Codice di Procedura Civile art. 631 bis - Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (1).

Rosaria Giordano

Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (1).

[I]. Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non e' effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicita' sul portale non e' stata effettuata perche' i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

(1) Articolo inserito dall'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, per l'applicazione vedi l'art. 23, comma 9, d.l. n. 83 del 2015 medesimo.

Inquadramento

La norma in commento, introdotta dal d.l. n. 83/2015, conv. nella l. n. 132 /2015, prevede che il processo esecutivo si estingue anche se per causa imputabile al creditore procedente o ad un creditore titolato non è effettuata la pubblicità obbligatoria sul portale delle vendite pubbliche.

Tra le cause imputabili ai creditori rientra anche la mancata corresponsione al professionista delegato del fondo spese necessario per l'effettuazione della pubblicità.

È discusso se la norma possa trovare applicazione analogica anche per l'altra forma di pubblicità obbligatoria (su siti internet), nonché per la pubblicità facoltativa su quotidiani ove concretamente disposta dal giudice dell'esecuzione.

La norma non trova peraltro applicazione all'udienza di vendita (Cass. S.U., n. 18185/2013), né in sede di approvazione del progetto di riparto (in dottrina, Castoro, 1105).

Per alcuni la disposizione sarebbe inoltre incompatibile con le esecuzioni dirette (Andrioli, III, 1968, 394).

Estinzione per omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

Severe sono le conseguenze per il creditore correlate all'omessa pubblicità della vendita sul portale delle vendite pubbliche.

Invero, con il d.l. n. 83/2015 è stata introdotta la norma in esame in virtù della quale, se nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione, non è effettuata la pubblicazione sul portale delle vendite telematiche, per causa imputabile al creditore procedente o ad un creditore titolato (e non anche, quindi, al professionista delegato), e salvo che ciò derivi da un mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, il giudice dichiara, deve ritenersi anche d'ufficio, con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo, con provvedimento che sarà, alla stregua di quanto espressamente precisato, assoggettato al rimedio del reclamo al collegio ex art. 630, che costituisce il generale mezzo di controllo avverso i provvedimenti di estinzione tipici della procedura esecutiva. In sostanza, anche la collocazione della nuova norma subito dopo l'art. 631, fa ritenere che si tratti di una forma di inattività processuale che conduce all'estinzione del procedimento.

L'omessa pubblicità sul portale sarà imputabile al creditore sia nelle ipotesi meno ricorrenti nelle quali, in mancanza di un professionista delegato alle operazioni di vendita, è tenuto direttamente a curare la pubblicità, sia, più di frequente, per mancata corresponsione al delegato del fondo spese necessario per l'effettuazione della pubblicità stessa.

Applicabilità in via analogica della previsione ad altre forme di pubblicità obbligatoria e facoltativa

Occorre chiedersi se, in presenza di tale disciplina, pur limitata all'omessa tempestiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite telematiche, la norma possa trovare applicazione analogica nelle ipotesi in cui non venga effettuata entro il termine indicato l'altra forma di pubblicità obbligatoria ancora prevista, ovvero quella su appositi siti internet. Ciò consentirebbe anche di risolvere la tradizionale problematica correlata all'incertezza interpretativa, derivante dal silenzio del legislatore, circa le sanzioni per il caso di omessa pubblicità o di pubblicità irregolare.

La S.C. si è recentemente espressa sulla questione pervenendo alla soluzione più restrittiva in forza della quale l'estinzione della procedura esecutiva segue esclusivamente alla mancata pubblicazione, nel termine previsto, dell'avviso sul portale delle vendite pubbliche ove dipendente da una condotta inerte del creditore; per le altre ipotesi, come quella della mancata pubblicazione dell'avviso su altri siti per omesso versamento del fondo per le spese di pubblicità, la scadenza del termine, ove non prorogato, comportando l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, determina l'improseguibilità dello stesso (Cass. n. 8113/2022, in Ilprocessocivile.it, con nota di D'Alonzo).

Più problematica appare, invece, l'estensione dell'operatività della sanzione dell'estinzione della procedura esecutiva laddove il Giudice dell'esecuzione abbia disposto ulteriori forme straordinarie di pubblicità come, oggi, quella sui quotidiani, e la pubblicità non sia stata effettuata prima della vendita, atteso che sembrerebbe eccessiva la sanzione prevista per una pubblicità di carattere discrezionale, peraltro estendendo l'applicazione di una previsione che fa riferimento esclusivo alla pubblicità sul portale delle vendite telematiche, forma di pubblicità obbligatoria. Peraltro, non può trascurarsi di evidenziare che non è privo di rilevanza in generale il mancato rispetto delle forme di pubblicità straordinaria, essendo incontroverso l'assunto in forza del quale la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490 con l'ordinanza che dispone l'incanto, è idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione (Cass. n. 21106/2005).

La dottrina tende invece a ritenere valida la vendita effettuata nonostante il mancato rispetto delle prescrizioni sulla pubblicità facoltativa (Satta, III, 1968, 292; Bongiorno, 42).

Bibliografia

Bellé, Estinzione tipica e chiusura atipica del processo esecutivo, in Riv. esecuz. forzata 2007, 413; Bonafine, Chiusura anticipata dell’esecuzione forzata per infruttuosità, in ilprocessocivile.it, 4 maggio 2016; Bongiorno, Espropriazione mobiliare presso il debitore, in Dig. civ., VIII, Torino, 1992, 42; Bove, Capponi, Martinetto, Sassani, L'espropriazione forzata, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, Torino, 1988, 558 ss.; Colandrea, Estinzione dell’esecuzione, in Ilprocessocivile.it, 12 ottobre 2016; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017; De Stefano, Gli interventi in materia di esecuzione forzata, in Riv. esecuz. forzata 2014, n. 4, 79; Giordano, Sui presupposti per la chiusura anticipata della procedura di espropriazione immobiliare, in il processo civile.it, 23 agosto 2013; Iannicelli, Note sull'estinzione del processo esecutivo, Salerno, 2004; Luiso, Sassani, sub artt. 630, 631, in La riforma del processo civile, Milano, 2006; Massari, Rinunzia agli atti del giudizio, in Nss. D.I., XV, Torino, 1968, 1156; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. giur. 2015, n. 3, 390; VaccarellaRinuncia agli atti, in Enc. dir., XX, Milano, 1989, 960 ss.

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