Codice di Procedura Civile art. 602 - Modo dell'espropriazione.

Rosaria Giordano

Modo dell'espropriazione.

[I].Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno [2784 ss. c.c.] o da ipoteca [2808 ss. c.c.] per un debito altrui [2858 ss., 2868 ss., 2910 2 c.c.], oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode [2901 c.c.], si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Inquadramento

Le norme dettate dagli artt. 602-604 in tema di espropriazione contro il terzo proprietario trovano applicazione in quelle peculiari fattispecie di responsabilità senza debito, nelle quali si realizza una scissione soggettiva tra il debitore ed il soggetto nei confronti del quale si svolge l'espropriazione.

In entrambe le ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 603 viene in rilievo l'art. 2808 c.c.: in particolare, il comma 1 sancisce il c.d. diritto di sequela, per il quale il creditore ipotecario può far espropriare il bene anche se non si trova più nel patrimonio del debitore; il comma 2 della stessa disposizione è invece dedicato al terzo datore di ipoteca che si impegna a garantire un debito altrui con un proprio bene (Travi, 4 ss.).

La terza ipotesi di responsabilità senza debito prevista dall'art. 602 è quella della declaratoria di inefficacia, a seguito di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di acquisto del terzo in quanto ritenuto pregiudizievole per i creditori.

Le fattispecie descritte dalla norma non sono ritenute tassative; ad esse deve peraltro aggiungersi ex art. 2929-bis c.c., introdotto dal d.l. n. 83/2015, con riguardo all'azione diretta nei confronti del terzo nell'ipotesi di atto di alienazione a titolo gratuito, pur nelle peculiari condizioni previste dalla norma.

Profili generali dell'espropriazione contro il terzo proprietario

Le disposizioni dettate dagli artt. 602 ss. trovano applicazione nelle ipotesi in cui vi sia una scissione soggettiva tra il debitore ed il soggetto nei confronti del quale si svolge l'espropriazione. Si tratta, quindi, di una forma di responsabilità senza debito.

Invero, per promuovere l'espropriazione forzata contro il terzo proprietario non é necessario un titolo esecutivo autonomo, ma é sufficiente quello ottenuto contro il debitore diretto. Ciò si deduce, come evidenziato da lungo tempo in sede di legittimità, sia dalla posizione di responsabile senza debito, propria del terzo proprietario, sia dalla formulazione dell'art 603, il quale prescrive che titolo esecutivo e precetto debbono essere notificati "anche" al terzo, sia dal regime delle eccezioni che il terzo può opporre al creditore, a norma del combinato disposto degli artt.  2870 e 2859 c.c. (Cass. n. 1746/1975).

Tali norme, disciplinando l'espropriazione su beni gravati da pegno o ipoteca per un debito altrui e quella su beni la cui alienazione è stata revocata per frode, realizzano sul piano processuale l'art. 2910, comma 2, c.c. (Andrioli, III, 1968, 299).

Le prime due forme di c.d. responsabilità senza debito sono disciplinate dal comma 1 dell'art. 602 e sono costituite dal terzo che ha acquistato un bene già gravato da pegno o ipoteca (c.d. terzo acquirente a titolo particolare per atto tra vivi o per legato) ovvero dal terzo datore di ipoteca.

In entrambe le ipotesi viene in rilievo l'art. 2808 c.c.: in particolare, il comma 1 sancisce il c.d. diritto di sequela, per il quale il creditore ipotecario può far espropriare il bene anche se non si trova più nel patrimonio del debitore; il comma 2 della stessa disposizione è invece dedicato al terzo datore di ipoteca che si impegna a garantire un debito altrui con un proprio bene (Travi, 4 ss.).

La terza ipotesi di responsabilità senza debito prevista dall'art. 602 è quella della declaratoria di inefficacia, a seguito di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di acquisto del terzo in quanto ritenuto pregiudizievole per i creditori.

Peraltro, in dottrina come in giurisprudenza si tende a ritenere non tassative le fattispecie descritte dall'art. 602 (Travi, 4 ss.).

Per promuovere l'espropriazione nei confronti del terzo proprietario non è necessario un titolo esecutivo autonomo, ma è sufficiente quello ottenuto contro il debitore diretto (Cass. n. 1746/1975).

Casistica

 Il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602 e 604) nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca, ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile, salvo il diritto del successivo acquirente di proporre opposizione di terzo all'esecuzione (Cass. n. 18235/2014).

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti (Cass. n. 9369/2024).

I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono - anche dopo la novella dell'art. 52, comma 2, l. fall., introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 - avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, di cui al capo V della l. fall., in quanto non sono creditori diretti del fallito e l'accertamento dei loro diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contraddittorio con la parte che si assume loro debitrice, dovendosi, invece, avvalere, per la realizzazione delle loro pretese in sede esecutiva, delle modalità di cui agli artt. 602-604 in tema di espropriazione contro il terzo proprietario (Cass. n. 2540/2016).

Il diritto dell'istituto di credito fondiario di agire esecutivamente per il recupero del proprio credito sussiste non solo contro gli aventi causa ed i successori del mutuatario, ma anche - in applicazione dell'art. 20 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - nei confronti dei successori e degli aventi causa dell'eventuale terzo datore dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo (Cass. n. 6105/2013).

Nell’ipotesi di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione (interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato in bonis, mentre l'ipoteca iscritta in forza di detto decreto si consolida, con la conseguenza che, ove il bene ipotecato venga acquistato da un terzo dopo l'iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602 c.p.c., poiché l'ipoteca anteriormente iscritta attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare l'immobile ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente (Cass. I, n. 13810/2022).

Nel caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento, presso il terzo acquirente, del credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di acquisto, trattandosi di strumenti di tutela alternativi, riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti, che gli consentono, rispettivamente, di aggredire - nel primo caso - il bene con una azione esecutiva immobiliare ex art. 602 nei confronti del terzo acquirente, ovvero di conseguire - nel secondo - una ordinanza di assegnazione del corrispettivo ancora da pagare, ex art. 553 (Cass. n. 20595/2015).

La fattispecie regolata dall'art. 2929 bis c.c.

Occorre inoltre tener conto del nuovo art. 2929-bis c.c., introdotto dal d.l. n. 83/2015, conv., con modif., nella l. n. 132/2015. La norma è stata ulteriormente modificata dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella l. n. 119/2016.

Il legislatore, nell'obiettivo di consentire al creditore una più celere soddisfazione in sede esecutiva a fronte del compimento di alcuni atti revocabili da parte del creditore ed, al contempo, di ridurre le azioni revocatorie rispetto alle numerose attualmente incardinate dinanzi agli uffici giudiziari, prevede che, ad alcune condizioni, colui il quale vanti un credito sorto prima del momento nel quale il debitore ha posto in essere un vincolo di indisponibilità o donato un bene immobile o un bene mobile registrato può agire direttamente in sede esecutiva — a seconda dei casi, rispettivamente, nei confronti del proprio debitore ovvero del terzo acquirente nelle forme dell'espropriazione presso il terzo proprietario — senza dover previamente accertare in sede cognitiva l'inefficacia dell'atto.

L'opportunità dell'inserimento dell'art. 2929-bis c.c., come non trascura di osservare la Relazione illustrativa al decreto n. 83/2015, si correla anche all'orientamento della giurisprudenza che ritiene che le decisioni in tema di revocatoria non siano immediatamente esecutive ex art. 282, essendone necessario il passaggio in giudicato per i relativi effetti costitutivi. Invero, ad esempio, in accordo con la più recente giurisprudenza di legittimità, la sentenza di revocatoria fallimentare, anche se oggetto di impugnazione, costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia (Cass. n. 16737/2011).

Prima dell'emanazione del d.l. n. 83/2015, gli atti in questione - ad esempio, la costituzione di fondo patrimoniale, le donazioni, i trust - costituivano negozi giuridici con piena efficacia tra le parti, ferma la possibilità per i creditori laddove gli fossero stati posti in essere al solo fine di danneggiare i creditori, di provare la volontà fraudolenta del loro debitore di diminuire o eliminare la sua garanzia patrimoniale. In altre e più chiare parole, doveva essere promosso un procedimento giudiziario ordinario nel quale entrambe le parti erano ammesse a provare le loro ragioni e che, in caso di prova della tesi del creditore danneggiato, poteva concludersi con una sentenza del giudice che dichiarava la inefficacia del trasferimento nei confronti del creditore procedente e solo a conclusione del processo il creditore poteva soddisfarsi sul bene del debitore.

Attualmente, invece, il creditore può agire direttamente in sede esecutiva nei confronti del debitore ovvero, nell'ipotesi di alienazione a titolo gratuito, del terzo proprietario.

La norma introduce una ipotesi di automatica inefficacia temporanea e relativa ex lege dell'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità ovvero dell'atto di alienazione (a titolo gratuito), in presenza dei seguenti presupposti:

1)- trascrizione del pignoramento da parte del creditore entro e non oltre l'anno successivo alla trascrizione degli atti impositivi dei vincoli;

2)- mancata proposizione dell'opposizione esecutiva da parte del debitore.

Trascorso l'anno dalla trascrizione dell'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità ovvero dell'atto di alienazione compiuti a titolo gratuito, dunque, cessa questa situazione di inefficacia temporanea ex lege (verso i creditori anteriori) salva la possibilità per il creditore, nei successivi quattro anni (o, per essere più precisi, nei cinque anni dal compimento dell'atto) di ottenere comunque la dichiarazione di inefficacia finalizzata all'avvio dell'azione esecutiva, a seguito del vittorioso esperimento della azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (e salve sempre e disposizioni speciali in materia di revocatoria fallimentare e di revocatoria penale).

Dall'analisi dell'art. 2929-bis c.c., si desume che in tanto il creditore può sottoporre ad esecuzione il bene immobile (o mobile registrato), in quanto: 1)- il creditore sia munito di un titolo esecutivo; 2)- il titolo esecutivo riguardi un credito sorto prima del compimento dell'atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore; 3)- il debitore abbia posto in essere a favore di un terzo un atto di alienazione o di indisponibilità a titolo gratuito avente ad oggetto il bene che si intende sottoporre ad esecuzione; 4)- l'atto di pignoramento, non solo sia stato notificato, ma sia stato reso pubblico mediante trascrizione (se si tratta beni immobili) o iscrizione nei pubblici registri (se si ha riguardo ai beni mobili registrati) entro un anno dalla trascrizione dell'atto di alienazione.

Quando si fa riferimento all'anteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto di disposizione o all'alienazione a titolo gratuito del cespite da parte del debitore, si ha riguardo al momento in cui il credito è sorto, non necessariamente coincidente ed, anzi, di regola anteriore alla formazione del titolo esecutivo, invero necessario al solo fine di promuovere o intervenire nell'esecuzione forzata. Naturalmente il creditore potrà procedere direttamente in sede esecutiva purché l'atto sia pregiudizievole delle sue ragioni, implicando una riduzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. idonea ad incidere sulla concreta possibilità dello stesso di soddisfarsi nei confronti del debitore e sia a titolo gratuito.

La “scommessa” ai fini della riduzione del contenzioso e quindi di una maggiore efficienza del sistema giudiziario - come evidenzia la stessa Relazione Illustrativa - è quella per la quale soltanto in alcuni casi e non in tutti il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione o ogni altro interessato propongano opposizione ex art. 615 o 619 (quanto ai terzi interessati) onde dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto.

L'onere della prova, dalla formulazione della norma, sembra infatti essere posto, in senso invertito, a carico dell'opponente e potrà essere fondato esclusivamente sull'assenza di pregiudizio per il creditore ovvero sulla non consapevolezza da parte del debitore di avere arrecato un pregiudizio siffatto. Pertanto, è stata introdotta una sorta di presunzione legale di inefficacia dell'atto compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore, presunzione che potrà essere superata esclusivamente all'esito del vittorioso esperimento delle predette opposizioni esecutive.

Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, interviene sull'art. 2929-bis c.c. e lo modifica, nell'evidente intento di rafforzare ulteriormente la tutela del creditore.

In primo luogo si prevede, infatti, che quando il creditore aggredisce il bene, ormai transitato nel patrimonio del terzo, nelle forme dell'espropriazione presso il terzo proprietario è preferito ai creditori personali del terzo nella distribuzione del ricavato.Ulteriore precisazione, sempre in  una prospettiva di favor creditoris,  è quella per la quale se con l'atto di disposizione sono stati costituiti diritti sull'immobile ai sensi del comma 1 dell'art. 2812 c.c., il creditore pignorerà la cosa come libera nei confronti del proprietario.

Si è evidenziato che l'onere della prova, dalla formulazione della norma, sembra infatti essere posto, in senso invertito, a carico dell'opponente.

Nella versione originaria dell'art. 2929-bis c.c. l'assolvimento di tale onus probandi poteva fondarsi esclusivamente sulla non consapevolezza da parte del debitore di avere arrecato un pregiudizio al creditore.

Oggi viene consentita la deduzione in sede di opposizione all'esecuzione anche della circostanza che l'atto non ha arrecato, in concreto, alcun pregiudizio al creditore medesimo.

Resta ferma la generale presunzione legale di inefficacia dell'atto compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore, presunzione che potrà essere superata esclusivamente all'esito del vittorioso esperimento delle predette opposizioni esecutive.

La riforma di cui al d.l. 3 maggio 2016, n. 59 ha inoltre inserito un nuovo comma all'interno dell'art. 2929-bis c.c. che ha l'obiettivo di tutelare le ragioni dell'avente causa dal soggetto che ha acquistato (a titolo oneroso o gratuito) il bene dal debitore esecutato.

Invero, si pone un “limite” all'esercizio dell'azione esecutiva diretta del creditore nelle forme di cui agli artt. 602 e ss. con riguardo all'avente causa del contraente immediato, il quale abbia acquistato i propri diritti a titolo oneroso.

Nondimeno sono fatti salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento, sicché se l'atto di acquisto è successivo a detta trascrizione la previsione non può trovare applicazione.

Bibliografia

Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2019; Costantino, Le figure di terzo proprietario, in Riv. dir. civ. 1986, II, 389; Costantino, Le espropriazioni forzate speciali, Milano, 1982; Luiso, L’esecuzione ultra partes, Milano, 1985; Mandrioli, Il terzo nel procedimento esecutivo, in Riv. dir. proc. 1954, 185; Rubino, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, Milano, 1956; Tarzia, Espropriazione contro il terzo proprietario, in Nss. D.I., VI, Torino 1964, 966; Travi, Espropriazione contro il terzo proprietario, in Nss. D.I., VIII, Torino, 1992, 4 ss.; Vaccarella, Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forzata - La tutela, in Riv. dir. civ. 1986, II, 407.

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