Codice di Procedura Civile art. 633 - Condizioni di ammissibilità.

Caterina Costabile

Condizioni di ammissibilità.

[I]. Su domanda [638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [637] pronuncia ingiunzione di pagamento [658 1] o di consegna [186-ter 1]:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634, 635];

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636 1];

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636 1].

[II]. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione [1353 ss. c.c.], purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione [1359 c.c.] (1).

(1) Seguiva un ultimo comma abrogato dall'art. 9 1 d.lg. 9 ottobre 2002, n. 231.

Inquadramento

Il procedimento di ingiunzione o monitorio assolve la funzione di consentire la rapida formazione del titolo esecutivo allorché sia lecito presumere che la domanda di condanna ad una determinata prestazione non si esponga alla possibilità di una contestazione seria e fondata da parte del soggetto intimato.

Questa funzione è realizzata, per un verso, consentendo che il giudice emani un provvedimento di condanna in assenza di contraddittorio e, per altro verso, spostando sul convenuto (cioè sulla parte nel cui interesse è predisposto il contraddittorio) il giudizio sull'opportunità di determinare l'instaurazione del processo a cognizione piena.

La prima fase (monitoria in senso stretto) è sempre necessaria e si sviluppa dal momento del deposito del ricorso a quello della notifica del decreto ingiuntivo ovvero della pronuncia del decreto di rigetto dell'istanza, dando vita ad un procedimento sommario tipico, caratterizzato da una cognizione parziale (per l'assenza di contraddittorio) e superficiale, sottoposto a speciali condizioni di ammissibilità ed attraverso il quale viene esercitata un'azione speciale di condanna.

Invece la fase successiva è solamente eventuale e viene introdotta su iniziativa del soggetto ingiunto, il quale propone opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli, introducendo un processo ordinario disciplinato dalle regole della cognizione piena ed esauriente e destinato a concludersi con una sentenza detterà il regolamento sostanziale della res controversa.

L'art. 633 disciplina le condizioni di ammissibilità della domanda di ingiunzione prevedendo dei requisiti sia di tipo oggettivo, ovvero afferenti alla tipologia di diritti che possono costituire oggetto della domanda monitoria, sia di tipo documentale.

Ad avviso della giurisprudenza la nozione di “prova scritta” che viene in rilievo ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo è più ampia di quella che si ricava dalla disciplina dettata per il procedimento di cognizione, in quanto ai sensi dell'art. 633 deve intendersi prova scritta qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato (Cass II, n. 4334/2013; Cass. I, n. 3646/2009).

I requisiti relativi all'oggetto

Il legislatore ha subordinato la possibilità di utilizzare il procedimento monitorio alla ricorrenza di alcune condizioni speciali di ammissibilità, prevedendo in primo luogo dei requisiti afferenti all'oggetto l'oggetto del credito azionabile dal ricorrente, che può riguardare il pagamento «di una somma liquida di danaro» ovvero la consegna «di una determinata quantità di cose fungibili» o «di una cosa mobile determinata».

Pagamento di una somma liquida di denaro

In dottrina si suole ricordare che la liquidità è una precondizione della tutela monitoria, ossia un elemento che deve preesistere al deposito del ricorso. Si ritiene che il credito possa dirsi liquido quando sia esattamente determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile con una semplice operazione di calcolo matematico i cui elementi debbono risultare dalla prova scritta che si produce a fondamento dell'ingiunzione (Garbagnati, 37).

Il problema della liquidità si è posto soprattutto con riferimento al diritto al risarcimento del danno.

La giurisprudenza ha, inoltre, escluso che con l'ingiunzione di pagamento il creditore possa domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) il risarcimento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., del maggior danno derivatogli dal ritardo nell'adempimento, potendo tuttavia formulare tale richiesta (che integra una «emendatio libelli») nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione (Cass. III, n. 6757/2001).

La dottrina maggioritaria (Balbi, 5; Valitutti-De Stefano, 68) risulta orientata in senso conforme alla giurisprudenza (in senso contrario v. Franco, 75 ss.).

La S.C. ha inoltre ritenuto che la liquidità del credito fatto valere attraverso la procedura monitoria sussiste anche quando esso sia stato espresso al tempo del ricorso introduttivo in moneta straniera facilmente convertibile in danaro avente corso legale in Italia (Cass. II, n. 11834/1991). Ciò in quanto l'art. 1278, ai sensi del quale se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, è disposizione generale che riguarda tutti i crediti. Pertanto, anche quelli che fatti giudizialmente valere in moneta straniera possono essere convertiti successivamente in moneta italiana, in conformità delle vigenti norme valutarie, mediante ricorso ad una semplice operazione aritmetica.

L'esigibilità del credito

Il credito vantato dal ricorrente deve essere esigibile (Valitutti - De Stefano, 60).

La legge non richiama espressamente il requisito in parola, la cui necessarietà ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo si ritiene implicitamente contenuta nel secondo comma dell'art. 633, laddove la norma esclude l'efficacia del provvedimento monitorio qualora il diritto azionato dipenda da una condizione sospensiva non verificatasi o da una controprestazione non ancora adempiuta (Cass. II, n. 23336/2008; Cass. III, n. 5007/1997).

Consegna di una cosa mobile determinata o di una determinata quantità di cose fungibili

Il decreto ingiuntivo può essere chiesto ed ottenuto anche per la consegna di una cosa mobile determinata, o di una determinata quantità di cose fungibili (Valitutti, 2033).

Quanto al primo requisito, è del tutto pacifico che il termine «consegna» deve essere riferito alle sole prestazioni di dare che costituiscono il contenuto di un rapporto obbligatorio.

La giurisprudenza ha, pertanto, ritenuto inammissibile l'esercizio dell'azione di rivendica di una cosa mobile nelle forme del procedimento d'ingiunzione, non essendo la procedura in questione finalizzata alla tutela del diritto di proprietà o di altri diritti reali (Cass. III, n. 3690/1974; Cass. II, n. 567/1979).

Per contro, è da considerarsi perfettamente ammissibile, per i motivi esposti, l'emissione di un decreto ingiuntivo per la restituzione di una cosa mobile, costituente oggetto dell'esercizio di un'azione di restituzione di carattere personale (Cass. II, n. 6322/2006).

Per quanto attiene al credito afferente alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili, va rilevato che l'art. 639 fa carico al creditore di dichiarare la somma che è disposto ad accettare, in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte.

La dottrina ritiene che la mancata indicazione della somma, ferma restando la possibilità d'integrazione del contenuto del ricorso (ex art. 640, comma 1), non costituisce motivo d'inammissibilità e/o di rigetto della domanda, perché l'istante ben potrebbe scegliere di limitare la propria richiesta alla sola consegna dei beni fungibili, privandosi della possibilità di beneficiare di un titolo esecutivo che gli consenta in via alternativa l'eventuale espropriazione dei beni del debitore (Franco, 5; Garbagnati, 95; Sciacchitano, 510; Valitutti - De Stefano, 78).

Prova documentale

Il legislatore aveva la possibilità di scegliere tra due modelli processuali: il procedimento monitorio puro e quello documentale.

Il primo modello è caratterizzato dalla superfluità di una qualsiasi prova del credito azionato e dalla sufficienza della mera affermazione della sua esistenza e consistenza per ottenere la pronuncia del provvedimento ingiuntivo. Conseguentemente, non è mai possibile la pronunzia di un'ingiunzione immediatamente esecutiva, né la concessione della clausola di provvisoria esecutività nel corso del giudizio di opposizione.

Il procedimento monitorio documentale presuppone, invece, che l'istante fornisca una prova documentale del credito e prevede che la caducazione del provvedimento ingiuntivo si verifichi solo nell'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'opposizione proposta dal debitore. Risulta, pertanto, possibile la concessione della clausola di provvisoria esecutività del provvedimento, sia ab origine nella fase monitoria, sia nel corso del processo di opposizione.

Il procedimento ingiuntivo disciplinato dal nostro ordinamento appare prevalentemente ispirato al modello documentale: la nozione di “prova scritta” che viene in rilievo ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo è, difatti, più ampia di quella che si ricava dalla disciplina dettata per il procedimento di cognizione.

Per tale ragione la giurisprudenza attribuisce valore di prova scritta, ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, a qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purché il giudice — nella sua valutazione discrezionale — ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso. E ciò anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità e efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cass. II, n. 4334/2013; Cass. lav., n. 16199/2011).

In particolare le scritture private, che nel processo ordinario costituiscono prova solo se la loro provenienza è certa, nel procedimento monitorio sono prova anche a prescindere da tale accertamento: invero, l'impossibilità — derivante dall'assenza di un preventivo contraddittorio — di garantire l'operatività del meccanismo di cui agli artt. 214 e 215, non comporta l'inutilizzabilità del documento, essendo, per converso, rimessa al giudice dell'ingiunzione la valutazione circa l'autenticità del medesimo alla stregua delle regole di comune esperienza, prescindendo dagli effetti legalmente previsti nei procedimenti a contraddittorio pieno (Cass. II, n. 3000/2010).

Crediti occasionati da un processo e crediti professionali

L'art. 633 al n. 2 disciplina l'azione monitoria che può essere proposta da parte di avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari e di chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo per crediti aventi ad oggetto il pagamento di onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali ovvero il rimborso di spese, ed al n. 3 quella di tutti gli esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata (per crediti riguardanti onorari, diritti o rimborsi).

Rispetto alla generalità dei creditori (tenuti all'osservanza del precetto contenuto nell'art. 634), questi soggetti godono di un trattamento probatorio privilegiato, poiché a loro beneficio l'art. 636 riduce il requisito della prova scritta alla semplice produzione della «parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale» (che, invece, addirittura «non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie»).

Le ragioni del trattamento privilegiato riservato dal legislatore a queste categorie di creditori vengono rinvenute sia nell'abituale assenza di formalizzazione documentale dei rapporti di cui essi sono parte, sia nel favore accordato dal legislatore del 1940 alle classi sociali di cui esso era espressione (Garbagnati, 70).

Crediti condizionati

Quando il diritto di credito azionato è sottoposto a condizione sospensiva ovvero dipende dall'adempimento di una controprestazione da parte del creditore, è necessario che questi fornisca la prova che la condizione si sia verificata ovvero di aver adempiuto alla propria prestazione: quindi, la legge non consente la pronuncia di un'ingiunzione condizionata, dovendo il giudice verificare la ricorrenza degli elementi che determinano l'attualità della pretesa creditoria (Valitutti - De Stefano, 84).

In particolare la giurisprudenza ha chiarito che al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive, l'istante non è tenuto a fornire la duplice completa dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di cui invoca il soddisfacimento e dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilità dell'altra sia subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo (Cass. II, n. 2043/2013).

Il decreto ingiuntivo europeo

Il Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ha istituito un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in forza del quale il decreto ingiuntivo ottenuto in uno degli Stati membri dell'Unione, all'esito di un procedimento disciplinato dallo stesso regolamento, acquista immediatamente ed automaticamente efficacia esecutiva nello spazio giudiziario europeo (Valitutti - De Stefano, 42).

In ordine all'ambito di applicazione soggettivo del Regolamento CE n. 1896/2006, il primo concetto con il quale porsi in relazione è quello di controversia transfrontaliera. La definizione è fornita dall'art. 3 Regolamento, dove si qualifica tale la «controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito», e ciò al momento della presentazione della domanda, come specifica il comma 3 del medesimo articolo. L'esistenza della qualità transfrontaliera del credito è elevata a condizione della domanda dal combinato disposto degli artt. 7, § 2, lett. g) e 8 del Regolamento.

Con riferimento all'ambito applicativo oggettivo, il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è lo strumento che il sistema comunitario ha predisposto per recuperare crediti riconducibili alla materia civile e commerciale (art. 2), che siano al contempo determinati, esigibili (art. 4) e non contestati.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del regolamento una serie di materie eterogenee quali il regime patrimoniale fra coniugi e i regimi assimilati, i testamenti e le successioni (art. 2, § 2). Si tratta di materie che rientrano per tradizione nell'ambito del diritto civile, ma che il diritto comunitario tende a tenere distinte dallo stesso in considerazione della loro rilevanza pubblicistica e della limitazione dell'autodeterminazione negoziale delle parti.

La domanda di decreto ingiuntivo europeo, ai sensi dell'art. 7 Regolamento, va presentata utilizzando il modulo A riprodotto nell'Allegato I allo stesso.

Va evidenziato che si tratta di un modulo a campi rigidi, nei quali al ricorrente non viene lasciata se non un minima libertà di compilazione. Le ragioni di detto formalismo vanno rinvenute nella volontà di facilitare il più possibile la redazione del ricorso, anche in considerazione della mancanza di patrocinio obbligatorio.

Nella domanda devono essere indicati:

a) il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

b) l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine;

d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

f) i motivi della competenza giurisdizionale;

g) il carattere transfrontaliero della controversia.

Occorre evidenziare che le prove vanno «indicate», non anche documentate, come richiesto per il decreto ingiuntivo proprio del nostro ordinamento.

Proprio per tale ragione la dottrina lo definisce come procedimento monitorio “semi puro” (Valitutti - De Stefano, 43).

Bibliografia

Asprella, Opposizione a decreto ingiuntivo tra teoria e pratica, in Giur. mer. 2011, 7-8, 2013 ss.; Balbi, Ingiunzione (procedimento di), in Enc. giur., XVII, Roma, 1997; Franco, Guida al procedimento di ingiunzione, Milano, 2009; Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991; Giordano, Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giust. civ. 2013, 9, 489 ss.; Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000; Scarselli, I compensi professionali forensi dopo il decreto sulle specializzazioni, in Corr. giur., Speciale, 2012, 2, 67 ss; Sciacchitano, Ingiunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971; Vaccari, Le modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione derivanti dalla c.d. riforma parametri, Giur. mer. 2013, 4, 857 ss; Valitutti, Il procedimento di ingiunzione: le problematiche più controverse, in Giur. mer. 2010, 7-8, 2032 ss.; Valitutti - De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2013.

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