Codice di Procedura Civile art. 565 - Intervento tardivo.

Rosaria Giordano

Intervento tardivo.

[I]. I creditori chirografari che intervengono [499] oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1) ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

(1) Le parole « nell'articolo 564 » sono state sostituite alle parole « nell'articolo 563, secondo comma, » dall'art. 2 3 lett. e) n. 24 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

Inquadramento

L'intervento è tardivo, anche nell'espropriazione immobiliare, se avviene dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita. A riguardo, è stato chiarito che in tema di espropriazione immobiliare, l' intervento dei creditori è tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita (Cass. III, n. 689/2012).

Termine ultimo, per lo stesso intervento tardivo, è l'udienza di approvazione del ricavato, purché vi sia stata un'effettiva trattazione (Cass. n. 6432/2015).

I creditori chirografari, se intervenuti tardivamente, potranno soddisfarsi soltanto in via successiva e residuale rispetto agli altri creditori.

Tardività dell'intervento

Nell'espropriazione immobiliare l'intervento dei creditori è tardivo se si realizza dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita.

Sul punto, la S.C. ha precisato che in tema di espropriazione immobiliare, l' intervento dei creditori è tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita (Cass. III, n. 689/2012). Analogamente, nella giurisprudenza di merito si è ritenuto che merita accoglimento l'opposizione di un creditore chirografario, nell'ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare, avverso ordinanza giudiziale di rigetto dell'opposizione al progetto di distribuzione delle somme se proposte tempestivamente, evidenziando che tale è il caso dell'intervento antecedente all'udienza in esito alla quale il giudice dell'esecuzione abbia disposto la vendita per la prima volta, diversamente dovrà essere considerato tardivo l'intervento spiegato successivamente (Trib. S. Maria Capua Vetere I, 22 novembre 2011).

A riguardo, in sede applicativa si è evidenziato che la fissazione del termine della «prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita», cui ragguagliare la tempestività o la tardività dell'intervento, è da intendersi riferita alle eventualità dell'inutile esperimento di un primo incanto o dell'inutile decorso del termine delle offerte senza incanto, che danno entrambe luogo appunto alla pronuncia di una nuova ordinanza di vendita (Trib. Roma, 11 aprile 2005, per la quale è tardivo ogni intervento successivo all'udienza in esito alla quale il giudice dell'esecuzione ha disposto efficacemente la vendita per la prima volta).

Il comma 1 della norma in esame precisa che momento ultimo per l'intervento, anche tardivo, nell'espropriazione immobiliare, è costituito dall'udienza di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato.

Sul punto, la S.C. ha anche ribadito che siffatto limite deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596, ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio (Cass. n. 6432/2015).

Facoltà dei creditori chirografari tardivamente intervenuti

I creditori chirografari che, se intervenuti tardivamente, potranno soddisfarsi soltanto in via successiva e residuale rispetto agli altri creditori tempestivamente intervenuti.

Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il creditore chirografario intervenuto oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima di quella prevista dall'art. 596, pur concorrendo alla distribuzione del ricavato, non ha il potere di compiere atti di impulso della procedura, per essere detta facoltà riservata, a mente dell'art. 566, ai creditori iscritti e privilegiati muniti di titolo esecutivo (Cass. n. 22483/2014).

Bibliografia

Auletta, Il pignoramento immobiliare, in Il pignoramento nel suo aspetto pratico, a cura di De Stefano - Giordano, Milano 2020; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; De Stefano, Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 132/2014, in Riv. esecuz. forzata 2014, 787 ss.; Merlin, La vendita forzata immobiliare e la custodia dell’immobile pignorato, in Il processo civile di riforma in riforma, diretto da Carbone, Milano, 2006, 89 ss.; Metafora, È incostituzionale la seconda proroga della sospensione delle espropriazioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato, in Ilprocessocivile.it; Ricci G.F., La connessione nel processo esecutivo, Milano, 1986; S. Rossetti, La espropriazione presso terzi versione 2014: una riforma nel segno dell’efficienza, in Giustiziacivile.com, 2015; Saletti, La custodia dei beni pignorati nell’espropriazione immobiliare, in Riv. esecuz. forzata 2006, 67 ss.; Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961; Travi, Espropriazione immobiliare, in Nss. D.I., VI, Torino, 1969; Verde, Pignoramento in generale, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983.

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