Codice di Procedura Civile art. 594 - Assegnazione delle rendite.Assegnazione delle rendite. [I]. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [178 2 att.]. InquadramentoDurante l'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può decidere che vengano distribuite ai creditori le rendite derivanti dall'immobile oggetto della stessa. La relativa decisione è assunta con ordinanza non impugnabile. Se ai fini dell'attribuzione ai creditori delle rendite sorgono contestazioni, trattandosi di distribuzione parziale ma definitiva, trova applicazione l'art. 512 (Castoro, 837). Distribuzione delle renditeNel corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che vengano distribuite le rendite - al netto delle spese (Provinciali, 217) - derivanti dall'immobile oggetto della stessa tra i creditori. La decisione è assunta, secondo quanto stabilito dall'art. 178, comma 2, disp. att., mediante ordinanza non impugnabile. In dottrina si è osservato che, dovendo il richiamo ad una distribuzione operata ai sensi degli artt. 596 e ss., far ritenere che la stessa sia una distribuzione definitiva, la non impugnabilità dell'ordinanza cui fa riferimento l'art. 178 disp. att. attiene in via esclusiva alla scelta di disporre la distribuzione parziale e non alle modalità del riparto delle somme tra i creditori concorrenti che seguono il regime generale ex art. 512 (Castoro, 837), con conseguente opponibilità ai sensi dell'art. 617. BibliografiaCastoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Picardi, Manuale del processo civile, Milano, 2010; Provinciali, Amministrazione giudiziaria, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 212; Travi, Espropriazione immobiliare, in Nss. D.I., VI, Torino, 1964, 902. |