Codice di Procedura Civile art. 607 - Cose pignorate.

Rosaria Giordano

Cose pignorate.

[I]. Se le cose da consegnare sono pignorate [518 1], la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

Inquadramento

Finalità della norma è quella di disciplinare il conflitto tra il diritto del creditore procedente nell'ambito dell'esecuzione forzata e quello della parte istante il rilascio nell'esecuzione in forma specifica per consegna di beni mobili (Castoro, 940).

Il conflitto è risolto attribuendo prevalenza all'espropriazione forzata, per la tutela dei diritti dei creditori, nonché per evitare che, entrato il bene mobile nel possesso dell'istante si perfezioni l'acquisto ex art. 1153 c.c., con effetti irreparabili per l'esecuzione per espropriazione (Andrioli III, 311; Denti, 187; Proto Pisani, 741).

Il soggetto istante la consegna potrà proporre opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 (Montesano, 556).

Prevalenza del pignoramento

Il conflitto tra il diritto del creditore procedente e dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva per espropriazione forzata e quello della parte istante nell'esecuzione per consegna di beni mobili è risolto in favore del primo, per impedire che mediante la consegna fosse mutata la situazione di fatto e di diritto creata dalla custodia disposta a seguito dell'effettuazione del pignoramento (Andrioli III, 312).

Pertanto, se l'ufficiale giudiziario riscontra che le cose da consegnare sono pignorate, redige processo verbale nel quale fa risultare la sussistenza di tale causa ostativa alla consegna indicando, ove possibile, gli estremi del pignoramento preesistente (Castoro, 940).

Possibilità di proporre opposizione di terzo da parte dell'istante

A fronte della prevalenza, nella regolamentazione immediata del conflitto, del diritto del creditore pignorante con conseguente arresto della consegna, la parte istante potrà dedurre le proprie ragioni in sede di opposizione di terzo all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 619. In mancanza, il bene mobile sarà trasferito all'aggiudicatario e la consegna non potrà più avvenire (Montesano, 556).

Ambito di applicazione della norma

Questione problematica è quella concernente l'operatività della disciplina dettata dalla norma in commento anche nell'ipotesi in cui le cose da consegnare non siano pignorate, bensì assoggettate alla misura cautelare del sequestro, giudiziario o conservativo.

Una prima tesi, affermata da autorevole dottrina, esclude l'applicabilità in via analogica dell'art. 607 c.p.c. in tale fattispecie evidenziando che un provvedimento provvisorio non potrebbe mai costituire ostacolo alla consegna della cosa mobile all'avente diritto (Denti, 179).

In accordo con una distinta prospettazione interpretativa, invece, la disciplina stabilita dalla disposizione in esame opererebbe anche nel caso di sequestro delle cose da consegnare, con l'unica diversità rappresentata dalle modalità di accertamento del diritto alla consegna, non già con l'opposizione di terzo ex art. 619, quanto, in sede attuativa, dinanzi al giudice della cautela nei confronti del sequestrante ovvero, nell'ipotesi di avvenuta introduzione del giudizio di merito, mediante intervento volontario nello stesso ai sensi dell'art. 105 o proposizione dell'opposizione di terzo a seguito della pronuncia della sentenza di condanna (Montesano, 556).

Altra questione problematica in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 607 è quella afferente la possibilità di estendere la disciplina posta dallo stesso anche all'ipotesi di esecuzione forzata per rilascio di beni immobili.

La risposta affermativa ha il conforto nella posizione suffragata da autorevole dottrina per la quale, nonostante la formulazione letterale della disposizione in commento, la medesima deve essere estesa analogicamente all'esecuzione per rilascio di immobili che può, invero, presentare problematiche non dissimili nelle ipotesi, ad esempio, di immobile affidato alla custodia di soggetto diverso dal debitore ovvero di titolo in forza del quale si procede al rilascio inopponibile ai creditori, come avviene nel caso di giudizio di rivendica incardinato dopo il pignoramento e soltanto nei confronti del debitore (Satta III, 473).

Peraltro, appare dominante l'opposta tesi in forza della quale l'art. 607 avrebbe valenza esclusivamente per le cose mobili per evitare che, ove sottratte alla propria destinazione con la consegna, ne sia possibile una circolazione con le conseguenze previste dall'art. 1153 c.c., idonee ad eludere gli effetti del pignoramento, mentre tale problematica non sussisterebbe per i beni immobili attesa la prevista trascrizione del pignoramento immobiliare (Andrioli III, 311; Denti, 187; Proto Pisani, 741).

Bibliografia

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