Codice di Procedura Civile art. 635 - Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.

Caterina Costabile

Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.

[I]. Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

[II]. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 442, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo (1) e dai funzionari degli enti.

(1) Poi ispettorato del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro.

Inquadramento

La disposizione in esame crea ulteriori deroghe alle norme generali sulle prove documentali poiché ritiene prova sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo anche i libri e i registri della P.A., la cui regolare tenuta sia attestata da notaio o altro pubblico ufficiale.

Il comma stabilisce, inoltre, che per i crediti derivanti da omessi versamenti contributivi e assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dell'Inail, che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione (Cass. lav., n. 12227/2004; Cass. lav., n. 3527/2001).

I crediti dello Stato e degli enti pubblici statali

La norma è rivolta solamente allo Stato ed agli enti pubblici (anche economici, ossia esercenti attività imprenditoriale) assoggettati alla tutela ovvero alla vigilanza statale e non — invece — agli enti pubblici non «controllati» dallo Stato ed agli enti che, pur essendo «controllati» dalla P.A., non possono essere qualificati come «pubblici».

In relazione a detti soggetti il legislatore ha previsto che costituiscono prova sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo anche i libri e i registri della P.A., la cui regolare tenuta sia attestata da notaio o altro pubblico ufficiale.

Viene, dunque, attribuita dalla legge una particolare efficacia probatoria a documenti provenienti dalla stessa parte che li allega in considerazione della peculiare attendibilità che si è inteso riconoscere agli stessi (Valitutti - De Stefano, 113). Il che, tuttavia, non esime il creditore dall'onere di provare il suo credito nel giudizio di opposizione secondo le regole proprie del giudizio ordinario di cognizione.

La giurisprudenza si è occupata spesso del caso della Siae (Società italiana autori ed editori), ritenendo che gli attestati di credito emessi dalla Società italiana degli autori ed editori costituiscono prova scritta rilevante ai fini del ricorso al procedimento di ingiunzione, senza che vi osti la circostanza della mancanza di un riferimento ad una appostazione nella contabilità della medesima Siae, essendo sufficiente, affinché sussista la condizione di ammissibilità del procedimento per decreto ingiuntivo, che l'attestato richiami il periodo o i periodi ai quali le singole utilizzazioni si riferiscono (Cass. I, n. 19657/2006).

I crediti previdenziali ed assistenziali

La disposizione in esame contempla la possibilità per gli enti previdenziali di ricorrere alla procedura monitoria allo scopo di sollecitare l'emissione del decreto ingiuntivo avente ad oggetto i contributi nascenti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 442 utilizzando come prova gli accertamenti svolti dai funzionari degli enti e dell'ispettorato del lavoro.

La giurisprudenza ha ritenuto che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, Inps o Inail), sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione (Cass. lav., n. 15208/2014).

La S.C. ha inoltre ritenuto che la Cassa edile deve essere ricompresa, al pari degli altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 635, cosicché deve riconoscersi l'idoneità dell'attestazione del credito a costituire prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. lav., n. 23616/2020; Cass. lav., n. 25888/2008).

Bibliografia

Asprella, Opposizione a decreto ingiuntivo tra teoria e pratica, in Giur. mer. 2011, 7-8, 2013 ss.; Balbi, Ingiunzione (procedimento di), in Enc. giur., XVII, Roma, 1997; Franco, Guida al procedimento di ingiunzione, Milano, 2009; Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991; Giordano, Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giust. civ. 2013, 9, 489 ss.; Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000; Scarselli, I compensi professionali forensi dopo il decreto sulle specializzazioni, in Corr. giur., Speciale, 2012, 2, 67 ss; Sciacchitano, Ingiunzione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXI, Milano, 1971; Vaccari, Le modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione derivanti dalla c.d. riforma parametri, Giur. mer. 2013, 4, 857 ss; Valitutti, Il procedimento di ingiunzione: le problematiche più controverse, in Giur. mer. 2010, 7-8, 2032 ss.; Valitutti - De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2013.

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