Codice di Procedura Civile art. 541 - Distribuzione amichevole.Distribuzione amichevole. [I]. Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509, 510] secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione (1), sentito il debitore [485], provvede in conformità. (1) Le parole « giudice dell'esecuzione » sono state sostituite alla parola « pretore » dall'art. 93 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. InquadramentoNell'espropriazione mobiliare può aversi, previo accordo tra tutti i creditori, una distribuzione amichevole del ricavato (Cass. n. 10179/1998). È discusso se il giudice abbia sul piano di riparto concordato un sindacato di merito (Andrioli, 1968, 182) o solo formale (Garbagnati, 84). È inoltre dibattuto se il debitore debba aderire all'accordo in ragione dell'interesse sulla somma eventualmente avanzata dalla distribuzione (Capponi, 213). Piano di riparto concordatoNella sola espropriazione mobiliare, anche nell'ipotesi in cui vi siano più creditori concorrenti è possibile, su accordo unanime degli stessi, che avvenga la distribuzione amichevole della somma ricavata nella procedura in base ad un piano di riparto concordato tra i medesimi creditori (Cass. n. 10179/1998). L'accordo può essere rappresentato anche verbalmente all'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione (Garbagnati, 84). Approvazione del giudice dell'esecuzioneÈ discussa in dottrina la portata del sindacato effettuato dal giudice dell'esecuzione sul piano predisposto dai creditori concorrenti. Secondo una prima impostazione, in particolare, il giudice dovrebbe rifiutare l'approvazione, previo sindacato sul merito dell'accordo, nel caso in cui il contenuto dello stesso diverga dalla situazione sostanziale che deriva dall'azione esecutiva (Andrioli, 1968, 182; Denti, 329). Per altri, invece, il giudice dovrebbe verificare soltanto se all'accordo abbiano partecipato tutti i creditori (Garbagnati, 84). Sulla questione, è intervenuta, ormai da tempo, la S.C. evidenziando che nel processo di esecuzione mobiliare, la distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati secondo un piano concordato fra tutti i creditori aventi diritto alla partecipazione ed approvato dal pretore a norma dell'art 541 (cosiddetta distribuzione amichevole) è un negozio giuridico con il quale i creditori concorrenti liberamente dispongono della somma ricavata dalla vendita, sicché essi, nella loro autonomia negoziale, ben possono modificare, anche transattivamente, l'ordine delle graduazioni, i diritti di prelazione e l'ammontare dei crediti rispettivi, con la conseguenza che tale piano, una volta concordato, esplica la sua piena efficacia. Consegue a tale impostazione che la relativa approvazione potrà essere negata solo nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, nell'esercizio del controllo affidatogli, accerti la mancata partecipazione alla relativa stipulazione di tutti i creditori aventi diritto alla distribuzione ovvero accerti, in mancanza di un diverso specifico accordo, il mancato rispetto dei diritti di prelazione (Cass. n. 1954/1977). Approvazione del debitoreÈ oggetto di dibattito, sotto altro profilo, la necessità che il piano sia approvato anche dal debitore. Invero, in accordo con l'opinione dominante, tale esigenza deriva dalla natura transattiva dell'accordo e dalla circostanza che potrebbe residuare una somma in favore del debitore all'esito della distribuzione tra i creditori concorrenti (Andrioli, 1968; 182; Denti, 329; Capponi, 213). Per altri, invece, il debitore dovrebbe essere soltanto sentito non avendo alcun interesse alle modalità di distribuzione della somma ricavata tra i creditori (Garbagnati, 84). BibliografiaCapponi, Distribuzione della somma ricavata, in L'espropriazione forzata, Torino, 1988; Castoro, Il processo d'esecuzione nel suo aspetto pratico, 14a edizione, Milano, 2017; Denti, Distribuzione della somma ricavata, in Enc. dir., XIII, Milano 1964, 320; Dini, L'espropriazione presso terzi, Milano, 1983; Garbagnati, Il concorso dei creditori nel processo d'espropriazione, Milano, 1959. |