Codice di Procedura Civile art. 627 - Riassunzione (1).Riassunzione (1). [I]. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio [153, 630 1] fissato dal giudice dell'esecuzione [484] e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato [324] della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione [481 2]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 49 l. 14 luglio 1950, n. 581. InquadramentoRispetto al termine entro il quale, a pena di estinzione dello stesso, deve essere effettuata la riassunzione del processo esecutivo sospeso, la norma in esame è stata oggetto di un'interpretazione evolutiva. In particolare, si è chiarito che a seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 da parte dell'art. 33 l. n. 353/1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, la disposizione in esame, nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il dies a quo del termine per la riassunzione e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282, nasce con la sua stessa pubblicazione (Cass. n. 8683/2017; Cass. n. 24447/2011). Sebbene la norma stabilisca che la riassunzione deve essere effettuata con ricorso, secondo una parte della dottrina dovrebbe piuttosto essere posto in essere l'atto il cui compimento era stato impedito dalla sospensione (Satta, 1966, 506). Decorrenza del termine per la riassunzioneLa norma in commento è stata oggetto di un'interpretazione evolutiva nella giurisprudenza di legittimità a seguito della novellazione dell'art. 282 ad opera della l. n. 353/1990. Invero, in accordo con l'orientamento tradizionale, si riteneva che la sospensione disposta a seguito della proposizione di un'opposizione esecutiva non cessasse immediatamente con il deposito della sentenza emessa in unico grado, ma durasse fino al passaggio in giudicato in senso formale della sentenza che definisce il giudizio di opposizione, allorquando avverso la sentenza stessa fosse stata proposta impugnazione nei modi previsti dalla legge (Cass. n. 8251/1991). Questa tesi era stata espressa anche evidenziando che l'art. 627 stabilisce che in mancanza del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine di sei mesi "dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione", sicché, ove non sia stata pronunciata sentenza di appello di rigetto dell'opposizione, risulta inapplicabile la norma predetta e, mancando nell'art. 549 una alternativa alla ipotesi di fissazione, da parte del giudice, del termine per la riassunzione, devesi far applicazione della norma dell'art. 297, stante la sostanziale assimilabilità di questa ipotesi alla fattispecie della sospensione ex art. 295 cosicché il termine decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza resa nella controversia che abbia determinato la sospensione del processo esecutivo (Cass. n. 7760/2007). Peraltro, è stato ormai chiarito che a seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 da parte dell'art. 33 l. n. 353/1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, la disposizione in esame, nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il dies a quo del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282, nasce con la sua stessa pubblicazione (Cass. n. 8683/2017;Cass. n. 24447/2011). In ogni caso, in virtù del rinvio all'art. 627 c.p.c., da parte dell'art. 481, comma 2, c.p.c., nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine di efficacia del precetto resta sospeso fino alla definizione del giudizio di legittimità (Cass. III, n. 27848/2022). Nell'ipotesi di pluralità di provvedimenti di sospensione il termine per la riassunzione decorre dall'ultima cessazione degli effetti sospensivi (Cass. n. 2148/1975). E' stato poi precisato in giurisprudenza che il termine per la riassunzione del processo esecutivo decorre dalla pronunzia del provvedimento che comporti il venir meno della causa di sospensione, sempre che lo stesso non sia stato impugnato, mentre è irrilevante che sia stata presentata istanza di revoca, che - al pari delle vicende impugnatorie ad essa relative - non preclude il decorso del termine ex art. 627 (Cass. n. 7109/2015, la quale ha confermato la decisione di merito, che, con riferimento all'ipotesi di sospensione di una procedura esecutiva ordinaria, in ragione della sua conversione in procedura esattoriale, aveva individuato il "dies a quo", per la decorrenza del termine di riassunzione della prima, in quello della definitività dell'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione della seconda, negando, invece, rilievo sia all'istanza di revoca del provvedimento estintivo della procedura esattoriale, sia allo stesso "iter" delle impugnazioni proposte in relazione alla decisione intervenuta in merito a tale istanza). Modalità della riassunzioneLa norma in commento stabilisce che la riassunzione deve essere effettuata con ricorso. Peraltro, secondo una parte della dottrina nel termine indicato si dovrebbe piuttosto compiere l'atto esecutivo che era rimasto impedito dalla sospensione (Satta, 1966, 506), almeno laddove si tratti di atto di parte (Furno, 113). BibliografiaBarreca, La riforma della sospensione del processo esecutivo, in Riv. esecuz. forzata 2006, 659; Bucolo, La sospensione nell'esecuzione, Milano, 1972, I, 81 ss.; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; Furno, La sospensione del processo esecutivo, Milano, 1956; Luiso, Sospensione del processo di esecuzione forzata, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 59 ss.; Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 2006; Menchini e Motto, Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Milano, 2007, 171 e ss.; Olivieri, Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna, poteri officiosi del giudice, in AA.VV., Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, Milano, 2005, 1241 ss. |