Codice di Procedura Civile art. 578 - Delega a compiere la vendita.Delega a compiere la vendita. [I]. Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita [576 1] il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata. [II]. In tale caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita. InquadramentoLa circostanza che oggetto della procedura esecutiva possano essere immobili ricompresi in diverse circoscrizioni giudiziarie, giustifica la possibilità per il giudice dell'esecuzione di stabilire che l'incanto avvenga dinanzi al tribunale del luogo dove il bene è situato. In realtà la tendenziale obbligatorietà della delega ai professionisti delle operazioni di vendita e la residualità della vendita con incanto hanno ormai reso desueta la disposizione in esame. Delega al tribunale del luogo dove si trova il beneLa norma in esame trova fondamento nella regola per la quale dalla formulazione letterale degli artt. 21 e 26, e soprattutto dalla loro ratio intesa ad accentrare nella direzione e nel controllo di un solo giudice di esecuzione la procedura espropriativa immobiliare, deriva che, ove più parti di un solo immobile o più immobili, compresi in unica esecuzione, si trovino ubicati in più circoscrizioni giudiziarie, competente per l'espropriazione di tutti gli immobili, ancorché non collegati funzionalmente, sia il giudice del luogo ove si trovano le parti dell'unico immobile ovvero l'immobile o gli immobili soggetti a maggior tributo o, in mancanza di tributo, l'immobile o la parte di immobile di maggior valore (Cass. n. 1491/1989). Invero, tale principio comporta una proroga della competenza del giudice del luogo dove si trovino la maggior parte degli immobili pignorati. La necessità di assicurare una maggiore funzionalità delle operazioni di vendita con incanto può rendere opportuna una delega, peraltro, delle stesse al tribunale del luogo dove si trova il bene. In realtà la disposizione in commento è ormai desueta poiché, da un lato, la tendenziale obbligatorietà della delega a professionisti delle vendite immobiliari (v. commento sub art. 591-bis) implica, almeno per gli avvocati e commercialisti, che non operino limitazioni di circoscrizione giudiziaria e, da un altro, la stessa trova applicazione nella sola vendita con incanto, destinata ad avere un'applicazione in fattispecie residuali (v. commento sub art. 503). 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