento del prezzo, di versare la differenza fra il prezzo da lui già offerto e quello, poi, realizzato con una successiva vendita forzata, sussiste anche in materia di espropriazione mobiliare, qualora la vendita, senza incanto o a trattativa privata, venga effettuata col sistema delle offerte in cancelleria o con altro similare sistema, atteso che tali sistemi culminano in un provvedimento del giudice che, facendo luogo alla vendita,costituisce un vero e proprio atto di aggiudicazione, sono ad essi applicabili le cennate norme improntate all'unico principio della responsabilita dell'aggiudicatario per la cui inadempienza si sia dovuto procedere ad una nuova vendita.

La S.C. ha evidenziato che, al contrario, detto obbligo non sussiste nel caso di vendita effettuato tramite commissionario, che conclude la vendita per conto dell'ufficio ma in nome proprio, con l'obbligo di vendere per contanti, in quanto in quest'ultima ipotesi, unico responsabile per quanto concerne il risultato delle operazioni, anche per quanto concerne l'inadempienza dell'acquirente cui sia stato venduto a credito, e unicamente il commissionario (Cass. n. 2339/1968).

Il decreto pronunciato a tal fine ex art. 177 disp. att. dal giudice dell'esecuzione costituisce titolo esecutivo (Castoro, 544).

Tale decreto è anche funzionale, qualora il bene mobile sia stato consegnato anticipatamente all’aggiudicatario, previa stipula da parte dello stesso di una fideiussione autonoma ed a prima richiesta presso un istituto di credito indicato dal giudice dell’esecuzione, ad ottenere la consegna forzata del bene da parte del custode (v. Commento all’art. 574).

Dovendo trovare applicazione le disposizioni dettate in tema di espropriazione immobiliare, occorre tener conto della modifica dell’art. 587 ad opera del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, nel senso che detto decreto è “attuato” dal custode in forme analoghe a quelle disciplinate dall’odierno art. 560, come contestualmente modificato da tale decreto legge, i.e. nell’ambito di una sorta di “esecuzione in via breve”, senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, molto simile all’attuazione cautelare, che si svolgerà dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione mobiliare e nella quale non opereranno le previsioni di cui agli artt. 605 e ss., se non come modello di riferimento (v. Commento all’art. 560).

Casistica

In tema di vendita di beni mobili, le riserve che l'aggiudicatario formuli prima di provvedere al pagamento del residuo prezzo, possono dar luogo ad ipotesi di inadempienza o decadenza, secondo la previsione di cui agli artt. 540 e 587 c.p.c., ma non toccano l'originaria validità ed efficacia dell'atto di aggiudicazione (Cass. n. 5437/1978).

La vendita mobiliare fatta ad offerte private, ai sensi dell'art. 106 legge fall., costituisce modalità tipica del procedimento di liquidazione coattiva dell'attivo fallimentare e, pur lasciando ampi margini di discrezione al giudice delegato nel dettarne in concreto i profili attuativi, non può equipararsi alla vendita volontaria. Ne consegue che l'effetto reale di trasferimento del bene non è riconducibile al consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte) come momento perfezionativo del contratto, ma, in ragione della natura di vendita giudiziale, l'effetto traslativo, analogamente alla vendita all'incanto, si verifica esclusivamente con l'integrale pagamento del prezzo (Cass. n. 5466/1997).

Bibliografia

Acone, Conversione del pignoramento e pignoramento dei crediti, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Andrioli, Commento al Codice di procedura civile, III, Napoli, 1968; Bonsignori, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, Milano, 1962; Bruschetta, La riforma del processo civile, Milano, 2006, 320 e ss.; Capponi, Note a prima lettura sul c.d. decretone competitività in relazione a taluni aspetti concernenti l'esecuzione forzata, in judicium.it; Carnacini, La piccola espropriazione mobiliare, in Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti, II, Padova, 1950, 657; Castoro, Il processo d'esecuzione nel suo aspetto pratico, 15a edizione, Milano, 2019; Cattani, La vendita forzata, in AA.VV., Il nuovo processo di esecuzione, Milano, 2006, 103 ss.; Cordopatri, Le nuove norme sull'esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2005, 768; D'Alessandro, Corretto uso del ricorso al giudice dell'esecuzione ex artt. 534-ter e 591-ter c.p.c., in Riv. esec. forzata 2000, 338; De Stefano, Assegnazione nell'esecuzione forzata, Enc. dir., III, Milano, 1958, 270; Farina L’espropriazione forzata nella riforma del processo civile, in Ilprocessocivile.itGiordano, I professionisti delegati nell’espropriazione immobiliare nella legge n. 206 del 2021, in ilprocessocivile.it; Oriani, L'opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987; ParisiInammissibile il ricorso straordinario avverso l'ordinanza del tribunale che risolve le controversie sorte in sede di vendita forzata delegata, in Ilprocessocivile.it; Saletti, Le (ultime) novità in tema di esecuzione forzata, in Riv. dir. proc. 2006, 194 ss.; Travi, Espropriazione mobiliare, Nss. D.I., VI, 1960, 920; Travi, Vendita dei beni pignorati, Nss. D.I., XX, Torino, 1975, 636.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario