Codice di Procedura Civile art. 580 - Prestazione della cauzione (1).Prestazione della cauzione (1). [I]. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576. [II]. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. (1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 30 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo recitava: «[I]. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita. [II]. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto». InquadramentoLa prestazione della cauzione condiziona la partecipazione all'incanto immobiliare, a pena di nullità dell'aggiudicazione. La cauzione deve essere prestata entro il termine, da considerarsi perentorio, indicato nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita. La cauzione dopo l'incanto è restituita agli offerenti che non si sono resi aggiudicatari ed è trattenuta per un decimo alla procedura ove l'offerente non si sia presentato senza giustificato e documentato motivo. Cauzione: prestazioneLa prestazione della cauzione secondo le modalità ed entro il termine indicato nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita condiziona la partecipazione all'incanto. La mancata presentazione, nel termine previsto, della cauzione impedisce all'offerente la partecipazione alla gara ed integra una causa di radicale nullità del provvedimento di aggiudicazione dell'immobile in suo favore, senza che l'omessa impugnazione dello stesso da parte di controinteressati, possa sanare il vizio precludendo l'aggiudicazione in favore di altro offerente (Cass. n. 17728/2014). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che è perentorio e non prorogabile il termine fissato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita per il deposito della cauzione da parte degli offerenti all'incanto (Cass. S.U., n. 262/2010, Foro it., 2010, n. 5, 1462, con nota di Barone). Segue : restituzioneDi regola, quando l'offerente non si rende aggiudicatario la cauzione è restituita allo stesso subito dopo l'incanto. Diversamente, dopo la riforma di cui alla l. n. 80/2005, se l'offerente non ha partecipato all'incanto senza giustificato e documentato motivo, la cauzione sarà restituita solo nella misura di nove decimi ed acquisita, per la restante parte, alla procedura. In detta ipotesi, la cauzione ha evidente finalità sanzionatoria tenendo responsabilizzare i soggetti interessati all’acquisto. Peraltro, dalla formulazione della norma sembra doversi evincere che la sanzione trova applicazione solo nei confronti di chi, pur presente all’incanto, non abbia presentato offerte (Balena – Bove, 224 ss.). Secondo una parte della dottrina, invece, qualora il delegato rifiutasse la restituzione di un decimo della cauzione, non dovrebbe proporsi da parte dell’offerente interessato il reclamo di cui all’art. 591-ter bensì direttamente opposizione agli atti esecutivi (Miccolis). Per contro, nel regime antecedente alla l. n. 80/2005, colui che chieda di prendere parte all'incanto e presti la cauzione, senza poi parteciparvi, ha diritto, se l'incanto vada deserto, alla integrale restituzione della cauzione, potendo questa essere perduta a titolo di multa solo da parte di chi si sia aggiudicato il bene e non abbia poi provveduto a depositare il prezzo nel termine stabilito (Cass. n. 713/2006). 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D.I., VI, Torino, 1964, 902; Turroni, Commento agli artt. 570 e ss., in Commentario alle riforme del processo civile, diretto da S. Chiarloni, Bologna, 2007, 916 e ss.; Vaccarella, Orientamenti e disorientamenti giurisprudenziali in tema di aumento di sesto, in Foro it. 1989, I, 1923; Vaccarella, La vendita forzata immobiliare fra delega al notaio e prassi giudiziarie «virtuose», in Riv. esecuz. forzata 2001, 289 ss.; Vocino, Irrevocabilità dell’offerta di aumento di sesto nella vendita forzata immobiliare, in Riv. dir. proc. 1964, 144. |